Ordinanza n. 1914/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Direttore Regionale della Sicilia prot. n. 59528 del 27/11/2025, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori per la Regione Sicilia della "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico..." (bando prot. n. 246924 del 9 giugno 2025) e l'elenco degli idonei tra i quali il ricorrente, pur collocato al 17° posto tra gli idonei, è stato scavalcato da n.7 fruitori di riserva, collocati in posizione successiva tra gli idonei, nonostante la quota di riserva fosse stata esaurita o fortemente erosa dai vincitori nel merito riservisti; - delle sopra indicate graduatorie finali di merito ed elenco dei vincitori per la Regione Sicilia, pubblicati in data 27/11/2025, allegata aAGE.AGEDRSIC. REGISTRO UFFICIALE.0059528.27-11-2025.U, pubblicate in data 27.11.2025 sul Portale del Reclutamento inPa, nella parte in cui il ricorrente collocato in posizione di idoneo non vincitore (n. 17) risulta scavalcato dai n.7 controinteressati, per effetto della mancata valorizzazione per i candidati vincitori delle riserve; - del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia, Ufficio Risorse Umane, prot. n. 64784 del 22.12.2025, (AGEDRSIC_64784_2025_1023_All1), nella parte in cui si afferma che "le riserve non sono state valorizzate per i candidati già vincitori per merito e applicazione dei titoli di preferenza", esplicitando così il criterio illegittimo di formazione della graduatoria; - della medesima graduatoria dei vincitori, nonché dell'elenco degli idonei nella parte in cui il ricorrente pur avendo ottenuto il punteggio di 26,92, ex aequo a quello ottenuto dai concorrenti Buzzone Josephine, Tumeo Luigi, Conserto Tiziana Caterina Agata, Lo Pinto Federico Vincenzo, Giordano Dino, Lavignani Federica, Catalano Salvatore, risulta dagli stessi preceduto per non meglio precisati elementi di preferenza, che l'amministrazione non ha consentito di verificare; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, i verbali della Commissione esaminatrice e il bando di concorso prot. n. 246924 del 9 giugno 2025, nella parte in cui potesse essere interpretato in senso difforme ai principi di diritto applicabili in materia di computo dei posti riservati; - dell'elenco nominativo dei vincitori della procedura de qua, relativo ai 15 posti per la Direzione Regionale della Sicilia, pubblicato in data 27.11.2025 sul portale web del concorso, nella parte in cui non include il ricorrente; - dell'avviso del 27.11.2025 di pubblicazione degli elenchi nominativi dei vincitori della procedura de qua, pubblicato in pari data sul portale web del concorso agenziaentrate.gov.it; - del provvedimento AGEDRSIC_3992_2026_1023_All1 del 26.1.2026, trasmesso a mezzo pec alle ore 15.44, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Sicilia ha ritenuto di non concedere l'accesso agli atti richiesto dal ricorrente in data 30.12.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non notificato, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. NONCHÉ PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente a rilasciare ex art.116 comma 2 c.p.a. copia dei documenti richiesti con la nota del 30/12/2025 e, comunque, a rettificare la graduatoria finale e l'elenco finale dei vincitori con inclusione del ricorrente in una posizione migliore per effetto del computo della quota di riserva anche nel merito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori di un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari tecnici presso la Regione Sicilia, nonché diniego di accesso agli atti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato al 17° posto tra gli idonei nella graduatoria regionale relativa a 15 posti, ha contestato la formazione della graduatoria nella parte in cui sette candidati collocati in posizione successiva sarebbero stati preferiti per effetto dell'applicazione delle riserve, nonostante, secondo la prospettazione del ricorrente, la quota riservata fosse già stata esaurita o fortemente ridotta dai candidati riservatari risultati vincitori per merito. È stato inoltre dedotto che l'amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di valorizzare le riserve anche nei confronti dei candidati già vincitori per merito, con conseguente scavalcamento del ricorrente. Il ricorrente ha contestato anche la propria posizione rispetto ad altri candidati aventi il medesimo punteggio di 26,92, sostenendo di non aver potuto verificare gli elementi di preferenza utilizzati dall'amministrazione. Sono stati impugnati, altresì, il diniego di accesso agli atti richiesti il 30 dicembre 2025 e gli atti della procedura eventualmente connessi. È stata chiesta in via cautelare la sospensione degli atti impugnati e, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'ostensione dei documenti richiesti, oltre alla rettifica della graduatoria e all'inclusione del ricorrente in una posizione migliore.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non sussistenti, allo stato, i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati. Il giudice ha ritenuto opportuno approfondire le questioni nella fase di merito, dopo la completa integrazione del contraddittorio, senza anticipare una valutazione definitiva sulla legittimità del computo delle riserve, dei titoli di preferenza o del diniego di accesso. Poiché l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei potenzialmente controinteressati. Considerato l'elevato numero dei destinatari e le difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul portale dedicato alla Direzione Regionale interessata. L'Agenzia dovrà pubblicare l'avviso con le indicazioni processuali richieste, creare un collegamento denominato "Atti di notifica", rilasciare al ricorrente un attestato dell'avvenuta pubblicazione e mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni; l'inosservanza dei termini comporta l'improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento degli indirizzi, la notificazione mediante pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede l'improcedibilità quale conseguenza del mancato adempimento degli incombenti processuali prescritti, applicata nel caso concreto alla mancata notificazione o al mancato deposito della relativa prova.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È indicato quale fondamento della domanda di rilascio dei documenti richiesti dal ricorrente; l'ordinanza non decide nel merito tale domanda.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i vincitori e degli idonei utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei relativi indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con le indicazioni necessarie a garantire la conoscibilità del giudizio.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami comporta il rispetto dei termini perentori fissati dal giudice sia per la pubblicazione sia per il deposito della prova dell'avvenuto adempimento; la loro inosservanza può determinare l'improcedibilità del ricorso.
- La mancata concessione della tutela cautelare può essere giustificata dall'esigenza di approfondire le questioni controverse nella fase di merito, dopo la completa integrazione del contraddittorio, mediante bilanciamento degli interessi contrapposti.
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