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Ordinanza

Ordinanza n. 2621/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di una procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, conclusione negativa della conferenza di servizi e parere urbanistico-edilizio sfavorevole

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il diniego dell’11 giugno 2026, la determinazione negativa della conferenza di servizi e il parere sfavorevole del settore urbanistica-edilizia privata, chiedendone l’annullamento previa sospensione o altra misura cautelare. La controversia riguarda un impianto agrivoltaico di potenza pari a 986,96 kW. Il Comune ha ritenuto ostativa la circostanza che le particelle interessate ricadessero in un’area percorsa da incendi negli anni 2022 e 2023 e presentassero, secondo le risultanze forestali, caratteristiche boschive, con riferimento anche a un’area boscata appartenente al Demanio Forestale Regionale individuata come presente “in zona”. Il TAR ha rilevato che è dubbia l’applicazione direttamente ostativa dell’art. 10, comma 1, della legge n. 353/2000, anche perché la classificazione catastale dei terreni come seminativi, pur non decisiva, può avere valore indiziario. È stata inoltre dedotta la questione relativa all’archiviazione, il 4 agosto 2026, della pratica di nulla osta idrogeologico: la società aveva dichiarato di voler presentare un progetto in variante o una nuova proposta all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ma i tempi ridotti del procedimento le avrebbero impedito di formulare tale proposta prima dell’adozione del diniego. La società aveva altresì modificato il progetto sostituendo la linea elettrica aerea con un elettrodotto interrato lungo la viabilità esistente.

La decisione

Il TAR ha soprasseduto sulle eccezioni preliminari, ritenendole non incidenti sul provvedimento principale, e non ha definito nel merito la legittimità del diniego. In sede cautelare ha rilevato un quadro fattuale e giuridico non univoco: da un lato, l’area risulta percorsa dal fuoco e vi sono elementi che prospettano una natura forestale o boscata; dall’altro, l’effettiva insistenza del bosco sui mappali interessati è dubbia, la classificazione catastale come seminativi ha valore almeno indiziario contrario e la compatibilità di un impianto agrivoltaico con un’area agricola antecedentemente all’incendio è stata riconosciuta dalla giurisprudenza richiamata. Il Collegio ha inoltre considerato che l’archiviazione della pratica di nulla osta idrogeologico e i tempi ristretti del procedimento avrebbero impedito alla società di presentare tempestivamente una proposta modificativa. Ha ritenuto necessario un approfondimento in sede di merito, imponendo alle parti di fornire elementi probatori più completi, anche mediante planimetrie e fotografie, sulla natura agricola o boschiva dei terreni. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la discussione del merito al 28 gennaio 2027. Le esigenze cautelari sono state ritenute soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza una sospensione espressa del diniego. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al merito.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, l. 353/2000

    Il TAR ha ritenuto dubbio che la disposizione costituisca, nel caso concreto, una regola direttamente ostativa alla realizzazione dell’impianto, dovendosi approfondire la natura effettivamente boschiva dei mappali interessati dall’incendio.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La norma è stata applicata per fissare in tempi ravvicinati la discussione del merito, ritenendo tale misura sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari senza adottare una distinta sospensione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Quando la legittimità del diniego di un titolo abilitativo per un impianto agrivoltaico dipende dalla natura boschiva dei terreni percorsi da incendio, la qualificazione dell’area deve essere verificata con riferimento concreto ai mappali interessati; non è sufficiente il generico richiamo alla presenza di un’area boscata “in zona”.
  • La classificazione catastale dei terreni non è decisiva per accertarne la natura agricola o boschiva, ma può costituire un elemento indiziario da valutare insieme alle risultanze del Sistema Informativo Forestale, agli accertamenti dell’autorità forestale e agli altri elementi probatori.
  • In sede cautelare, quando la questione richiede un approfondimento tecnico-fattuale sulla natura dei luoghi e il quadro probatorio è controverso, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere espressamente il provvedimento impugnato.
  • La valutazione della compatibilità di un impianto agrivoltaico con una destinazione agricola deve distinguere la situazione urbanistica e funzionale dell’area antecedente all’incendio dalla disciplina applicabile ai terreni effettivamente qualificabili come bosco o area boscata.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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