Sentenza del 02/08/2019 n. 962 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
TRIBUTI LOCALI - ICI - esenzione - edifici di culto - nozione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Parrocchia ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010, contestando innanzitutto la carenza di motivazione dell'atto e l'assenza di un contraddittorio preventivo. Nel merito, ha sostenuto che sei immobili di sua proprietà fossero esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, perché destinati ad attività religiose, pastorali, catechistiche e di culto oppure perché costituenti abitazioni del parroco e del vice parroco. Il Comune ha negato l'esenzione, ritenendo non provata la concreta destinazione degli immobili ad attività di culto e rilevando, per alcuni locali, l'utilizzo da parte di privati o associazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso soltanto per le abitazioni del parroco e del vice parroco e lo aveva rigettato per gli altri immobili. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'impugnazione della Parrocchia, ritenendo insufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento e della sentenza di primo grado. Ha inoltre stabilito che tutti gli immobili erano concretamente destinati ad attività eterogenee ma pertinenziali e funzionali al culto, comprese attività seminariali, culturali e di catechesi. Di conseguenza, ha riconosciuto l'esenzione ICI per tutti gli immobili ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge n. 222/1985"
L'esenzione ICI opera per gli immobili degli enti ecclesiastici destinati esclusivamente ad attività religiose o di culto, purché tale destinazione concreta sia provata. L'esenzione comprende anche gli edifici di culto e le relative pertinenze.
Art. 16, lett. a), legge n. 222/1985
"Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana"
La norma definisce le attività di religione e culto rilevanti ai fini civilistici, includendo non solo il culto in senso stretto, ma anche catechesi, formazione del clero, cura delle anime, missione ed educazione cristiana.
Art. 817 cod. civ.
"Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa"
La nozione civilistica di pertinenza consente di ricomprendere nell'esenzione, oltre alla chiesa, strutture stabilmente destinate a servirla, come oratori, sale per la catechesi, locali per incontri parrocchiali e abitazioni del personale religioso funzionali all'attività pastorale.
Art. 6, comma 2, legge n. 212/2000
Il contraddittorio preventivo non è stato ritenuto automaticamente obbligatorio per ogni accertamento relativo a tributi non armonizzati. L'eventuale omissione assume rilievo solo se il contribuente dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Cassazione, Sezioni Unite, 9 dicembre 2015, n. 24823
"in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito"
Per i tributi non armonizzati, come l'ICI, il contraddittorio preventivo non costituisce una regola generale applicabile a ogni accertamento, salvo specifica previsione normativa.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione tributaria di un immobile ecclesiastico non è sufficiente la proprietà da parte della parrocchia o dell'ente religioso: occorre dimostrare la concreta destinazione esclusiva ad attività di culto o ad attività direttamente funzionali e pertinenziali al culto.
- La nozione di attività religiosa comprende anche catechesi, educazione cristiana, formazione del clero, attività seminariali, incontri pastorali e altre iniziative parrocchiali non commerciali.
- Le pertinenze dell'edificio di culto possono includere oratori, sale polifunzionali, locali per incontri e catechesi, nonché abitazioni del parroco o di altro personale religioso quando siano stabilmente funzionali all'attività pastorale.
- La categoria catastale dell'immobile non è decisiva da sola: prevale la sua concreta destinazione d'uso, che deve però essere adeguatamente documentata dal contribuente.
- Un avviso di accertamento deve indicare in modo comprensibile le ragioni per cui l'Amministrazione nega l'esenzione; una motivazione meramente generica o fondata sul solo elenco dei dati catastali può determinare l'illegittimità dell'atto.
- L'assenza di contraddittorio preventivo, nei tributi non armonizzati, non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento: il contribuente deve dimostrare uno specifico e concreto pregiudizio difensivo.
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