Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 307/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento *Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, notificato in pari data, recante la revoca del Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui il ricorrente era stato autorizzato a fruire del congedo per assistenza a familiare disabile in situazione di gravità; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: la nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-con cui il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha richiesto al ricorrente di giustificare i periodi di assenza non ratificati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia; la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- inviata dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia; la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; le osservazioni n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia; le osservazioni n. -OMISSIS- del-OMISSIS-della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia; **Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/5/2026: - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – di fatto disattendo la richiesta di sospensione del procedimento formulata dall’odierno ricorrente in data -OMISSIS-– ha richiesto al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Umbria e Marche di “ratificare l’assenza dal servizio del dipendente come aspettativa per motivi di famiglia, ai sensi dell’art. 69 D.P.R. n. 3/1957, risultando altrimenti non giustificata l’assenza del dipendente”.

Giustizia amministrativa202500468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'autorizzazione al congedo per assistenza al padre disabile e atti conseguenti diretti a qualificare le assenze come aspettativa per motivi di famiglia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, era stato autorizzato a fruire del congedo per assistere il padre, disabile in situazione di gravità, dichiarando e documentando che la madre non era in grado di prestare assistenza al coniuge. La Ragioneria Territoriale dello Stato aveva contestato la documentazione medica prodotta, ritenendola non conforme perché non attestava in modo espresso la presenza di patologie invalidanti permanenti rientranti nell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. n. 278/2000. L'Amministrazione aveva quindi revocato l'autorizzazione al congedo e richiesto al dipendente di giustificare le assenze mediante aspettativa per motivi di famiglia o congedo ordinario; con motivi aggiunti è stata impugnata anche la successiva nota con cui il Ministero aveva chiesto al Provveditorato di ratificare le assenze come aspettativa. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001; violazione delle circolari della Funzione pubblica n. 13/2010 e n. 1/2012; violazione dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. n. 278/2000; difetto di istruttoria e illogicità manifesta; violazione degli artt. 3, 7, 10-bis e 21-nonies l. n. 241/1990. Il ricorrente sosteneva che non fosse necessario dimostrare patologie appartenenti tassativamente all'elenco del d.m. n. 278/2000 e che, comunque, le patologie della madre rientrassero nell'elenco regolamentare. Contestava inoltre la qualificazione dell'atto come revoca, sostenendo che si trattasse sostanzialmente di annullamento d'ufficio, privo della necessaria motivazione sugli interessi coinvolti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha interpretato l'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 nel senso che la nozione di "patologie invalidanti" riferita al familiare che, per prossimità di parentela, avrebbe titolo ad assistere la persona disabile non è subordinata alla dimostrazione di patologie necessariamente riconducibili in modo espresso e tassativo all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. n. 278/2000. Quest'ultimo costituisce soltanto un utile punto di riferimento, non un parametro esaustivo o automaticamente ostativo. L'Amministrazione deve esaminare il contenuto, la provenienza e la concludenza della documentazione medica, potendone chiedere l'integrazione o disporre ulteriori accertamenti, senza limitarsi a un riscontro formale della presenza di una determinata formula certificativa. I provvedimenti erano invece fondati esclusivamente sull'assenza di una certificazione attestante patologie invalidanti permanenti contemplate dal decreto ministeriale, senza valutare le certificazioni prodotte dal ricorrente. Il giudice ha quindi ravvisato l'illegittimità degli atti, rimettendo all'Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, ogni valutazione sull'adeguatezza della documentazione e sull'eventuale necessità di ulteriori acquisizioni o accertamenti medici. È stata valorizzata anche la permanenza dell'interesse del ricorrente, nonostante il decesso del padre nelle more, in ragione delle conseguenze economiche derivanti dalla qualificazione delle assenze come aspettativa. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di euro 1.500,00, oltre oneri e accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001

    "In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi"

    La disposizione richiede che il familiare sostituito nel ruolo assistenziale sia affetto da patologie invalidanti, ma non stabilisce che tali patologie debbano necessariamente coincidere con quelle elencate dal d.m. n. 278/2000 né che debbano essere qualificate come permanenti.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. 21 luglio 2000, n. 278

    "patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale"

    L'elenco delle patologie costituisce un utile punto di riferimento per individuare le patologie invalidanti, ma non è un parametro tassativo né esaustivo; l'assenza di una patologia espressamente riconducibile all'elenco non dimostra automaticamente l'idoneità del familiare a prestare assistenza.

  • circolare Funzione pubblica n. 13/2010

    "la legge non ha definito la nozione di 'patologie invalidanti'"; "un utile punto di riferimento per l'individuazione di queste patologie è rappresentato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto ... n. 278"

    La circolare conferma che il d.m. n. 278/2000 non ha valenza precettiva esaustiva e impone all'Amministrazione di verificare adeguatamente la documentazione, chiedendone eventualmente l'integrazione.

  • circolare Funzione pubblica n. 1/2012

    La circolare richiama integralmente la circolare n. 13/2010 e, secondo il giudice, non supporta una verifica meramente formale e tassativa delle patologie indicate nella documentazione medica.

  • art. 69 d.P.R. 3/1957

    La disposizione è stata richiamata dall'Amministrazione quale base per chiedere la presentazione di un'istanza di aspettativa per motivi di famiglia a copertura delle assenze non riconosciute come congedo.

  • artt. 3, 7, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990

    Sono stati invocati dal ricorrente con riferimento alla motivazione, alla partecipazione procedimentale e alla qualificazione sostanziale dell'atto come annullamento d'ufficio; la decisione accoglie il ricorso sulla base dell'illegittimità sostanziale della valutazione amministrativa, senza necessità di definire autonomamente tutti tali profili.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, la nozione di "patologie invalidanti" del familiare che, per prossimità di parentela, avrebbe titolo ad assistere la persona con disabilità non è limitata alle patologie espressamente elencate dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. n. 278/2000.
  • L'art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. n. 278/2000 costituisce un utile parametro orientativo per individuare le patologie invalidanti, ma non un elenco tassativo né una condizione documentale automaticamente ostativa alla fruizione del congedo.
  • L'Amministrazione, nel valutare la domanda di congedo, deve esaminare concretamente il contenuto, la provenienza e la concludenza della documentazione medica prodotta e, se necessario, richiederne l'integrazione o svolgere ulteriori accertamenti; non può limitarsi a verificare la presenza di una formula certificativa o il riferimento espresso a una specifica disposizione regolamentare.
  • La valutazione dell'idoneità del familiare a prestare assistenza alla persona disabile deve essere distinta dalla valutazione della gravità dell'invalidità necessaria per ottenere benefici assistenziali: una patologia non qualificata da particolare gravità può comunque rendere il familiare non idoneo a prestare assistenza continuativa a una persona con disabilità grave.
  • Quando l'Amministrazione annulla l'autorizzazione al congedo fondandosi esclusivamente sulla mancanza di una certificazione conforme a un elenco regolamentare, senza valutare le certificazioni mediche concretamente prodotte, il provvedimento è illegittimo per insufficiente istruttoria e deve essere annullato, restando salva la riedizione del potere secondo i corretti criteri valutativi.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoAutotutelaInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.