Sentenza n. 653/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 5/2024 emessa in data 1 gennaio 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza n. 5/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando inoltre l’Amministrazione al rimborso delle spese legali. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 7 marzo 2025 e non era stata spontaneamente eseguita. Nel giudizio di ottemperanza è stata inoltre richiesta la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva contestato l’inadempimento e che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio era passata in giudicato e regolarmente notificata. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni solo su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e provveda entro i successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, in relazione alla modesta entità della somma dovuta, essa avrebbe avuto una consistenza meramente simbolica e sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione è richiamata quale base del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza in presenza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario non eseguita dall’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto è stata negata perché, considerata la modesta entità della somma dovuta, avrebbe avuto carattere esclusivamente simbolico e sarebbe risultata iniqua.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La disposizione è richiamata tra le condizioni ritenute soddisfatte per procedere all’esecuzione della sentenza nei confronti dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando la pronuncia del giudice ordinario posta a fondamento dell’azione sia passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione e non sia stata spontaneamente eseguita, secondo le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile.
- Accertata l’inottemperanza a una sentenza esecutiva del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in ragione della modesta entità dell’obbligazione, avrebbe una funzione meramente simbolica e risulterebbe iniqua.
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