Cassazione Penale, Sentenza n. 13307/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la dichiarazione di colpevolezza per i reati di minaccia (art. 612 c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata certa identificazione del destinatario delle minacce. In particolare: il primo fatto (capo 1) si sarebbe verificato all'interno dell'abitazione e sul pianerottolo condominiale, senza certezza che le frasi minacciose fossero dirette alla persona offesa Slim Slim Karime; il secondo fatto (capo 2) sarebbe avvenuto su un autobus e la persona offesa avrebbe riportato le minacce senza chiara identificazione del destinatario diretto. Il ricorso contesta dunque la valutazione probatoria e la ricostruzione della direzionalità delle frasi minacciose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto che il giudice di pace avesse fornito motivazione esauriente e logicamente coerente circa: il contenuto oggettivamente allarmante delle espressioni, la loro idoneità a ledere il bene giuridico tutelato (reato di minaccia come reato di pericolo), il turbamento effettivamente cagionato alle persone offese, nonché la individuazione di Davide Malacarne quale destinatario di alcune frasi minacciose. La Corte ha inoltre ritenuto utilizzabile il riscontro dichiarativo costituito dalla testimonianza di Lorenzo Eberle su quanto riferitogli da Malacarne. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice di legittimità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
La norma punisce le minacce: la Corte la interpreta come reato di pericolo, il cui elemento centrale è la limitazione della libertà psichica della vittima mediante la prospettazione del pericolo di un male ingiusto; va valutata con riferimento al tenore delle espressioni e al contesto concreto
art. 36 D. L.vo n. 274 del 2000
Richiamato per chiarire la possibilità di ricorrere per cassazione avverso sentenze del Giudice di pace in casi in cui la sentenza non sia appellabile; ciò rende ammissibili anche motivi relativi al vizio della motivazione
art. 39-bis D. L.vo n. 274 del 2000
Norma che disciplina la limitazione dei motivi di ricorso in certi casi: la Corte osserva che la limitazione prevista non opera nel caso di specie, quindi non impedisce l'esame di vizi di motivazione
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo come riferimento alle categorie di motivi per cui, in generale, è possibile censurare le decisioni; la Corte ha osservato che, nel caso specifico, l'impugnazione per cassazione è ammissibile oltre i limiti ordinari perché si tratta di sentenza del Giudice di pace
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili: obbligo al pagamento delle spese processuali e, se l'inammissibilità deriva da profili di colpa del ricorrente, il versamento di una somma a titolo di ammenda; la Corte ha applicato tale sanzione, fissandola in euro 3.000
Massime di principio
- La minaccia è un reato di pericolo: per essere integrata non è necessaria la prova di un danno effettivo, ma la prova che le espressioni e il contesto fossero idonei a generare timore o turbamento nella vittima
- Nel giudizio di merito il giudice valuta il tenore delle parole e il contesto (luogo, modalità, reazioni delle vittime, eventuali riscontri dichiarativi) per determinare destinatario e idoneità intimidatoria; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della logicità e completezza della motivazione
- La mancata espressione puntuale di tutte le deduzioni difensive non comporta automaticamente vizio di motivazione, se la decisione motivata dimostra che i fatti decisivi sono stati considerati e le deduzioni incompatibili con la decisione risultano implicitamente respinte
- La direzionalità della minaccia (a chi è rivolta) può essere ricostruita anche su base dichiarativa e su riscontri indiretti, purché il giudice di merito espliciti le ragioni della sua scelta probatoria
- In caso di ricorso per cassazione contro sentenze del Giudice di pace, sono applicabili regole specifiche sull'ammissibilità dei motivi: la parte deve valutare se ricorrere per cassazione e tenere presente il rischio di condanna alle spese e a una ammenda in caso di inammissibilità per colpa
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