Cassazione Civile, Ordinanza n. 29525/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione a un'istanza di rimborso, proposta ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. 289/2002, avente ad oggetto il rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990-1992. La CTP aveva accolto la domanda. In appello, l'Agenzia sosteneva che lo ius superveniens introdotto dall'art. 1, comma 665, della L. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. 91/2017, conv. in L. 123/2017, avesse inciso anche sul diritto al rimborso, riducendone del 50% l'ammontare. In cassazione, l'Agenzia deduceva con il primo motivo violazione di tale disciplina sopravvenuta, lamentando che la CTR ne avesse escluso l'applicabilità; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 per asserita contraddittorietà della motivazione, ritenuta incompatibile circa l'applicabilità dello ius superveniens.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, fondata sull'affermazione che lo ius superveniens non incide sul diritto al rimborso ma opera solo in fase esecutiva/di ottemperanza. Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che la CTR aveva posto a base del rigetto dell'appello rationes decidendi distinte e alternative, una delle quali non specificamente censurata; perciò la motivazione non era perplessa né insanabilmente contraddittoria. L'Agenzia è stata condannata alle spese. La Corte ha anche escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la P.A. ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 289/2002
ex art 9 comma 17 della I. 289/02
norma posta a fondamento della richiesta di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990-1992.
art. 1, comma 665, L. 190/2014
art 1, comma 665 della l. 190/2014
disposizione sopravvenuta invocata dall'Agenzia come incidente sul quantum del rimborso, poi ritenuta non incidente sulla fase di cognizione del diritto al rimborso.
art. 16-octies D.L. 91/2017 conv. in L. 123/2017
così come modificato dall'ad 16 octies del d.l. 91/2017, convertito in I. 123/2017
intervento modificativo della disciplina sopravvenuta, richiamato per sostenere la riduzione del rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 comma 1° nr 3 cpc
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 111 Cost.
violazione dell'ad 111 cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione asseritamente contraddittoria.
art. 36 d.lgs. 546/1992
norma sulla motivazione delle sentenze nel processo tributario, invocata per denunciare l'apparente contraddittorietà della decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002 , nr 115
esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della soccombenza di una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- L'impugnazione di una decisione sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome è ammissibile solo se investe utilmente tutte le rationes idonee, da sole, a sorreggere il decisum; la mancata censura anche di una sola ratio comporta l'inidoneità del ricorso a ottenere la cassazione.
- Quando la sentenza di merito afferma che una disciplina sopravvenuta non incide sul diritto sostanziale fatto valere ma opera solo nella fase esecutiva o di ottemperanza, la critica in cassazione deve confrontarsi con tale specifica ratio e non con una diversa lettura della norma.
- La motivazione non è perplessa o contraddittoria solo perché il giudice di merito abbia richiamato argomentazioni distinte e alternative; la censura ex art. 360 c.p.c. richiede l'effettiva dimostrazione di un insanabile contrasto logico, non la semplice presenza di più rationes.
- Nel processo tributario, la denuncia di violazione delle norme sulla motivazione deve misurarsi con il contenuto effettivo della sentenza impugnata e con la struttura delle sue rationes decidendi, senza limitarsi a contestazioni generiche.
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