Sentenza n. 1548/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 40619, presentata in data 24 giugno 2024, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione, giusto certificato, rilasciato da Università Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures in Romania in data 15 giugno 2024 per le seguenti discipline A030 MUSICA SC.I grado A029 MUSICA SC.II grado;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito presso un'università rumena
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 24 giugno 2024 per il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Romania, relativo alle discipline A030 Musica nella scuola secondaria di primo grado e A029 Musica nella scuola secondaria di secondo grado. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante l'esistenza dell'obbligo di provvedere e la scadenza dei termini applicabili. Il Ministero si è costituito formalmente senza adottare il provvedimento richiesto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'esistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un'istanza privata, la legittimazione della richiedente e la scadenza del termine di conclusione del procedimento. Ha rilevato che, oltre al termine generale previsto dalla l. 241/1990, era decorso il termine speciale previsto dall'art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente prorogabili in ragione delle integrazioni richieste, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento, per un termine complessivo massimo di quattro mesi. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
direttiva 2013/55/UE
La ricorrente l'ha invocata quale base della richiesta di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Romania; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
l. 241/1990
Il termine generale di conclusione del procedimento è inutilmente decorso, integrando, unitamente agli altri presupposti, il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e può richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
L'autorità competente deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale e le eventuali integrazioni, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è accoglibile quando, a fronte di un'istanza di un privato, sussiste un obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e il termine per provvedere è decorso inutilmente.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero, l'amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi secondo il criterio applicato dal giudice.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
- Il giudizio avverso il silenzio accerta l'obbligo di provvedere, ma non sostituisce la valutazione amministrativa sul contenuto del provvedimento di riconoscimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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