Sentenza n. 521/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento adottato dalla Prefettura – U.T.G. di Crotone in data 11 marzo 2025 nell’ambito del Fascicolo n. -OMISSIS- Area I, trasmesso via Pec in pari data con nota recante: “Informativa interdittiva antimafia prot. fasc. n. -OMISSIS- Area 1/AM DEL 05 LUGLIO 2013 adottata nei confronti della società -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- Istanza di riesame ed annullamento”, con cui, all’esito del procedimento di riesame avviato con nota prot. n. -OMISSIS- del 23 luglio 2024, si è disposto il non accoglimento dell’istanza di riesame e di annullamento in autotutela dell’informativa interdittiva antimafia prot. fasc. n. -OMISSIS- -OMISSIS- elevata ai danni della -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- in data 5 luglio 2013 e mai notificata alla Società; - dell’informativa interdittiva antimafia prot. fasc. n. -OMISSIS- Area 1/AM adottata dalla Prefettura – U.T.G. di Crotone ai danni di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- in data 10 luglio 2013 e mai notificata alla Società, come pure, per quanto occorrer possa e nei limiti infra precisati, dell’informativa liberatoria prot. n. -OMISSIS-/Area 1/AM del 17 aprile 2014; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; in particolare: i) del verbale/resoconto della riunione del Gruppo Interforze di cui al D.M. 24 marzo 2013, nucleo ristretto del 13 giugno 2013; ii) del verbale/resoconto della riunione del Gruppo Interforze di cui al D.M. 24 marzo 2013, nucleo ristretto del 4 luglio 2013, entrambi conosciuti dalla Società solo nell’ambito del suddetto procedimento di riesame perché ostesi dalla Prefettura con nota prot. n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2025, trasmessa via pec in pari data e qui parimenti impugnata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio dell'11 marzo 2025 che, all'esito del riesame, ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela di un'informativa interdittiva antimafia del 2013
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva antimafia)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego di annullamento in autotutela dell'interdittiva antimafia adottata nel 2013, nonché, per quanto occorresse, l'originaria interdittiva e gli atti istruttori presupposti. Ha dedotto: la mancata notificazione dell'interdittiva originaria, con conseguente lesione del diritto di difesa e impossibilità di impugnarla tempestivamente; l'illegittimità dell'interdittiva per essere divenuta efficace quando la società e il parco eolico erano sottoposti a sequestro e amministrazione giudiziaria; il difetto di motivazione e di istruttoria, poiché la Prefettura avrebbe recepito acriticamente il decreto penale di sequestro senza considerare che esso era stato annullato dal Tribunale del riesame il 18 settembre 2012 e revocato dal GIP il 30 ottobre 2012, prima dell'adozione dell'interdittiva, né avrebbe considerato l'archiviazione di alcune accuse. Il giudizio riguardava principalmente il provvedimento di riesame del 2025, autonomamente impugnabile perché preceduto da un effettivo riesame della pratica; non potevano invece essere riesaminati direttamente i vizi dell'interdittiva originaria non valutati dall'amministrazione, anche per evitare l'elusione dei termini di impugnazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al provvedimento di riesame dell'11 marzo 2025 e ne ha disposto l'annullamento, assorbendo le ulteriori censure. Ha ritenuto che la Prefettura, dopo avere esercitato il potere discrezionale di riesame, avesse erroneamente qualificato l'interdittiva del 2013 come plurimotivata, sostenendo che essa si fondasse non solo sul decreto di sequestro ma anche su un autonomo collegamento del legale rappresentante con una consorteria mafiosa. In realtà, le articolate argomentazioni dell'interdittiva riproducevano fedelmente il capo d'imputazione contenuto nel decreto di sequestro, sicché costituivano il medesimo elemento istruttorio e non una motivazione autonoma. La Prefettura, nel riesame, non aveva adeguatamente considerato che il sequestro era stato annullato e revocato diversi mesi prima dell'interdittiva e che i giudici penali avevano valutato diversamente il quadro indiziario, escludendo la riconducibilità della società ai soggetti indicati. Tale omissione integrava difetto di istruttoria e di motivazione su un elemento determinante per il giudizio probabilistico di infiltrazione mafiosa. L'annullamento non ha inciso direttamente sull'interdittiva originaria, la cui impugnazione è stata ritenuta formalmente tardiva, e lascia salva la facoltà della Prefettura di riesercitare il potere nel rispetto del principio conformativo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 84 ss. d.lgs. 159/2011
Disciplina dell'informazione interdittiva antimafia e dei presupposti per la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 21-nonies l. 241/1990
Base normativa del potere di annullamento d'ufficio esercitato in sede di riesame; il suo esercizio richiede una valutazione effettiva e completa dei presupposti di legittimità dell'atto originario.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata e coerente, fondata su un'istruttoria completa; il riesame è illegittimo se omette di confrontarsi con un elemento decisivo del quadro fattuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego di annullamento in autotutela è autonomamente impugnabile quando l'amministrazione, prima di adottarlo, abbia svolto un effettivo riesame, anche istruttorio, della pratica; in tal caso il giudizio può riguardare i vizi propri del diniego e dell'attività di riesame, non i vizi dell'atto originario rimasti estranei alla nuova valutazione, poiché l'istanza di autotutela non può diventare uno strumento per eludere i termini di impugnazione.
- Nel riesaminare un'informativa interdittiva antimafia, la Prefettura deve considerare tutti gli elementi fattuali decisivi già esistenti al momento dell'adozione dell'atto, compresi l'annullamento o la revoca del provvedimento penale posto a fondamento della valutazione e l'eventuale diversa valutazione del quadro indiziario compiuta dal giudice penale.
- Un'interdittiva non può essere qualificata come plurimotivata quando le diverse argomentazioni apparentemente autonome costituiscono la mera riproduzione del medesimo elemento istruttorio, quale il capo d'imputazione contenuto in un decreto di sequestro; in tal caso l'amministrazione deve verificare autonomamente la consistenza del quadro indiziario.
- L'omessa considerazione, nel procedimento di riesame, della riforma o revoca del principale elemento istruttorio utilizzato per fondare il giudizio di pericolo di infiltrazione mafiosa integra difetto di istruttoria e di motivazione, se tale elemento è determinante per la valutazione probabilistica richiesta dalla disciplina antimafia.
- L'annullamento giudiziale del provvedimento di riesame, fondato su carenze istruttorie e motivazionali, non comporta automaticamente l'annullamento dell'informativa antimafia originaria né impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere, purché lo faccia nel rispetto dei vincoli conformativi derivanti dalla sentenza.
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