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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21033/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha richiesto al titolare di una ricevitoria operante come centro di trasmissione dati, che raccoglieva scommesse sportive per conto di un bookmaker estero, il pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre sanzioni e interessi, per operazioni dell'anno 2009. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente. In cassazione sono stati proposti sette motivi: il primo e il secondo contestavano la soggettività passiva e il presupposto territoriale dell'imposta; il terzo denunciava la violazione del diritto UE e chiedeva rinvio pregiudiziale alla CGUE; il quarto invocava la direttiva IVA per escludere la compatibilità del tributo; il quinto deduceva violazione di principi costituzionali e della CEDU e chiedeva rimessione alla Corte costituzionale; il sesto lamentava il mancato riconoscimento dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa; il settimo censurava la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia e, in subordine, la mancata compensazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo limitatamente alla parte concernente la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. in relazione alla disciplina dell'imposta unica; ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, rilevando che l'intervento risolutore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia è intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta quale parametro dei motivi di ricorso per censurare la decisione di merito sulla soggettività passiva e sulla disciplina del tributo.

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    È la norma istitutiva dei soggetti passivi dell'imposta unica; la Corte, alla luce dell'interpretazione e della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale per il periodo anteriore al 2011, ha escluso che per quell'annualità potesse gravare sulla ricevitoria operante per conto di bookmaker privi di concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220 del 2010

    Disposizione interpretativa che estende la soggettività passiva a chiunque gestisca scommesse per conto proprio o di terzi anche in assenza di concessione; la Corte ne evidenzia la natura interpretativa e la rilevanza per i rapporti successivi al 2011.

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. n. 220 del 2010

    Stabilisce che l'imposta è comunque dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione; la Corte lo richiama insieme alla lett. b) nel descrivere il quadro normativo applicabile ai bookmaker.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288 del 1998

    Richiamato quale base del riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

  • art. 49 TFUE

    Invocato dal ricorrente in relazione alla libertà di stabilimento e alla non discriminazione, ma non accolto autonomamente per l'effetto assorbente della soluzione interna sulla soggettività passiva nel periodo considerato.

  • art. 56 TFUE

    Invocato dal ricorrente in relazione alla libera prestazione dei servizi; la Corte non si sofferma sul merito perché la censura viene superata dalla disciplina interna come interpretata e dalla giurisprudenza costituzionale e unionale richiamata.

  • art. 267 TFUE

    È richiamato nella richiesta di rinvio pregiudiziale; la Corte non dispone il rinvio perché reputa la questione già chiarita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia.

  • art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    Invocato per sostenere l'incompatibilità del tributo con il divieto di imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per la censura di irragionevolezza dell'equiparazione tra ricevitore e gestore; la Corte, alla luce della giurisprudenza costituzionale, nega la violazione per il periodo successivo al 2011 ma riconosce l'illegittimità per l'annualità anteriore al 2011 nel caso concreto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per censurare la capacità contributiva; la Corte, seguendo la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, reputa non compatibile l'assoggettamento della ricevitoria per il periodo anteriore al 2011.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo; non risulta decisivo nella motivazione di accoglimento.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato in relazione all'asserita violazione di parametri convenzionali e sovranazionali; non assume autonoma decisività nella soluzione adottata.

  • art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa nel contenzioso tributario.

  • art. 5, comma 1, L. n. 472 del 1997

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la non punibilità in caso di obiettiva incertezza interpretativa.

  • art. 6, comma 2, L. n. 472 del 1997

    Richiamato nel medesimo contesto dell'esimente per obiettiva incertezza.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000

    Richiamato per l'esonero da sanzioni in presenza di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria.

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo sulle spese e sulla difesa tecnica dinanzi al giudice tributario.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite nel processo tributario.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati per censurare la regolazione delle spese; la Corte compensa le spese in ragione della peculiarità della vicenda e degli interventi nomofilattici successivi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire alle motivazioni di precedenti di legittimità e darne espressa applicazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull'imposta unica sulle scommesse, per le annualità anteriori al 2011 non può essere assoggettata all'imposta la ricevitoria che operi per conto di bookmaker privi di concessione, poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale ha escluso tale soggettività passiva per quel periodo.
  • La disposizione interpretativa del 2010 va letta come parametro regolatore dei rapporti successivi al 2011, consentendo l'assoggettamento all'imposta anche di chi gestisca scommesse per conto di terzi senza concessione, con obbligazione solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta.
  • La legittimità dell'equiparazione tributaria tra gestore per conto proprio e ricevitore per conto terzi si fonda sulla partecipazione di entrambi all'organizzazione e gestione del servizio di scommessa e sulla possibilità di traslare il carico fiscale tramite la regolazione delle commissioni; tale fondamento manca, invece, per i rapporti antecedenti al 2011 già cristallizzati.
  • Quando la questione di diritto sia già stata compiutamente chiarita dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia, non sussiste necessità di rinvio pregiudiziale né di trattazione in pubblica udienza se i principi applicabili sono consolidati.
  • L'accoglimento dei motivi che investono il presupposto soggettivo del tributo rende assorbite le ulteriori censure, incluse quelle relative al diritto UE, alla direttiva IVA, all'obiettiva incertezza normativa e alle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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