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Sentenza

Sentenza n. 1117/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero-professionale e con il solo eventuale ticket a carico dell'assistito, prestazioni sanitarie non prenotabili entro i tempi della classe di priorità

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, struttura privata accreditata operante nella specialistica ambulatoriale e nella diagnostica strumentale, ha impugnato la disciplina regionale sul contenimento delle liste d'attesa articolando sei motivi. Ha dedotto: la contraddittorietà della previsione e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l'obbligo di prestazioni gratuite avrebbe impedito la programmazione annuale dell'attività nel rispetto del budget; la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, perché il meccanismo avrebbe imposto prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; la violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta in assenza di una base legislativa; la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell'imposizione di prestazioni senza remunerazione; la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ritenuti applicabili ai soli erogatori pubblici; infine, carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti. Nel corso della camera di consiglio del 3 marzo 2026, dopo la fissazione del ricorso ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, la difesa della ricorrente ha dichiarato a verbale il venir meno dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i sei motivi di merito. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Il giudice ha applicato il principio dispositivo, ritenendo che l'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse impedisse al giudice di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Il riferimento alla normativa sopravvenuta che prevede la remunerazione delle prestazioni aggiuntive e alla mancata concreta applicazione della disciplina contestata nell'esercizio 2024 costituisce il contesto della sopravvenuta carenza di interesse, ma la pronuncia non definisce la legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    "ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"

    Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando, verificata la permanenza dell'interesse, emerge una causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    È stato utilizzato per fissare la trattazione ai fini della verifica della permanenza dell'interesse e per pronunciare la sentenza in forma semplificata.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato quale parametro di legittimità dedotto dalla ricorrente in relazione ai volumi e al tetto di spesa delle prestazioni delle strutture private accreditate; il TAR non ha esaminato la censura.

  • art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; la relativa censura non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 23 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte; il TAR non ha esaminato il motivo.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto al credito derivante dalle prestazioni sanitarie; il motivo è rimasto assorbito dall'improcedibilità.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024

    Richiamato quale normativa sopravvenuta che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; tale sopravvenienza è indicata nel contesto del venir meno dell'interesse, senza una valutazione della sua portata applicativa nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Quando il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice può definire il giudizio in forma semplificata previa verifica della permanenza dell'interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
  • La sopravvenuta mancata applicazione della disciplina impugnata e l'intervento di una normativa successiva possono costituire il contesto fattuale del venir meno dell'interesse, ma l'improcedibilità impedisce al giudice di pronunciarsi sulla legittimità sostanziale dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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