Cassazione Penale, Sentenza n. 24341/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 25/06/2021 che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della societa' F.11i Morabito s.r.l. e del relativo patrimonio aziendale. Sostenevano che la societa' era inattiva dal 2017, che l'indagato Morabito Antonino operava tramite l'impresa individuale "Pan Jo" (poi sequestrata) e quindi la F.11i non sarebbe stata lo strumento della commissione dei reati; che i fratelli detenevano il 66% delle quote e non erano mai stati coinvolti nelle indagini; e contestavano la motivazione del Tribunale come illogica e insufficiente, nonche' l'inammissibilita' delle doglianze relative alla restituzione della societa' presentate da Morabito Annunziato nella qualita' di ex amministratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen., il sindacato in cassazione sui provvedimenti cautelari reali e' ammesso solo per violazione di legge e non per censure di mera motivazione; la contestazione dei ricorrenti attiene in realta' a vizi di motivazione e non a violazioni di legge. La Corte ha ritenuto che il Tribunale aveva adeguatamente motivato il rapporto tra la societa' e l'attivita' illecita attribuita a Morabito Antonino (utilizzo dei beni strumentali, condivisione della sede, la societa' come strumento per rientrare sul mercato dopo il sequestro della Pan Jo, e come frutto di attivita' imprenditoriale supportata dalla 'ndrangheta), giustificando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche dell'intero patrimonio aziendale. Ha inoltre confermato che il sequestro puo' riguardare beni in comproprieta' se indivisibili o per esigenze di impedire dispersione/deprezzamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per la determinazione di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8; richiamato anche l'aggravamento ex art. 416-bis, comma 1
La societa' e il relativo patrimonio sono stati qualificati come strumento e risultato dell'attivita' mafiosa; la presenza di un nesso specifico e concreto tra gestione aziendale e attivita' dell'associazione mafiosa giustifica il sequestro finalizzato alla confisca
art. 629 cod. pen.
Norma richiamata fra i reati per i quali e' stato ritenuto sussistente il fumus, come indicato dal Tribunale
legge n. 895/1952
Normativa speciale in materia di misure di prevenzione e seizure/gestione di beni sospettati di essere riconducibili ad attivita' illecite (richiamata tra i reati/aggravanti)
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del sindacato di legittimita' in Cassazione contro provvedimenti cautelari reali: e' consentito solo per violazione di legge; censure che riguardano la mera motivazione sono inammissibili sotto questo titolo
art. 605 cod. proc. pen., lett. e)
La manifestita' di illogicita' della motivazione e' rimessa a un motivo specifico previsto dall'art. 605 lett. e), e non puo' essere dedotta in luogo della violazione di legge prevista dall'art. 325
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e, ove sussistano profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, la comminazione di una ammenda alla Cassa delle ammende
giurisprudenza (Sez. 3, n. 29898 del 27/03/2013, Giorgiani)
Principio richiamato: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo' riguardare l'intero bene in comproprieta' se indivisibile o per esigenze di impedire dispersione/deprezzamento
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari reali il sindacato e' limitato: sono ammesse censure per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), non critiche generiche sulla motivazione; l'illogicita' manifesta della motivazione deve essere dedotta con il motivo specifico di cui all'art. 605 c.p.p., lett. e).
- La presenza di una motivazione minimamente coerente e il richiamo a elementi concreti (utilizzo di beni strumentali, condivisione della sede, nesso operativo tra societa' e attività dell'indagato) rendono inammissibile il ricorso che in realta' impugna il giudizio di merito.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca puo' colpire anche beni in comproprieta' quando essi sono indivisibili o vi siano imprescindibili esigenze di evitare la dispersione o il deprezzamento del bene; in tali casi non e' obbligatorio limitarsi alla quota di proprieta' dell'indagato.
- La qualificazione di un'impresa come "strumento" o "prodotto" dell'attivita' mafiosa si fonda su un nesso concreto tra gestione aziendale e attivita' illecita; l'accertamento di tale nesso consente misure reali anche se la societa' risulti formalmente inattiva.
- Proporre ricorso senza fondamento di diritto suscettibile di essere preso in esame in Cassazione puo' comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (ammenda alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
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