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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34792/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Due comproprietari di terreni contestavano un decreto prefettizio del 19 febbraio 2002 con cui era stata disposta l'acquisizione dei loro suoli per la realizzazione di un collegamento viario e di opere idrauliche connesse, e chiedevano anche la rideterminazione in aumento delle indennità loro riconosciute. La vicenda nasceva da una lunga sequenza amministrativa e contenziosa: delibere e ordinanze antecedenti avevano inserito l'opera in programmi straordinari; i terreni erano stati occupati e poi irreversibilmente trasformati; in precedenza erano già stati promossi giudizi di opposizione alla stima, definiti con sentenza del 2003 poi confermata in cassazione, che aveva liquidato l'indennità di espropriazione e un indennizzo per deprezzamento. Successivamente, un altro giudizio davanti al TAR era stato in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Nel giudizio qui deciso la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili le domande, ritenendo che sulla determinazione delle indennità si fosse formato giudicato e che la riproposizione fosse preclusa. Con il ricorso per cassazione i proprietari denunciavano, in sintesi: 1) violazione delle norme su giurisdizione e giudicato, sostenendo che la declinatoria di giurisdizione del TAR non potesse pregiudicare la proponibilità della domanda e che non vi fosse un giudicato sulla domanda indennitaria; 2) violazione delle norme sul giudicato e sull'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, deducendo che il nuovo giudizio fosse diverso per petitum e causa petendi rispetto a quello definito nel 2003, perché riguarderebbe il contenuto "acquisitivo" del decreto del 2002 e non il solo contenuto ablatorio, e che l'art. 42-bis consentirebbe comunque la liquidazione di somme ulteriori in caso di acquisizione sanante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva fatto leva sulla sola declinatoria di giurisdizione del TAR, ma sull'effettiva formazione del giudicato sulla precedente decisione del 2003, avente ad oggetto la determinazione delle indennità di esproprio e occupazione. Ha respinto anche il secondo motivo osservando che il decreto prefettizio del 2002 era stato correttamente considerato un atto unitario, con natura sostanziale di decreto di esproprio e insieme di provvedimento di acquisizione del possesso, sicché il nuovo giudizio aveva il medesimo oggetto di quello già deciso. La Corte ha anche escluso che l'art. 42-bis potesse essere utilizzato per fondare domande nuove di liquidazione di indennità maggiori, rilevando che la norma ha un ambito diverso, limitato alla liquidazione di una somma pari al valore venale nei casi di acquisizione sanante. Ha inoltre ribadito che, in tema di espropriazioni per il programma straordinario di edilizia residenziale e di opere connesse nell'area napoletana, si applica il criterio indennitario speciale richiamato dalla l. 219/1981, e che il decreto di esproprio costituisce condizione dell'azione per la determinazione definitiva dell'indennità. Le spese sono state compensate integralmente per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 386 c.p.c.

    la decisione sulla giurisdizione non incide, di per sé, sulla questione della proponibilità della domanda, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che il motivo fosse pertinente, perché la preclusione derivava dal giudicato formatosi sulla precedente decisione

  • art. 103 Cost.

    richiamato solo nel quadro delle doglianze dei ricorrenti sul riparto di giurisdizione

  • artt. 7 e 11 c.p.a.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere la riproponibilità della domanda dopo la declinatoria di giurisdizione; la Corte ha ritenuto non decisivo il riferimento perché il punto centrale era il giudicato

  • artt. 2908 e 2909 c.c.

    norme richiamate per contestare l'effetto preclusivo del giudicato; la Corte ha invece valorizzato il giudicato sostanziale formatosi sulla sentenza del 2003

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    la Corte ha escluso che tale norma potesse essere invocata per introdurre nuove e ulteriori pretese indennitarie, chiarendo che il suo ambito è quello dell'acquisizione sanante e della liquidazione di una somma pari al valore venale del bene

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità ai fatti anteriori, ma ritenuto irrilevante ai fini della formazione del giudicato e della nuova domanda

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

  • artt. 11 e 13 l. 15 gennaio 1885 n. 2892

    criterio speciale di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, richiamato dall'art. 80 l. 219/1981; la Corte ribadisce che esso continua ad applicarsi nei casi considerati

  • art. 80, comma 6, l. 14 maggio 1981 n. 219

    prevede, per le espropriazioni funzionali al programma straordinario di edilizia residenziale nell'area napoletana, l'applicazione del criterio indennitario di cui all'art. 13 l. 2892/1885

  • art. 17, paragrafo 1, Carta di Nizza

    la Corte esclude la disapplicazione della disciplina interna per contrasto con la Carta, perché la sua applicabilità diretta opera solo quando la fattispecie sia disciplinata dal diritto UE e presenti un interesse comunitario

  • art. 97 Cost.

    richiamato dai ricorrenti come parametro di legalità dell'azione amministrativa, ma non è stato decisivo nella soluzione del ricorso

Massime di principio

  • Il giudicato su una precedente decisione che abbia definitivamente determinato l'indennità di espropriazione e di occupazione preclude la riproposizione di domande aventi il medesimo oggetto, anche se formulate contro soggetti in parte diversi o alla luce di ulteriori atti amministrativi connessi.
  • La declinatoria di giurisdizione non impedisce di per sé la riproponibilità della domanda, ma non consente di superare un giudicato già formatosi su una questione identica decisa da un diverso giudice munito di giurisdizione.
  • Quando un provvedimento amministrativo ha natura unitaria e contiene sia il profilo ablatorio sia quello acquisitivo/possessorio, non è consentito scinderne artificiosamente i contenuti per fondare un nuovo giudizio sulla stessa vicenda sostanziale e ottenere ulteriori indennità.
  • L'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non può essere utilizzato come strumento per riaprire la liquidazione di indennità già definite o per introdurre pretese diverse e maggiori rispetto alla funzione sanante e compensativa tipica della norma.
  • Nei procedimenti espropriativi previsti dalla legislazione speciale richiamata dalla l. 219/1981, il criterio di determinazione dell'indennità resta quello speciale previsto dalla l. 2892/1885, e il decreto di esproprio costituisce condizione dell'azione per la determinazione definitiva dell'indennità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileEsecuzioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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