Sentenza n. 96/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del decreto assessoriale n. 43/GAB in data 21 maggio 2025, recante adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna; b) delle Norme di Attuazione, degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e delle tavole allegate, nonché, ove occorra, della relazione finale n. 1894 in data 22 maggio 2024 sulla concertazione con i Comuni, del verbale in data 11 aprile 2025 dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio e della relazione di accompagnamento prevista dalle note assessoriali n. 725/GAB in data 14 febbraio 2023 e n. 1188/GAB in data 10 marzo 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto assessoriale di adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 della provincia di Enna, con relative norme, elaborati, schede e relazioni
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato cautelativamente il Piano Paesaggistico, sostenendo che esso non fosse applicabile all’elettrodotto di interesse statale già autorizzato e la cui esecuzione era iniziata prima dell’adozione del Piano. Ha dedotto la violazione dell’art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo che le misure di salvaguardia non potessero incidere su un’opera già autorizzata e in corso di realizzazione. In subordine, ha denunciato la violazione degli artt. 143 e 146 del d.lgs. 42/2004, dell’art. 1 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., lamentando che il Piano non avesse espressamente escluso le opere già autorizzate. Ha inoltre contestato le prescrizioni relative alle aree con livello di tutela 3, ritenendole ostative alla realizzazione di tralicci e infrastrutture a rete, nonché contraddittorie quanto alla possibilità di valutazione delle opere strategiche da parte dell’Osservatorio Regionale. Sono stati dedotti anche difetto di bilanciamento tra tutela paesaggistica e interesse pubblico energetico, violazione dell’autovincolo regionale e lesione dell’affidamento, in ragione dei precedenti assensi e intese regionali sul progetto. La Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, riconoscendo comunque che la disciplina sopravvenuta del Piano non fosse opponibile a lavori già autorizzati e iniziati.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana, ritenendo legittimato passivo il competente Assessorato. Nel merito, ha interpretato l’art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004 distinguendo tra le misure di salvaguardia decorrenti dall’adozione del Piano e l’efficacia cogente e prevalente delle previsioni decorrente dalla sua approvazione. Le misure di salvaguardia riguardano gli immobili e le aree di cui all’art. 134 del d.lgs. 42/2004: aree di notevole interesse pubblico, aree tutelate per legge e ulteriori aree specificamente individuate e sottoposte a tutela dal Piano. Poiché l’area interessata dall’elettrodotto non rientrava in tali categorie e l’opera era stata previamente autorizzata ed era già in corso di esecuzione al momento dell’adozione del Piano, il Piano non era applicabile alla fattispecie. Per le aree non soggette a vincolo paesaggistico preesistente o imposto dal Piano, l’adozione dello strumento non introduce nuove limitazioni all’attività edilizia. Ne è derivata l’inammissibilità del ricorso, ritenuta conforme anche alla posizione sostanziale condivisa da entrambe le parti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004
a) far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso; b) a far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
Le misure di salvaguardia decorrenti dall’adozione del Piano operano esclusivamente sugli immobili e sulle aree riconducibili all’art. 134 del d.lgs. 42/2004; per le aree non sottoposte a vincolo paesaggistico preesistente o imposto dal Piano, l’adozione non introduce nuove limitazioni all’attività edilizia.
art. 134 d.lgs. 42/2004
Individua le categorie di immobili e aree paesaggisticamente tutelati cui si riferiscono le misure di salvaguardia dell’art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004.
art. 136 d.lgs. 42/2004
Richiamato per le aree e gli immobili di notevole interesse pubblico e per gli ulteriori beni individuati e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico.
art. 142 d.lgs. 42/2004
Richiamato per le aree tutelate per legge comprese nell’ambito applicativo delle misure di salvaguardia.
art. 14-bis l. 241/1990
Richiamato nella ricostruzione della conferenza di servizi decisoria svolta per l’autorizzazione dell’infrastruttura.
Massime di principio
- Le misure di salvaguardia previste dall’art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004, decorrenti dall’adozione del Piano Paesaggistico, si applicano esclusivamente agli immobili e alle aree di cui all’art. 134 del medesimo decreto legislativo, comprese le aree di notevole interesse pubblico, le aree tutelate per legge e le ulteriori aree specificamente individuate e sottoposte a tutela dal Piano.
- In un’area non soggetta a vincolo paesaggistico preesistente né a tutela paesaggistica imposta dal Piano, la mera adozione del Piano Paesaggistico non introduce nuove limitazioni all’attività edilizia o alla realizzazione dell’intervento.
- La disciplina paesaggistica sopravvenuta con l’adozione del Piano non incide su un’iniziativa regolarmente autorizzata e già in corso di esecuzione quando l’area interessata non rientra tra quelle tutelate dall’art. 134 del d.lgs. 42/2004.
- La legittimazione passiva nel giudizio relativo ad atti adottati da un Assessorato regionale spetta all’Assessorato competente, e non genericamente alla Regione, secondo quanto affermato nella decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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