Ordinanza n. 1816/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto del Direttore centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco prot. n. 3706 dell’8 ottobre 2025 (successivamente conosciuto in data 13 ottobre 2025) con cui il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - della nota prot. 77099 del 13 ottobre 2025, con cui il Dipartimento dei vigili del fuoco ha trasmesso al ricorrente il predetto decreto di esclusione n. 3706/2025; - della scheda medica del 2 ottobre 2025 e del verbale n. 14 del 2 ottobre 2025 con cui la commissione medica ha espresso i giudizi di non idoneità del ricorrente; - del giudizio di inidoneità espresso dalla commissione esaminatrice; - nei limiti dell’interesse, dell’art. 11 del bando di concorso di cui al decreto dipartimentale 12 giugno 2024, n. 239, nonché dell’art. 1, comma 4, Allegato A, punti 13 e 19, D.M 4 novembre 2019, n. 166; - della graduatoria finale della procedura de qua approvata con decreto dipartimentale 14 luglio 2025, n. 2878 e poi rettificata con decreto dipartimentale del 1° agosto 2025, n. 3061; - di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco per giudizio di non idoneità sanitaria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione, il giudizio della commissione medica, la relativa documentazione sanitaria, il giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice, le pertinenti disposizioni del bando e del decreto ministeriale sui requisiti psicofisici, nonché la graduatoria finale. Ha contestato l'errata interpretazione, da parte dell'amministrazione, della documentazione sanitaria rilasciata da una struttura ospedaliera in relazione alla propria condizione clinica. La struttura sanitaria ha successivamente fornito chiarimenti, ritenuti rilevanti per la valutazione della correttezza dell'esclusione. Il giudice ha ravvisato la necessità di acquisire cognizioni tecniche, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, sulla riconducibilità della condizione clinica alle patologie indicate dai punti 13 e 19 dell'Allegato A al d.m. 166/2019, sulla compatibilità del quadro clinico con i profili di impiego dei vigili del fuoco, sul periodo di follow-up, sul rischio e sulla probabilità di recidiva e su ogni ulteriore elemento utile a valutare la ragionevolezza dell'esclusione. È stata inoltre disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola al Direttore dell'U.O.S.D. Oncologia medica della Fondazione PTV-Policlinico Tor Vergata di Roma, con facoltà di delega a un medico dipendente particolarmente qualificato. La verificazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, mediante visita del ricorrente, e la relazione dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni. È stata autorizzata la partecipazione dei consulenti medici di fiducia del ricorrente, previo preavviso. Il ricorrente è stato onerato della notificazione dell'ordinanza all'organo verificatore. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, entro 60 giorni, con deposito dell'attestazione di pubblicazione nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. Le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere oscurati in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire cognizioni tecniche e accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base per le modalità di integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per autorizzare la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei controinteressati.
art. 1, comma 4, Allegato A, punti 13 e 19, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Individua le fattispecie patologiche rilevanti per la verifica dell'idoneità al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale per inidoneità sanitaria dipende dall'interpretazione specialistica della documentazione clinica e dalla valutazione dell'evoluzione della patologia, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidata a una struttura o a un esperto particolarmente qualificato.
- La verificazione può riguardare non solo la riconducibilità della condizione clinica alle patologie previste dalla disciplina concorsuale, ma anche la compatibilità del quadro clinico con le mansioni, il periodo di follow-up, il rischio di recidiva e ogni elemento scientifico utile a valutare la ragionevolezza dell'esclusione.
- Quando l'esito del giudizio può incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali soggetti, anche mediante notificazione per pubblici proclami ove autorizzata dal giudice.
- La notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione richiede la pubblicazione del ricorso, del provvedimento giudiziario e dell'elenco dei controinteressati, nonché la conservazione della pubblicazione e il rilascio dell'attestazione alla parte ricorrente secondo le prescrizioni stabilite dal giudice.
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