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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10231/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli è stata revocata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in corso nei confronti di un condannato, ordinando la prosecuzione dell'esecuzione della pena residua in istituto detentivo. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla revoca della misura, lamentando un asserito difetto di motivazione dell'ordinanza e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione dei rapporti pregressi del condannato e della documentazione richiamata dalla difesa. La Corte rileva però che le doglianze si risolvono in censure manifestamente infondate e in richieste di nuovo esame del materiale documentale, non consentito in sede di legittimità. Il Tribunale aveva già valutato il comportamento del condannato, le denunce per minacce formulate da una persona offesa, anche con riferimento a un'arma, la gravità dei fatti, il periodo di pena ancora da espiare e l'incidenza della condotta sul percorso rieducativo, ritenendo recessivo il percorso positivo rispetto all'entità della devianza.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 47 ord. pen.

    la decisione riguarda la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa alla detenzione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per la disciplina del versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, con valutazione della colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la revoca dell'affidamento in prova, non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale documentale o dei rapporti di fatto già esaminati dal giudice di sorveglianza.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando l'ordinanza impugnata contiene una valutazione espressa, coerente e non manifestamente illogica della gravità delle condotte addebitate al condannato e del loro impatto sul percorso rieducativo.
  • Ai fini della revoca della misura alternativa, il giudice di sorveglianza può valorizzare la ripetizione di condotte denunciate, la loro gravità e l'eventuale instaurazione di un procedimento penale, ritenendo recessivo il pregresso percorso positivo se la devianza appare prevalente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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