Sentenza n. 33/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del Decreto rettorale num. rep. 7438/2025 – prot. n. 0573672 del 30 luglio 2025 con cui si è decretata “l’indizione per l’anno accademico 2025-2026 del Bando e delle relative specifiche […] per l’ammissione al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) sedi di Collegno e Savigliano e al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85bis) sede di Biella” e dell’allegato Bando per l’ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis) – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione. - del Decreto Rettorale num. rep. 8359/2025 – prot. n. 0650042 del 17 settembre 2025 con cui è stato annullato in via di autotutela il calendario del D.R. n. 7438/2025 – prot. n. 0573672 del 30 luglio 2025. - della graduatoria per il Concorso per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria pubblicata dall’Università degli studi di Torino in data 7 ottobre 2025. - delle e-mail inviate dal Presidente di Commissione in data 8 ottobre 2025, in data 14 ottobre 2025 e in data 17 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, conformemente alle conclusioni concordi delle parti, ritenendo che l’intervento in autotutela dell’amministrazione avesse eliminato la situazione controversa. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: Bando di ammissione, successivo annullamento del calendario, graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria ed e-mail della commissione
Esito
La controversia
La ricorrente ha contestato gli esiti del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, nella parte in cui non era stata ammessa in posizione utile. Ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare il mancato riconoscimento del punteggio spettante per una certificazione linguistica. Nelle more della trattazione dell’istanza cautelare, l’Università ha esercitato l’autotutela, determinando il venir meno della controversia; la ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, cui l’amministrazione ha aderito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La disposizione ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento in autotutela che elimina la situazione controversa e le parti concordano sulla sopravvenuta caducazione dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- La sentenza in forma semplificata può essere pronunciata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando, sentite le parti, non residuano questioni da decidere a seguito della sopravvenienza dell’atto amministrativo satisfattivo.
- In presenza di adesione dell’amministrazione alla richiesta di definizione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →