Ordinanza n. 3147/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del punteggio totale di 68 conseguito dalla ricorrente nella prova scritta del 27.11.2025 relativamente al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ai sensi del D.M. 206/2023 e del D.D.G. n.2938/2025; - dell'elenco, non meglio conosciuto, dei canditati che hanno conseguito il punteggio minimo previsto di 70 nella prova scritta del concorso pubblico menzionato nella parte in cui non contempla l'odierna ricorrente e del conseguente provvedimento di inidoneità e di non ammissione della medesima alla successiva fase di valutazione dei titoli; - di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso ed in particolare del quesito di cui al n.32 del questionario scritto di cui sopra nella parte in cui riporta la legge 107 con la data del 2025, anziché con quella del 2015 in tal modo inducendo in errore la ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: punteggio di 68 nella prova scritta di un concorso per il personale docente, mancata inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alla fase di valutazione dei titoli e conseguente inidoneità, nonché quesito n. 32 ritenuto erroneo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il punteggio conseguito nella prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami destinato all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, contestando la mancata ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli. Ha inoltre censurato il quesito n. 32 del questionario, nella parte in cui avrebbe indicato la legge n. 107 come emanata nel 2025 anziché nel 2015, inducendola in errore. Il giudice ha rilevato che la procedura rientra tra quelle relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che, pertanto, deve essere trattata secondo il rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, nonché nei confronti dei candidati controinteressati, individuati in ragione dell'elevato numero mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure relative al punteggio, alla non ammissione e al quesito contestato. Ha disposto la conversione del rito in quello previsto per le controversie relative a interventi finanziati con risorse PNRR e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni pubbliche necessarie e di tutti i controinteressati. Per le amministrazioni pubbliche, la notifica deve essere eseguita entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova nei successivi cinque giorni. Per i controinteressati, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, da eseguire entro quindici giorni, con deposito della prova nei successivi dieci giorni. Il TAR ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso. La prosecuzione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR
La controversia è soggetta al rito speciale previsto per le procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR; la disposizione individua inoltre ulteriori amministrazioni quali parti necessarie del giudizio.
art. 49 c.p.a.
ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni
Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a procedure amministrative connesse a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve applicare il rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e può disporre la conversione del rito per assicurare il rispetto dei termini propri della disciplina PNRR.
- Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro competente per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR sono parti necessarie e devono essere chiamati in giudizio mediante integrazione del contraddittorio.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, fissando le modalità e i termini per l'adempimento.
- I termini assegnati dal giudice per la notificazione e per il deposito della prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio sono perentori quando ciò sia espressamente previsto; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
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