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Sentenza

Sentenza n. 1609/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/896102);

Giustizia amministrativa202313184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza ritenendo non coincidenti l'interesse privato alla naturalizzazione e l'interesse pubblico, sulla base di notizie di reato riguardanti la ricorrente, i genitori e il fratello. A carico della ricorrente risultavano due notizie di reato per furto, successivamente archiviate; a carico del padre risultavano una condanna per reati in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a ulteriori denunce; a carico della madre e del fratello risultavano denunce per reati, tra cui spaccio di stupefacenti e furto. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo di essere incensurata, che i procedimenti a suo carico erano stati archiviati, che le vicende riguardanti i familiari non potevano esserle imputate in applicazione del principio di personalità della responsabilità penale e che l'Amministrazione non aveva adeguatamente considerato la sua integrazione sociale ed economica, la residenza ultradecennale, la laurea conseguita in Italia e l'attività lavorativa svolta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un potere ampiamente discrezionale e atto di alta amministrazione, non configurandosi un diritto dello straniero alla concessione una volta maturato il requisito della residenza decennale. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Il Collegio ha ritenuto legittimo il rilievo attribuito alle vicende penali dei familiari, poiché esse non erano state utilizzate per sanzionare la ricorrente, ma come elementi del giudizio prognostico sulla sua affidabilità, integrazione e possibile pericolosità, considerando il contesto familiare stabile e i benefici indiretti che la cittadinanza avrebbe potuto produrre per i familiari. Il principio di personalità della responsabilità penale è stato ritenuto inconferente. La condanna del padre per reati in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, unitamente alla pluralità e gravità delle denunce riguardanti il nucleo familiare, è stata ritenuta idonea a sostenere il diniego anche se alcune vicende erano rimaste allo stadio di denuncia e i procedimenti della ricorrente erano stati archiviati. Il giudice ha ribadito che i fatti possono essere valutati autonomamente sul piano amministrativo, con finalità preventiva e prognostica, anche indipendentemente dall'esito penale. La residenza ultradecennale, l'inserimento lavorativo e il conseguimento della laurea sono stati ritenuti presupposti o elementi ordinari, non sufficienti a superare il giudizio negativo sull'affidabilità. Il diniego è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato, istruito e non affetto da illogicità o sproporzione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori di legge, in favore del Ministero dell'Interno.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce un presupposto per la proposizione della domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione della cittadinanza, che resta subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato comunicato prima dell'adozione del provvedimento negativo; il testo non evidenzia violazioni dello specifico obbligo partecipativo.

  • art. 27 Cost.

    Il principio della personalità della responsabilità penale non impedisce di considerare le vicende penali dei familiari nell'ambito di una valutazione amministrativa prognostica sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, poiché non si tratta di irrogare una sanzione per fatti altrui.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La cittadinanza acquisita da un familiare può produrre benefici indiretti, tra cui l'impossibilità di espellere determinati parenti entro il secondo grado; tale effetto è richiamato per giustificare la considerazione del contesto familiare.

  • art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La cittadinanza di un familiare può consentire il rilascio di un permesso per motivi familiari; tale conseguenza è valorizzata nel giudizio prognostico sull'interesse pubblico.

  • art. 6 l. 91/1992

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La previsione delle cause ostative alla cittadinanza per matrimonio è utilizzata come parametro orientativo per ritenere particolarmente significative, anche ai fini della naturalizzazione, le condanne o le fattispecie criminose di analoga gravità.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La detenzione illecita di sostanze stupefacenti è considerata fattispecie di particolare allarme sociale e, nel caso concreto, elemento idoneo a incidere negativamente sul giudizio di affidabilità e integrazione.

  • art. 337 c.p.

    La resistenza a pubblico ufficiale, punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni, è considerata reato grave e significativo nel giudizio prognostico sull'affidabilità.

  • art. 624 c.p.

    Il furto, anche quando oggetto di mere denunce o di procedimenti archiviati, può essere valutato sul piano amministrativo insieme agli altri elementi del contesto familiare, senza equivalere a un accertamento di responsabilità penale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è un provvedimento ampiamente discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
  • Il diniego di cittadinanza può fondarsi su una valutazione globale e prognostica dell'affidabilità, dell'integrazione e dell'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento; tale valutazione può comprendere, oltre alla condotta del richiedente, il contesto familiare stabile e le vicende penali dei familiari, quando siano concretamente rilevanti per la prognosi di inserimento e per i benefici indiretti derivanti dalla cittadinanza.
  • La considerazione amministrativa delle vicende penali dei familiari non viola il principio della personalità della responsabilità penale quando tali vicende non siano utilizzate per sanzionare il richiedente, ma come elementi indiziari di una valutazione preventiva sull'affidabilità e sulla possibile pericolosità sociale.
  • Ai fini del diniego di cittadinanza, le notizie di reato e le risultanze penali possono essere valutate autonomamente sul piano amministrativo, anche se non seguite da condanna o definite con archiviazione, purché siano inserite in un'istruttoria complessiva e sorreggano una motivazione logica, coerente e non arbitraria.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non sostitutivo: riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, mentre non consente di sostituire alla prognosi dell'Amministrazione una diversa valutazione di merito.
  • La residenza ultradecennale, l'inserimento lavorativo e sociale e il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia, pur rilevanti, non sono di per sé sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza quando l'Amministrazione abbia motivatamente ravvisato, sulla base di elementi complessivi, dubbi sull'affidabilità e sulla compiuta integrazione del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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