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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7940/2020 del 20/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 8.860,72, oltre interessi, a titolo di compenso per l’attività svolta in una causa di risarcimento danni da sinistro stradale, definita transattivamente. Il Tribunale di Cagliari aveva rigettato l’opposizione della cliente. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza pubblicata il 10 giugno 2014, aveva invece accolto l’appello, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’avvocato a restituire Euro 789,95 oltre interessi. Aveva ritenuto non provata l’attività professionale contestata, parametrato il compenso all’importo risarcitorio di Euro 16.296,22, con liquidazione di Euro 2.463,73 comprensivi di IVA e CPA, e ritenuto provati pagamenti in contanti per complessivi Euro 3.253,68 sulla base delle deposizioni dei genitori della cliente. L’avvocato ha proposto cinque motivi. Con il primo ha denunciato violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione probatoria, sostenendo di avere contestato le deduzioni della cliente e di avere depositato il fascicolo documentale, e ha censurato la mancata ricerca dei documenti non rinvenuti. Con il secondo ha contestato l’applicazione dei criteri tariffari: a suo avviso la Corte territoriale aveva applicato la regola prevista per la liquidazione a carico della parte soccombente invece di quella relativa al rapporto professionale con il cliente e avrebbe dovuto considerare la domanda risarcitoria di Euro 200.000. Con il terzo ha censurato l’ammissione della prova testimoniale sui pagamenti, in violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. Con il quarto ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo e, con il quinto, l’incapacità a testimoniare dei genitori della cliente, in quanto interessati all’esito dell’opposizione.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata sottoscrizione del ricorso e della procura da parte di uno dei due difensori: non risultando conferito un mandato congiunto, ciascun difensore poteva sottoscrivere il ricorso. Ha rigettato il primo motivo quanto alla prova dell’attività professionale, rilevando che il professionista non aveva preso specifica posizione sulle contestazioni in appello e che il giudice d’appello poteva rivalutare il materiale probatorio senza essere vincolato dalla condotta processuale tenuta nel primo grado. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata ricerca o ricostruzione dei documenti, perché il ricorrente non aveva individuato specificamente i documenti asseritamente dispersi né dimostrato la loro decisività. Ha rigettato il secondo motivo: benché la Corte d’appello avesse richiamato il comma 1 dell’art. 6 del D.M. n. 127 del 2004, anziché il comma 2, l’errore non era decisivo, poiché anche per gli onorari a carico del cliente è possibile considerare il valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto secondo il codice di rito. Ha accolto il terzo motivo: la prova testimoniale del pagamento, contestata tempestivamente, non poteva essere ritenuta ammissibile senza una concreta motivazione sulle ragioni che giustificavano la deroga al divieto previsto dagli artt. 2721 e 2726 c.c. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti, perché la questione dell’ammissibilità della prova precede quelle relative alla capacità e attendibilità dei testimoni. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    E’ vero, al contrario, che la procura speciale in calce al ricorso (pag. 28) non contiene l’espressa previsione del conferimento di mandato congiunto, e che pertanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice in applicazione dei principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, si deve presumere che ciascun difensore avesse il potere di sottoscrivere il ricorso, oltre che di autenticare la sottoscrizione, poichè l’art. 1712 c.c., comma 1, esige l’accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo

    In assenza di espressa previsione di mandato congiunto, si presume che ciascun difensore munito di procura speciale possa sottoscrivere il ricorso e autenticarne la sottoscrizione.

  • art. 365 c.p.c.

    E’ vero, al contrario, che la procura speciale in calce al ricorso (pag. 28) non contiene l’espressa previsione del conferimento di mandato congiunto, e che pertanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice in applicazione dei principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, si deve presumere che ciascun difensore avesse il potere di sottoscrivere il ricorso, oltre che di autenticare la sottoscrizione, poichè l’art. 1712 c.c., comma 1, esige l’accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo

    In assenza di conferimento espresso di un mandato congiunto, ciascun difensore può sottoscrivere il ricorso per cassazione in forza della procura speciale.

  • art. 1712, comma 1, c.c.

    E’ vero, al contrario, che la procura speciale in calce al ricorso (pag. 28) non contiene l’espressa previsione del conferimento di mandato congiunto, e che pertanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice in applicazione dei principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, si deve presumere che ciascun difensore avesse il potere di sottoscrivere il ricorso, oltre che di autenticare la sottoscrizione, poichè l’art. 1712 c.c., comma 1, esige l’accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo

    L’accettazione di tutti i mandanti è richiesta soltanto in presenza di mandato congiuntivo; in mancanza di un conferimento congiunto espresso, il potere del singolo difensore di sottoscrivere il ricorso si presume.

  • art. 2697 c.c.

    Sulla premessa che l’onere della prova della esistenza e consistenza del credito vantato incombesse sul professionista, la Corte d’appello ha rilevato che, a fronte delle contestazioni mosse dall’appellante P. al contenuto della parcella azionata, l’avv. D.A. non aveva preso specifica posizione, limitandosi a rinviare genericamente alle difese espletate nel giudizio di primo grado e, in definitiva, non aveva dato prova dell’attività effettivamente svolta.

    Il professionista che agisce per ottenere il compenso deve provare l’esistenza e la consistenza del credito, inclusa l’attività professionale effettivamente svolta quando questa sia specificamente contestata.

  • art. 2721 c.c.

    Secondo il consolidato e risalente orientamento di questa Corte regolatrice, poichè ai sensi dell’art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta

    La prova testimoniale di pagamenti eccedenti il limite legale può essere ammessa in deroga al divieto, ma il giudice deve motivare concretamente perché, nonostante la prudenza richiesta da esborsi rilevanti, la parte non abbia predisposto documentazione scritta.

  • art. 2726 c.c.

    Secondo il consolidato e risalente orientamento di questa Corte regolatrice, poichè ai sensi dell’art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta

    Le regole che limitano la prova testimoniale si applicano anche alla prova del pagamento e della remissione del debito; l’eventuale deroga per pagamenti oltre il limite dell’art. 2721 c.c. richiede una motivazione concreta.

  • D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, comma 2

    Il citato comma 2 prevede, infatti, che “Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile”, e la giurisprudenza di questa Corte riconosce al giudice la possibilità di adeguare in concreto gli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito

    Nella liquidazione degli onorari dovuti dal cliente, il giudice può fare riferimento al valore effettivo e sostanziale della controversia quando sia manifestamente diverso dal valore presunto secondo le regole del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Il professionista che richiede il pagamento del compenso ha l’onere di provare l’esistenza e la consistenza del credito, compresa l’attività svolta specificamente contestata dal cliente.
  • In appello, quando è nuovamente devoluto l’accertamento di un fatto, il giudice valuta discrezionalmente l’intero materiale probatorio ritualmente acquisito e non è vincolato dalla condotta processuale tenuta dalle parti nel primo grado.
  • La richiesta di ricerca o ricostruzione di documenti non rinvenuti nel fascicolo di parte presuppone elementi che facciano ritenere involontaria la mancanza, quale smarrimento o sottrazione; la censura per omesso intervento del giudice richiede inoltre l’indicazione specifica dei documenti e la dimostrazione della loro decisività.
  • Per determinare gli onorari dovuti dal cliente, il giudice può considerare il valore effettivo e sostanziale della controversia quando risulti manifestamente diverso dal valore presunto secondo il codice di procedura civile.
  • Le limitazioni alla prova testimoniale si applicano anche alla prova del pagamento. La deroga per pagamenti eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c. richiede una valutazione concreta e motivata delle ragioni per cui la parte non abbia predisposto documentazione scritta, tenuto conto della prudenza normalmente necessaria per esborsi rilevanti.
  • In mancanza di un mandato congiunto espressamente conferito a più difensori, si presume che ciascun difensore munito di procura speciale possa sottoscrivere il ricorso per cassazione e autenticarne la sottoscrizione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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