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Ordinanza

Ordinanza n. 11549/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. U.0062094 del 23.10.2025, avente a oggetto “Comunicazione dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua spagnola”, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha comunicato alla Mediaform Educational Qualifications and International Assessments Società Cooperativa Sociale il rigetto dell’istanza di accreditamento n. 110 del 29.06.2024, presentata al fine di ottenere l’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua spagnola; - della nota prot. n. U.0150222 del 2.07.2025, avente a oggetto “Comunicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990 ed all’art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62, dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua spagnola”, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, ha comunicato alla Mediaform Educational Qualifications 2 and International Assessments Società Cooperativa Sociale, il preavviso di rigetto dell’istanza di accreditamento n. 110 del 29.06.2024, presentata al fine di ottenere l’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua spagnola; - del Verbale n. 4 del 27.05.2025 della Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.M. n. 62/2022 per la valutazione della domanda n. 110/2024, inoltrata da Mediaform Educational Qualifications and International Assessments Società Cooperativa Sociale in data 29.06.2024, ai fini dell’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio di certificazioni linguistico comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua spagnola; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto;

Giustizia amministrativa202515815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua spagnola, nonché preavviso di rigetto e verbale di valutazione della commissione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato l'esito negativo dell'istanza di accreditamento n. 110 del 29 giugno 2024, finalizzata all'inclusione nell'elenco dei soggetti qualificati al rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua spagnola. Il giudizio è stato preceduto da un'ordinanza istruttoria che aveva ordinato al Ministero di depositare gli atti istruttori, i verbali e le schede di valutazione richiesti dalla ricorrente con istanza di accesso del 26 ottobre 2025, nonché chiarimenti scritti sui fatti di causa. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Rilevato che il Ministero non ha depositato alcuna documentazione né i chiarimenti richiesti con la precedente ordinanza n. 257 del 2026, il Collegio ha ritenuto necessario reiterare l'incombente istruttorio, assegnando all'Amministrazione un ulteriore termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per adempiere. Il TAR ha rinnovato l'avvertimento che l'eventuale mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 12 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    La norma è richiamata nell'oggetto del preavviso di rigetto impugnato, ma l'ordinanza non ne esamina l'applicazione.

  • art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62

    Comunicazione ... dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento

    La disposizione è richiamata nell'oggetto del preavviso di rigetto, senza una specifica interpretazione nella presente ordinanza.

  • art. 6 D.M. 10 marzo 2022, n. 62

    Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.M. n. 62/2022

    La disposizione è richiamata quale base della commissione che ha valutato la domanda di accreditamento, senza esame nel merito.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il giudice avverte che la mancata produzione documentale e dei chiarimenti richiesti potrà essere valutata ai fini della decisione secondo la disciplina sull'istruttoria e sulla valutazione della condotta processuale delle parti.

Massime di principio

  • Quando la pubblica amministrazione non esegue un precedente ordine istruttorio diretto alla produzione degli atti e dei chiarimenti necessari per decidere, il giudice amministrativo può reiterare l'incombente assegnando un ulteriore termine per l'adempimento.
  • La mancata esecuzione dell'ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., ai fini della decisione della controversia.
  • Un'ordinanza che reitera un incombente istruttorio e rinvia la causa a successiva udienza non definisce la domanda principale e ha natura interlocutoria.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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