Cassazione Civile, Ordinanza n. 19673/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società operante nella produzione e commercializzazione di abbigliamento e accessori su licenza di marchi di alta moda aveva importato in Italia capi prodotti in Paesi extra UE. L'Ufficio doganale aveva revisionato una dichiarazione di importazione e, ritenendo che i compensi per royalties corrisposti alla licenziante dovessero concorrere alla base imponibile doganale, aveva emesso un avviso di rettifica per maggiori diritti e un separato atto sanzionatorio. La società aveva impugnato entrambi gli atti, ottenendo inizialmente l'annullamento in primo grado; in appello, però, la decisione era stata riformata con accoglimento dell'impugnazione dell'Ufficio. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad affermare in modo apodittico l'impossibilità di escludere dalla base imponibile il 'maggior pregio che deriva dalle royalties', senza esporre un reale percorso argomentativo e senza confrontarsi con il quadro normativo unionale; con un secondo motivo, assorbito, ha denunciato la violazione o falsa applicazione di norme in materia doganale sulla rilevanza delle royalties e sulla condizione della vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente e quindi nulla, perché sostanzialmente priva di un effettivo iter logico-giuridico a sostegno dell'accoglimento dell'appello dell'Ufficio. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo relativo al merito doganale. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
vizio di motivazione apparente e nullità della sentenza impugnata
è ammissibile il ricorso per cassazione per nullità della sentenza quando la motivazione sia solo apparente, manchi in concreto o sia obiettivamente incomprensibile
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
riformulazione operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012
non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando sindacabile solo il rispetto del minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve essere presente in misura tale da rendere comprensibile la decisione
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012
ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo sulla motivazione
l. n. 134 del 2012
conversione del d.l. n. 83 del 2012
ha dato attuazione alla riforma del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 11 del d.lgs. n. 374/1990
richiamato nell'attività di revisione dell'accertamento doganale
art. 78 del regolamento (CEE) n. 2913/1992
richiamato quale base per la revisione della dichiarazione doganale
artt. 29 e segg. del regolamento (CEE) n. 2913/1992
evocati per il criterio di determinazione del valore in dogana e l'inclusione di elementi ulteriori, come le royalties, se ne ricorrono i presupposti
disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/1993
richiamate in relazione ai presupposti di aggiunta al valore dichiarato dei compensi corrisposti alla licenziante
art. 303 del d.P.R. n. 43/1973
richiamato quale base dell'atto di irrogazione immediata delle sanzioni
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma resta denunciabile la nullità della sentenza quando la motivazione sia mancante, solo apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando il giudice di merito enuncia una conclusione senza esporre un reale percorso argomentativo che consenta di comprendere le ragioni della decisione.
- Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità deve emergere dal testo della sentenza impugnata, senza necessità di confronto con il materiale istruttorio.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione determina la cassazione della sentenza per vizio di motivazione, resta assorbita la censura subordinata che investe il merito della disciplina sostanziale applicata dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19545/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19548/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19550/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19551/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19552/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19562/2026 del 13/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →