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Sentenza

Sentenza n. 4839/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202409513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 2906 del 2 maggio 2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante aveva impugnato il diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, adottato dopo una precedente sentenza del TAR che aveva annullato un analogo diniego per difetto di istruttoria e motivazione. In primo grado aveva dedotto violazione ed elusione del giudicato, violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990, violazione degli artt. 16, 41, 42 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento e contraddittorietà. In particolare, aveva sostenuto che la Prefettura si fosse limitata a reiterare il precedente diniego, senza considerare adeguatamente la propria attività professionale nel settore dei metalli preziosi, la lunga serie di precedenti rinnovi, l’assenza di elementi negativi sulla sua affidabilità, l’episodio di pedinamento denunciato nel 2021 e le osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto. In appello ha insistito soprattutto sulla carenza motivazionale relativa all’insussistenza dell’“effettivo e dimostrato bisogno” dell’arma, sostenendo che il rischio di rapine e aggressioni derivasse concretamente dalla detenzione e dal trasporto di preziosi e che i precedenti rilasci imponessero una motivazione rafforzata. Il Consiglio di Stato ha rilevato, preliminarmente, che le censure procedimentali non erano state specificamente riproposte in appello e che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., la mera indicazione dei motivi nel titolo dell’atto non è sufficiente.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il porto d’armi per difesa personale costituisca un’autorizzazione di polizia eccezionale, derogatoria rispetto al generale divieto di detenzione e porto d’armi, subordinata alla dimostrazione di un pericolo concreto, specifico e attuale e all’assenza di rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’art. 42 T.U.L.P.S. non attribuisce un diritto soggettivo al porto d’armi, ma rimette la decisione a un controllo rigoroso e ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza. Tale valutazione deve essere rinnovata a ogni richiesta di rinnovo e riguarda non solo l’affidabilità del richiedente, ma anche l’attualità delle ragioni di difesa personale. I precedenti rilasci della licenza non generano un affidamento al rinnovo perpetuo né impongono, di per sé, una motivazione rafforzata: il decorso del tempo può modificare la valutazione dell’esigenza di difesa personale, anche senza un peggioramento dell’affidabilità soggettiva. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva svolto un’istruttoria ritenuta completa, aveva espresso riserve sull’attendibilità strumentale della denuncia del 2021 e aveva rilevato, nel lungo periodo di titolarità della licenza, l’assenza di ulteriori denunce o episodi specifici idonei a dimostrare un rischio concreto. La mera appartenenza al settore dei metalli preziosi, l’elevato volume d’affari e la criminalità diffusa nel territorio non sono stati ritenuti sufficienti, in assenza di indicatori individualizzati di pericolo. È stata inoltre ritenuta legittima la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza rispetto all’interesse privato all’autodifesa armata. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 T.U.L.P.S.

    effettivo e dimostrato bisogno

    La norma subordina il rilascio e il rinnovo del porto d’armi per difesa personale alla dimostrazione di un’esigenza concreta, specifica e attuale; non attribuisce un diritto soggettivo, ma fonda un titolo autorizzatorio eccezionale soggetto alla valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    specifiche censure contro i capi della sentenza gravata

    L’appellante deve formulare specifiche critiche contro i capi della sentenza impugnata; la semplice indicazione dei motivi nel titolo dell’atto di appello non impedisce la formazione del giudicato interno.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata con riferimento al preavviso di rigetto e alle osservazioni procedimentali dell’interessato, ma le relative statuizioni del primo giudice sono divenute coperte da giudicato interno per mancata specifica impugnazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione non è stata esaminata nel merito in relazione ai profili procedimentali, mentre la motivazione sostanziale del diniego è stata ritenuta adeguata e coerente con la discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 669 c.p.

    È richiamato quale espressione del principio generale del divieto di porto d’armi, rispetto al quale la licenza per difesa personale opera come deroga.

  • art. 4 l. 11/1975

    È richiamato insieme all’art. 669 c.p. quale fondamento del divieto generale derogato dal porto d’armi per difesa personale.

Massime di principio

  • Il porto d’armi per difesa personale è un’autorizzazione di polizia eccezionale e derogatoria rispetto al generale divieto di porto e detenzione di armi; il richiedente non vanta un diritto soggettivo al rilascio o al rinnovo.
  • Il requisito dell’“effettivo e dimostrato bisogno” richiede la prova di una situazione di pericolo concreta, specifica e attuale, riferita alla persona e non desumibile dalla sola appartenenza a una categoria professionale, dallo svolgimento di un’attività economica o dalla disponibilità di ingenti risorse.
  • In occasione di ogni domanda di rinnovo, l’amministrazione deve rinnovare la valutazione sia dell’affidabilità del richiedente sia dell’attualità dell’esigenza di difesa personale; i precedenti rilasci non vincolano l’amministrazione e non determinano un affidamento al rinnovo perpetuo.
  • Il mutamento della valutazione amministrativa rispetto a precedenti rinnovi non richiede necessariamente una motivazione rafforzata quando dipenda dall’evoluzione delle condizioni di rischio e del concetto concreto di necessità di difesa personale, anche se l’affidabilità soggettiva dell’interessato è rimasta invariata.
  • Nella valutazione del porto d’armi, l’interesse pubblico alla sicurezza prevale sull’interesse privato all’autodifesa armata; i rischi eventualmente esistenti devono, in linea generale, essere fronteggiati mediante gli apparati pubblici di sicurezza.
  • In appello, la mera riproduzione o indicazione dei motivi di primo grado nel titolo dell’atto non soddisfa l’onere di specifica impugnazione dei singoli capi della sentenza, con conseguente formazione del giudicato interno sulle statuizioni non specificamente censurate.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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