Cassazione Penale, Sentenza n. 35442/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo, finalizzato a confisca per equivalente, emesso dal GIP in relazione al delitto previsto dall'art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il Procuratore eccepisce violazione di legge sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe motivato in modo inesistente o meramente apparente la mancata qualificazione soggettiva del reato (dolo), non tenendo conto della giurisprudenza che riconosce la responsabilità, anche a titolo di dolo eventuale, per il professionista che inoltra modelli F24 senza esercitare il dovuto controllo sulla documentazione (esistenza di crediti IVA fittizi). Il ricorso sottolinea elementi indiziari dell'inesistenza dei crediti ceduti alla "Lady s.r.l." che, secondo il Procuratore, l'Arosio avrebbe potuto rilevare consultando banche dati dell'Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non presentasse un vizio di inesistenza o mera apparenza della motivazione e contenesse, al contrario, una motivazione effettiva e congrua in relazione al profilo soggettivo (dolo). Il Tribunale del riesame aveva rilevato l'assenza di elementi probatori quali conversazioni, dichiarazioni o documenti che dimostrassero la partecipazione consapevole dell'Arosio al progetto criminoso, il fatto che l'Arosio avesse inoltrato solo 3 modelli F24 su 131 relativi al 2018 con cadenza mensile, la cessazione del rapporto professionale pochi mesi dopo, l'assenza di indizi circa il ruolo di ideatore della frode e la produzione di una sentenza assolutoria in un precedente procedimento. La Cassazione ha inoltre richiamato il limite dell'art. 325 c.p.p.: il ricorso in materia di misure reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione, e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio di merito.
Norme richiamate
art. 10‑quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale azionata per il reato fiscale contestato; la Corte ha valutato che, in assenza di elementi probatori che dimostrino la consapevolezza dell'illecito, non può ritenersi sussistente il dolo nei confronti del professionista che ha inoltrato pochi modelli F24.
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato nel procedimento di riesame quale norma procedurale che regola la richiesta dell'indagato di riesame contro il decreto di sequestro; menzionato in premessa ai fatti (richiesta ex art. 324).
art. 325 cod. proc. pen.
La Corte precisa che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge e che, rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, per "violazione di legge" deve intendersi soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione; di conseguenza la Cassazione non può riesaminare il merito probatorio se non è configurabile tale vizio radicale.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916)
Richiamata a supporto del principio secondo cui la verifica sulla motivazione delle ordinanze cautelari reali è limitata e che la cassazione può intervenire solo in presenza di inesistenza o mera apparenza della motivazione.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali il rimedio in Cassazione è molto limitato: si interviene solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione, non per una rivalutazione del materiale probatorio di merito.
- Per i reati fiscali (es. art. 10‑quater d.lgs. 74/2000) la sussistenza del dolo nei confronti di un professionista richiede elementi concreti di consapevolezza o partecipazione al disegno fraudolento; la mera esecuzione di atti formali (es. inoltro di alcuni modelli F24) non determina automaticamente responsabilità penale.
- Nell'ambito di misure preventive finalizzate alla confisca per equivalente, è necessario dimostrare, con elementi probatori effettivi, il ruolo e la consapevolezza dell'indagato nella frode fiscale; fattori quali numero limitato di atti compiuti, breve durata del rapporto professionale e assenza di comunicazioni o documenti collegati alla frode possono indebolire il presupposto del dolo.
- La giurisprudenza riconosce un onere di diligenza/controllo per i professionisti; tuttavia, l'eventuale omissione di controlli rileva penalmente solo se può essere collegata, con elementi probatori, alla consapevolezza o accettazione del rischio fraudolento (dolo eventuale).
- Nei ricorsi contro misure reali è strategico per la parte che impugna evidenziare la carenza assoluta di motivazione probatoria (inesistenza o mera apparenza), altrimenti la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito.
- Per prevenire rischi, i professionisti dovrebbero documentare le verifiche effettuate (accessi a banche dati, richieste di documentazione) quando eseguono operazioni sensibili, perché l'assenza di prova di verifiche potrebbe essere valutata negativamente in sede penale o cautelare.
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