Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19673/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società operante nella produzione e commercializzazione di abbigliamento e accessori su licenza di marchi di alta moda aveva importato in Italia capi prodotti in Paesi extra UE. L'Ufficio doganale aveva revisionato una dichiarazione di importazione e, ritenendo che i compensi per royalties corrisposti alla licenziante dovessero concorrere alla base imponibile doganale, aveva emesso un avviso di rettifica per maggiori diritti e un separato atto sanzionatorio. La società aveva impugnato entrambi gli atti, ottenendo inizialmente l'annullamento in primo grado; in appello, però, la decisione era stata riformata con accoglimento dell'impugnazione dell'Ufficio. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad affermare in modo apodittico l'impossibilità di escludere dalla base imponibile il 'maggior pregio che deriva dalle royalties', senza esporre un reale percorso argomentativo e senza confrontarsi con il quadro normativo unionale; con un secondo motivo, assorbito, ha denunciato la violazione o falsa applicazione di norme in materia doganale sulla rilevanza delle royalties e sulla condizione della vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente e quindi nulla, perché sostanzialmente priva di un effettivo iter logico-giuridico a sostegno dell'accoglimento dell'appello dell'Ufficio. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo relativo al merito doganale. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    vizio di motivazione apparente e nullità della sentenza impugnata

    è ammissibile il ricorso per cassazione per nullità della sentenza quando la motivazione sia solo apparente, manchi in concreto o sia obiettivamente incomprensibile

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    riformulazione operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012

    non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando sindacabile solo il rispetto del minimo costituzionale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve essere presente in misura tale da rendere comprensibile la decisione

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012

    conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012

    ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo sulla motivazione

  • l. n. 134 del 2012

    conversione del d.l. n. 83 del 2012

    ha dato attuazione alla riforma del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 11 del d.lgs. n. 374/1990

    richiamato nell'attività di revisione dell'accertamento doganale

  • art. 78 del regolamento (CEE) n. 2913/1992

    richiamato quale base per la revisione della dichiarazione doganale

  • artt. 29 e segg. del regolamento (CEE) n. 2913/1992

    evocati per il criterio di determinazione del valore in dogana e l'inclusione di elementi ulteriori, come le royalties, se ne ricorrono i presupposti

  • disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/1993

    richiamate in relazione ai presupposti di aggiunta al valore dichiarato dei compensi corrisposti alla licenziante

  • art. 303 del d.P.R. n. 43/1973

    richiamato quale base dell'atto di irrogazione immediata delle sanzioni

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma resta denunciabile la nullità della sentenza quando la motivazione sia mancante, solo apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
  • La motivazione è apparente quando il giudice di merito enuncia una conclusione senza esporre un reale percorso argomentativo che consenta di comprendere le ragioni della decisione.
  • Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità deve emergere dal testo della sentenza impugnata, senza necessità di confronto con il materiale istruttorio.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione determina la cassazione della sentenza per vizio di motivazione, resta assorbita la censura subordinata che investe il merito della disciplina sostanziale applicata dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.