Cassazione Civile, Ordinanza n. 27453/2025 del 14/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava con ricorso per cassazione la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento sintetico IRPEF relativo all'anno 2010. L'atto rideterminava il reddito del contribuente sulla base di spese e investimenti ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati, tra cui costi per leasing, spese mediche, elementi certi e investimenti in ristrutturazione e acquisto di azioni. Con il primo motivo l'Ufficio denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, sostenendo che la decisione non spiegasse l'iter logico-giuridico seguito per ritenere provata la disponibilità di risorse finanziarie del contribuente e della moglie. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, dell'art. 4 D.M. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la prova contraria non potesse dirsi raggiunta con il solo richiamo alle potenzialità reddituali del nucleo familiare, in assenza di adeguata documentazione sull'effettivo possesso e utilizzo delle risorse patrimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, idonea a superare il minimo costituzionale, avendo spiegato di avere ritenuto provata l'esistenza di disponibilità finanziarie extra-reddituali tali da giustificare le spese contestate. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, esso mirava in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dai giudici tributari, i quali avevano accertato, con apprezzamento insindacabile in cassazione, che il contribuente aveva fornito prova documentale della provenienza, entità e durata del possesso di ulteriori redditi e disponibilità finanziarie, superando così la presunzione dell'accertamento sintetico. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e intelligibile; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede una motivazione sufficiente; la Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio processuale dedotto non è stato ravvisato, perché la sentenza conteneva motivazione adeguata.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplina l'accertamento sintetico e la presunzione di maggiore capacità contributiva, superabile con prova contraria del contribuente.
art. 4 D.M. 24 dicembre 2012
richiamato in relazione ai criteri dell'accertamento sintetico e della prova contraria.
art. 2697 c.c.
l'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente, che deve documentare la disponibilità di ulteriori redditi o risorse.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non era configurabile la denunciata violazione di legge, poiché la censura mirava in realtà al riesame del fatto.
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
il contribuente aveva assolto l'onere di dimostrare il superamento della presunzione con documentazione idonea.
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
richiamato per la condanna della ricorrente a una somma ulteriore in caso di definizione del ricorso con rigetto.
art. 96, comma 3, c.p.c.
consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.
art. 96, comma 4, c.p.c.
consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico, il contribuente può vincere la presunzione di maggior reddito dimostrando, con documentazione idonea, l'esistenza di disponibilità finanziarie extra-reddituali, nonché la loro entità e la durata del possesso nel periodo d'imposta considerato.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza dia conto, in modo comprensibile, della ragione per cui il giudice ha ritenuto provata la disponibilità di risorse idonee a giustificare le spese contestate.
- Non è ammissibile in cassazione una doglianza formalmente prospettata come violazione di legge che, in realtà, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
- L'onere della prova contraria nell'accertamento sintetico grava sul contribuente, che deve fornire elementi concreti e documentati sulla provenienza e consistenza delle risorse utilizzate per sostenere le spese contestate.
- Il giudizio di merito compiuto dal giudice tributario sulla sufficienza della prova documentale del contribuente è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente.
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