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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33075/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha riconosciuto che la Corte di cassazione non aveva rilevato che, al momento della sua pronuncia (28/01/2021), il reato era già estinto per prescrizione. Conseguentemente ha revocato la sentenza della Corte di cassazione n. 20035 del 28/01/2021 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/11/2019 perché il reato è estinto per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto: omissione da parte della Corte di cassazione nel rilevare l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente ha evidenziato che la data di consumazione indicata nel capo di imputazione era il 28/03/2013; l'unico atto interruttivo era il decreto che disponeva il giudizio del 24/03/2015; il reato (abuso dei mezzi di correzione, pena edittale maxima mesi 6) si sarebbe quindi prescritto il 28/09/2020 (tenuto conto dei termini previsti dagli artt. 157 e 161 c.p.), prima della sentenza della Corte di cassazione del 28/01/2021.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente un rimedio per l'omessa rilevazione della prescrizione in Cassazione se la questione deriva da un mero errore percettivo dell'organo giudicante e non da un autonomo percorso decisionale.

  • art. 157 cod. pen. (comma 1)

    Stabilisce i termini ordinari di prescrizione in relazione alla pena edittale; nel caso di pena maxima di 6 mesi la prescrizione non è inferiore a sei anni (applicato per il calcolo nel caso concreto).

  • art. 161 cod. pen. (comma 2)

    Prevede l'effetto degli atti interruttivi sulla durata della prescrizione e come essi incrementino il termine necessario alla estinzione (nella fattispecie determinando il differente termine applicato).

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alle modalità di trattazione; la decisione è stata resa all'esito della trattazione prevista da tale disposizione.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Sent. n. 10417 del 25/02/2020 (Tullio)

    «l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 - bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche»

    Definisce i requisiti di ammissibilità del rimedio ex art. 625-bis: la prescrizione deve essere rilevabile come mero errore percettivo e non come frutto di scelta motivata della Corte.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile quando l'omessa pronuncia sulla prescrizione in Cassazione derivi da un errore 'percettivo' facilmente deducibile dagli atti, non da una valutazione giuridica autonoma; in tali casi il vizio è sanabile e il ricorso può essere accolto.
  • Per verificare la prescrizione occorre partire dalla data di consumazione indicata nel capo di imputazione, individuare la pena edittale massima (art. 157 c.p.), verificare eventuali atti interruttivi o cause di sospensione (art. 161 c.p.) e calcolare il termine effettivo: se questo è decorso prima della pronuncia impugnata, il reato è estinto.
  • Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia della Corte e ciò risulta in modo chiaro dagli atti processuali, la conseguenza può essere l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito per estinzione del reato.
  • La difesa deve far emergere con chiarezza nei motivi la sequenza cronologica degli atti e gli elementi utili al calcolo della prescrizione per poter efficacemente proporre il rimedio di cui all'art. 625-bis.
  • La Corte di cassazione è tenuta a rilevare d'ufficio la prescrizione quando essa risulti manifesta dagli atti; l'omissione rilevabile come mero errore percettivo è sanabile su istanza del ricorrente.
  • Prima di formulare conclusioni processuali, verificare sempre l'esistenza di atti interruttivi o sospensivi e il corretto calcolo dei termini, perché questi fattori sono decisivi e spesso determinano l'esito dell'impugnazione.

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