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Sentenza

Sentenza n. 3595/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3168/2025, RG n. 17068/2024, resa in data 23 aprile 2025 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, e pubblicata in pari data.

Giustizia amministrativa202505051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3168/2025, limitatamente alla parte con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, con ordine al Ministero di emettere il relativo buono elettronico. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della pronuncia in forma esecutiva e il decorso del termine previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte delle amministrazioni statali, il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza. Ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ritenuti comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, l’inadempimento del Ministero e il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, provvedendo all’emissione del buono elettronico di € 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023. Per l’ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro i sessanta giorni successivi alla richiesta della ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo il pagamento di una somma ulteriore parametrata agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha precisato che in ottemperanza sono riconoscibili soltanto le spese successive al titolo giudiziale funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e agli atti accessori necessari all’introduzione del giudizio; restano invece escluse le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di scelta alternativa del creditore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, nonché al compenso di € 500,00 per l’eventuale attività del Commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale somma di danaro dovuta da parte resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma coercitiva per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo; nel caso concreto la somma è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali prima dell’esperimento dell’azione esecutiva o del rimedio dell’ottemperanza.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Disciplinano l’esecuzione forzata civile; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza quando il creditore abbia scelto quest’ultimo rimedio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’amministrazione non esegue una pronuncia passata in giudicato, purché sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento da parte delle amministrazioni statali e l’inadempimento risulti documentato e non contestato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza di un termine assegnato all’amministrazione e a una successiva richiesta del creditore.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice dell’ottemperanza può fissare una somma coercitiva per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, anche determinandola mediante il riferimento agli interessi legali sull’importo dovuto e individuando il periodo tra la notificazione della sentenza di ottemperanza e l’adempimento o la scadenza del termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, oltre agli interessi sulle somme liquidate dal giudicato, soltanto le spese successive al titolo che siano funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, poiché il ricorso all’esecuzione civile costituisce una scelta alternativa del creditore.
  • Le spese dell’eventuale attività commissariale sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente e possono essere esatte dal Commissario ad acta al termine dell’incarico sulla base della documentazione delle attività svolte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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