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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37389/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da uniscrizione ipotecaria disposta per crediti tributari risultanti da più cartelle. La società contribuente ha eccepito in giudizio la prescrizione dei crediti presupposti e, in aggiunta, ha dedotto che l'importo garantito dall'ipoteca dovesse essere ridotto perché l'agente della riscossione aveva già pignorato somme presso due istituti di credito presso cui la società era correntista; ha inoltre sostenuto l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora. La CTR ha respinto la tesi della prescrizione ritenendo che le domande di rateizzazione e i successivi pagamenti parziali integrassero un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo è esaminato il primo, relativo alla pretesa violazione degli artt. 2944 e 2945 c.c. per avere la CTR attribuito alle istanze di rateizzazione efficacia interruttiva della prescrizione, e il secondo, relativo a omessa pronuncia ex artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. sulle eccezioni concernenti il parziale pagamento già eseguito mediante pignoramenti presso terzi e la carenza motivazionale dell'atto prodromico quanto agli interessi di mora.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della CTR secondo cui la richiesta di rateizzazione, specie se seguita da pagamenti parziali, può integrare un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione, non essendo necessario un atto negoziale espresso ma essendo sufficiente una manifestazione anche implicita e volontaria incompatibile con il disconoscimento del credito. Ha invece accolto il secondo motivo per omessa pronuncia, osservando che nella sentenza impugnata non vi era alcun cenno alle eccezioni della contribuente relative alla riduzione del credito per i pignoramenti già effettuati e alla illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    riconoscimento del debito

    La Corte richiama il riconoscimento del debito come comportamento concludente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa creditoria; la CTR lo aveva utilizzato per escludere la prescrizione.

  • art. 2944 c.c.

    La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere

    Il riconoscimento del diritto può essere anche tacito, non negoziale e non recettizio; una domanda di rateizzazione, specie se seguita da pagamenti, può integrare tale riconoscimento e interrompere la prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2944 c.c. per contestare l'effetto interruttivo attribuito alle istanze di rateizzazione.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per denunciare il vizio motivazionale/di pronuncia della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte accoglie la censura per omessa pronuncia su eccezioni specificamente dedotte.

  • art. 131 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata per la dedotta carenza di pronuncia/motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Le eccezioni di inammissibilite0 basate sulla doppia conforme sono ritenute infondate, in quanto i motivi dedotti attengono all'omessa pronuncia e non a una richiesta di nuova valutazione del merito.

Massime di principio

  • La domanda di rateizzazione di un debito tributario, specie se seguita da pagamenti parziali, puf2 integrare un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., anche in assenza di una dichiarazione espressa di riconoscimento.
  • Il riconoscimento del diritto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione non richiede forma negoziale: puf2 essere tacito e desumersi da un comportamento obiettivamente incompatibile con la volonte0 di contestare il credito.
  • In sede di legittimite0 il vizio di omessa pronuncia sussiste quando la sentenza impugnata non si confronta affatto con specifiche eccezioni o domande ritualmente dedotte in giudizio.
  • L'eccezione di inammissibilite0 fondata sulla 'doppia conforme' non regge quando il ricorso per cassazione denuncia omissioni decisorie o violazioni di legge, e non mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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