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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15202/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Nel giudizio originario, il giudice di pace aveva respinto l’opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione e, in quella sede, aveva dichiarato inammissibile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto che l’interessato non avesse presentato domanda di accesso al beneficio. Il tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, aveva poi respinto il gravame ritenendo, da un lato, che in materia di espulsione l’ammissione al patrocinio fosse automatica e, dall’altro, che non fosse la parte legittimata a impugnare la pronuncia di inammissibilità, spettando tale facoltà solo al difensore, come se si trattasse di contestare la liquidazione del compenso professionale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione si denunciava la violazione degli artt. 13 d.lgs. 286/1998, 142 d.lgs. 113/2002 e 142 D.P.R. 115/2002, sostenendo che il tribunale avesse errato nel negare alla parte la legittimazione ad impugnare il provvedimento che aveva respinto la richiesta di ammissione al patrocinio, confondendo tale provvedimento con quello relativo alla liquidazione del compenso del difensore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha chiarito che il provvedimento oggetto di opposizione era, in realtà, quello adottato dal giudice di pace nella pronuncia conclusiva del processo e che il tribunale aveva erroneamente trattato la controversia come se riguardasse solo la liquidazione dei compensi del difensore. Invece, poiché si trattava della revoca o del diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a proporre opposizione spettava esclusivamente alla parte che intendeva avvalersi del beneficio o che ne avesse subito la revoca. Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    costituisce il rimedio oppositivo avverso i provvedimenti sul patrocinio a spese dello Stato; nel caso di revoca o diniego del beneficio, la legittimazione a proporre opposizione spetta alla parte interessata.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    richiamato come norma violata nel motivo, in relazione alla disciplina dell’espulsione e del patrocinio nei relativi procedimenti.

  • art. 142 d.lgs. 113/2002

    richiamato nel motivo come norma pertinente alla disciplina del patrocinio in materia di espulsione.

  • art. 142 D.P.R. 115/2002

    richiamato nel motivo come disposizione rilevante per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti considerati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso secondo il rito accelerato.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La legittimazione ad impugnare il provvedimento di diniego o revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta esclusivamente alla parte che intende fruire del beneficio o che lo abbia perduto, poiché è la sola titolare del relativo diritto.
  • Il difensore non è legittimato a contestare il diniego o la revoca del patrocinio a spese dello Stato quando la controversia non riguardi la liquidazione del suo compenso, essendo tale legittimazione limitata ai casi in cui il beneficio permane e si discuta del pagamento dell’attività professionale.
  • Il giudice del reclamo/opposizione deve qualificare correttamente l’oggetto del provvedimento impugnato: la confusione tra diniego/revoca del beneficio e liquidazione del compenso del difensore conduce a un errore di diritto sulla legittimazione ad agire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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