Cassazione Civile, Ordinanza n. 20157/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti indeducibili, oltre a contestare una nota di credito che aveva stornato una fattura senza adeguata giustificazione. La società, operante nell'organizzazione di eventi, congressi, mostre e spettacoli, insieme ai soci, impugnava l'atto davanti ai giudici tributari. In appello la Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame dell'Ufficio e respingeva quello incidentale delle contribuenti, ritenendo regolare la sottoscrizione dell'avviso, insussistente la deducibilità dei costi per difetto di inerenza e non provata la ragione dello storno della fattura. In cassazione le ricorrenti articolavano sette motivi: 1) motivazione apparente della sentenza; 2) nullità dell'avviso per difetto di valida delega di firma; 3) omessa pronuncia e vizio di motivazione per mancata considerazione delle censure sul difetto di motivazione dell'avviso e sulla mancata allegazione degli atti richiamati; 4) nullità dell'atto per mancato contraddittorio endoprocedimentale; 5) omesso esame di fatti decisivi sulla prova dell'inerenza dei costi e sulla giustificazione della nota di credito; 6) questione di legittimità costituzionale dell'art. 360 c.p.c. come riformulato; 7) erronea applicazione della disciplina relativa agli avvisi ai soci della società di persone.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi primo, secondo, terzo, quarto e settimo; ha dichiarato assorbito il sesto; ha accolto il quinto motivo, ritenendo che la sentenza di merito fosse affetta da omesso esame di fatti decisivi e da motivazione meramente apparente nella parte in cui aveva affermato, in modo apodittico, che le contribuenti non avevano provato l'inerenza dei costi e le ragioni dello storno della fattura, senza confrontarsi con le specifiche giustificazioni e i documenti dedotti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiede una motivazione sufficiente della sentenza tributaria; la motivazione è viziata solo se meramente apparente o mancante del necessario percorso logico-giuridico.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mera formula apodittica non è sufficiente.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità è ammissibile nei limiti dei vizi denunciati; dopo la riforma del n. 5 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'atto impositivo deve essere validamente sottoscritto; il motivo è inammissibile se contrasta con l'accertamento in fatto del giudice di merito sulla regolare delega di firma.
art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Legittima l'accertamento analitico-contabile fondato su costi ritenuti non inerenti e ricavi non dichiarati.
art. 3, commi 1 e 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso sussiste solo per quelli non riprodotti nella loro parte essenziale; gli atti richiamati e contenutisticamente noti sono utilizzabili a fini probatori.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato in relazione agli obblighi motivazionali dell'atto impositivo e alla conoscibilità degli atti presupposti.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario i motivi devono essere specificamente dedotti nel ricorso introduttivo; non possono essere introdotte domande o censure nuove con le memorie illustrative.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le memorie illustrative servono a illustrare i motivi già proposti, non a modificare il thema decidendum.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non decida su una domanda o eccezione ritualmente proposta.
art. 38, comma 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per evidenziare che il contraddittorio preventivo è previsto solo in specifiche ipotesi, tra cui l'accertamento sintetico.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'invito al contribuente a fornire chiarimenti è obbligatorio solo in casi tipizzati di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
art. 10-bis, comma 6, L. 27 luglio 2000, n. 212
Prevede il contraddittorio preventivo nell'ipotesi di contestazione di operazioni elusive.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I redditi delle società di persone sono imputati ai soci per trasparenza in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento in presenza di elementi che facciano emergere redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati.
art. 2261 c.c.
Il socio può consultare la documentazione sociale; ciò rileva ai fini della conoscibilità dell'accertamento presupposto notificato alla società.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È la base dell'accertamento analitico-contabile che recupera costi non inerenti e ricavi non contabilizzati.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dopo il 10 settembre 2012.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso introduttivo delimita in modo rigoroso il thema decidendum: i motivi non specificamente dedotti nell'atto introduttivo non possono essere introdotti per la prima volta con le memorie illustrative.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generale per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati; esso opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre per i tributi armonizzati richiede anche la prova di resistenza del contribuente.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento non sussiste quando tali atti siano richiamati nel loro contenuto essenziale e siano comunque conoscibili ai fini difensivi.
- In tema di avviso di accertamento, la motivazione è solo apparente quando il giudice si limita ad affermazioni generiche sulla mancanza di prova senza confrontarsi con le specifiche allegazioni e i documenti prodotti dalla parte.
- Nei giudizi relativi a società di persone, il maggior reddito accertato alla società si riflette sui soci secondo il principio di trasparenza; l'atto notificato ai soci può essere fondato per relationem sull'accertamento presupposto, purché il contribuente possa conoscerne il contenuto.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non come mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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