Cassazione Civile, Ordinanza n. 32135/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per revocazione parziale, ex artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., contro l'ordinanza della Corte di cassazione n. 20446/2024. Deduceva un asserito errore di fatto della Corte, sostenendo che l'ordinanza avesse erroneamente affermato la debenza di sanzioni per l'omessa dichiarazione relativa al 2007, mentre tali sanzioni non erano mai state irrogate e non costituivano oggetto del giudizio. Secondo la ricorrente, la Cassazione avrebbe dovuto limitarsi a esaminare la sanzione effettivamente contenuta nella cartella di pagamento, pari al 30% del credito ritenuto non spettante indicato nella dichiarazione IVA 2008 ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, senza estendere il decisum a sanzioni per un'omissione dichiarativa diversa e non contestata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo insussistente il presupposto dell'errore revocatorio. Ha osservato che l'asserito errore non era una svista percettiva, ma una valutazione giuridica sulla debenza delle sanzioni conseguenti all'omessa dichiarazione; inoltre, l'errore denunciato non era decisivo, perché riferito a sanzioni mai irrogate e quindi estranee all'oggetto della cartella impugnata e del giudizio. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa, o sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base del controllo automatico che ha portato all'emissione della cartella di pagamento IVA.
art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997
richiamato dalla ricorrente come norma sanzionatoria applicata alla dichiarazione IVA 2008, pari al 30 per cento del credito non spettante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Cass. Sez. U. n. 17757 del 08/09/2016
richiamata per il principio secondo cui, in tema di IVA, l'eccedenza d'imposta può essere portata in detrazione nella dichiarazione successiva se risultante da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari e se il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali.
Cass. Sez. U. ord. n. 20013 del 19/07/2024
richiamata come sintesi dei requisiti dell'errore di fatto revocatorio: svista materiale, oggettiva, immediatamente rilevabile, decisiva e riferita agli atti interni al giudizio di cassazione.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo in presenza di una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non quando la censura investa la valutazione giuridica o l'interpretazione del materiale di causa.
- Non integra errore di fatto revocatorio la mancata considerazione, o la diversa lettura, di un elemento probatorio se la questione implica apprezzamento valutativo; in tal caso il rimedio non può trasformarsi in un nuovo gravame di merito.
- Il requisito della decisività manca quando il fatto asseritamente travisato non incide concretamente sulla decisione, perché riguarda profili estranei all'oggetto del giudizio o sanzioni mai irrogate.
- In materia IVA, il diritto alla detrazione dell'eccedenza può essere riconosciuto anche in assenza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione, se il credito risulti da elementi contabili e siano rispettati i requisiti sostanziali e i termini applicabili per l'esercizio del diritto.
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