Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06743/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una medica, specializzatasi in otorinolaringoiatria presso un'università statale tra il 1987 e il 1989, ha chiesto il risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi. I giudici di merito hanno rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato il rigetto perché ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni convenute, intervenendo solo sulla regolazione delle spese di primo grado. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha contestato la declaratoria di prescrizione, sostenendo che il termine non avrebbe dovuto decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. 370/1999, ma semmai dal 20 ottobre 2007, data di abrogazione della direttiva 93/16/CEE da parte della direttiva 2005/36/CEE; in subordine, ha sostenuto che la prescrizione non sarebbe mai iniziata a decorrere per mancanza di una norma attuativa nei confronti dei medici iscritti prima del 1991; (2) ha censurato la decisione sulle spese, invocando la compensazione totale o parziale per la novità e complessità della materia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché si poneva contro un orientamento consolidato di legittimità, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. 370/1999, che ha fatto venir meno l'incertezza sulla mancata futura adozione di ulteriori atti di adempimento. Ha escluso che potessero rilevare, ai fini del decorso della prescrizione, le incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva, osservando anche che il debitore era comunque individuabile nello Stato. Ha inoltre ribadito che, dopo l'intervento legislativo del 1999, il credito va ricondotto a un'obbligazione satisfattiva di natura di debito di valuta, e non a una prestazione da ancorare a un diverso dies a quo. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la compensazione, totale o parziale, è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità o apparenza motivazionale, che qui non ricorrevano. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando mala fede o colpa grave per la proposizione di un ricorso contrastante con consolidati precedenti, l'ha condannata anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Direttiva 82/76/CEE

    La Corte la richiama come direttiva comunitaria in tema di remunerazione dei medici specializzandi, la cui tardiva attuazione ha generato la pretesa risarcitoria.

  • Direttiva 75/362/CEE

    Richiamata insieme alle altre direttive di settore come base dell'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Richiamata insieme alle altre direttive di settore come base dell'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Richiamata quale disciplina successivamente rilevante nel settore della formazione medica, ma non idonea, secondo la Corte, a spostare il dies a quo della prescrizione.

  • Direttiva 2005/36/CEE

    La Corte ne esclude la rilevanza ai fini del termine di prescrizione invocato dalla ricorrente, nonostante l'abrogazione della direttiva 93/16/CEE.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte vi fonda la declaratoria di inammissibilità del primo motivo, perché contrario a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato come base della compensazione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti consentiti dalla legge ratione temporis.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave.

  • art. 11, L. 19 ottobre 1999, n. 370

    È considerato il momento che segna, per gli aventi diritto esclusi dalla norma, la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe adottato altri atti di adempimento; da qui decorre la prescrizione decennale.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Richiamato come intervento di tardiva e incompleta trasposizione delle direttive comunitarie in materia di compenso ai medici ammessi ai corsi di specializzazione.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Richiamato per affermare che il trattamento economico ivi previsto si applica, per differimenti, solo ai medici iscritti dall'anno accademico 2006-2007.

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Non richiamata espressamente nel testo fornito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Per le controversie risarcitorie dei medici specializzandi per tardiva attuazione delle direttive europee, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. 370/1999, poiché da quel momento gli aventi diritto hanno avuto ragionevole certezza della mancata ulteriore attuazione da parte dello Stato.
  • L'eventuale incertezza iniziale su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del soggetto passivo non impedisce il decorso della prescrizione, quando il diritto sia comunque esercitabile anche in via stragiudiziale e il debitore sia ragionevolmente individuabile nello Stato.
  • L'intervento del legislatore del 1999 ha inciso sulla precedente pretesa risarcitoria, collocandola in una cornice di obbligazione satisfattiva di tipo monetario; per i medici iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007 continua a valere la disciplina previgente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando censura una decisione conforme a un orientamento nomofilattico consolidato e stabilizzato.
  • La regolazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la compensazione, totale o parziale, è sindacabile in cassazione solo per vizi estremi della motivazione o per violazione dei limiti legali, non per mera dissociazione della parte soccombente.
  • La proposizione di impugnazioni manifestamente infondate e contrastanti con diritto vivente può integrare mala fede o colpa grave, legittimando la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.