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Ordinanza

Ordinanza n. 1149/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - al giudicato per l’esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale depositata in data 17/3/2022 n. 1797 (R.G. 894/2018);

Giustizia amministrativa202404402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato e della successiva sentenza di ottemperanza, con omessa corresponsione delle somme dovute e mancata individuazione del Commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1797 del 17 marzo 2022, che aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrispondergli, quale difensore della parte privata e distrattario delle spese di lite, € 300,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale e IVA. Persistendo l’inottemperanza, il TAR aveva adottato la sentenza n. 1364 del febbraio 2025, dichiarando l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato, fissando una penalità di mora pari agli interessi legali e nominando, per l’ulteriore inottemperanza, un dirigente dell’amministrazione giudiziaria quale Commissario ad acta, da individuarsi dalla Direzione affari giuridici e legali presso il Dipartimento per gli affari di giustizia. Con nota di reclamo del 14 novembre 2025, il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento sia del Ministero sia dell’ente incaricato della designazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie a dare piena esecuzione al giudicato, principalmente mediante individuazione diretta del Commissario ad acta da parte del TAR, ovvero, in subordine, mediante designazione da parte di altro organo ministeriale o dello stesso ente già indicato. Ha inoltre chiesto la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sulle richieste del ricorrente relative all’individuazione e all’insediamento del Commissario ad acta. Ha ritenuto necessario acquisire, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., una relazione documentata dell’Amministrazione sulle ragioni della mancata esecuzione delle sentenze passate in giudicato e la copia del decreto di nomina del dirigente eventualmente individuato, nonché dell’eventuale atto di subdelega ad altro funzionario. Ha assegnato al Ministero il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per adempiere agli incombenti istruttori e ha fissato la Camera di Consiglio del 9 giugno 2026 per la prosecuzione della trattazione e la verifica dell’eventuale esatto adempimento. La decisione sulle ulteriori domande, compresa quella relativa alle spese, è quindi rinviata.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni utilizzate dal TAR per disporre gli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La precedente sentenza di ottemperanza aveva disposto, a carico dell’Amministrazione, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

  • sentenza TAR Campania n. 1797 del 17 marzo 2022

    Giudicato posto in esecuzione, recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento al difensore distrattario di € 300,00 per compensi, oltre accessori di legge.

  • sentenza TAR Campania n. 1364 del febbraio 2025

    Successiva pronuncia di ottemperanza che ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, fissato la penalità di mora e previsto la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando permane l’inadempimento dell’amministrazione e risultano controverse le ragioni della mancata esecuzione del giudicato o l’effettiva individuazione del Commissario ad acta, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori, richiedendo una relazione documentata e la produzione degli atti di nomina o subdelega prima di definire le ulteriori misure sostitutive.
  • Quando una precedente sentenza di ottemperanza ha previsto la nomina di un Commissario ad acta subordinandola all’individuazione da parte di un organo amministrativo, il giudice può verificare previamente, mediante acquisizione documentale, se tale organo abbia adempiuto all’incarico e se il Commissario sia stato effettivamente nominato e investito delle funzioni sostitutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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