Sentenza n. 331/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: con il ricorso introduttivo: - della nota della Regione Sardegna Direzione Generale dell'“Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali – Prot. n. 27182 del 10/09/2024 avente ad oggetto “Impianto integrato agrivoltaico avanzato e sistema di accumulo collegato alla RTN in Comune di Sassari potenza nominale 20,21 MW e sistema di accumulo da 8,25 MW". Proponente Apollo Solar 3 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021.” Comunicazione sospensione procedimento”; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, prot. D.G.A. n. 26528 del 3 settembre 2024 della quale la ricorrente non ha ricevuto copia, né ha potuto recuperarla non risultando pubblicata; - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; con i motivi aggiunti del 12 maggio 2025: - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna, prot. D.G.A. n. 8000 del 12 marzo 2025: “Impianto integrato agrivoltaico avanzato e sistema di accumulo collegato alla RTN in Comune di Sassari potenza nominale 20,21 MW e sistema di accumulo da 8,25 MW". Proponente: Apollo Campanedda 6 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione improcedibilità”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto; nonché per la condanna: - della Regione Sardegna in persona del suo legale rappresentante pro tempore a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dall’Ecc.mo TAR adito. con i motivi aggiunti del 31 luglio 2025: - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati (doc. 19), pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna, prot. D.G.A. n. 8000 del 12 marzo 2025: “Impianto integrato agrivoltaico avanzato e sistema di accumulo collegato alla RTN in Comune di Sassari potenza nominale 20,21 MW e sistema di accumulo da 8,25 MW". Proponente: Apollo Campanedda 6 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione improcedibilità”; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, Prot. Uscita n. 15595 del 28/05/2025: “Impianto integrato agrivoltaico avanzato e sistema di accumulo collegato alla RTN in Comune di Sassari potenza nominale 20,21 MW e sistema di accumulo da 8,25 MW". Proponente: Apollo Campanedda 6 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021”. Conferma improcedibilità e archiviazione istanza”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto. nonché per la condanna: - della Regione Sardegna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dall’Ecc.mo TAR adito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione, improcedibilità e archiviazione del procedimento per il rilascio del PAUR relativo a un impianto agrivoltaico, adottate sulla base delle leggi regionali sarde n. 5/2024 e n. 20/2024, nonché il d.m. 21 giugno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato un’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, relativa a un impianto agrivoltaico di 20,21 MWp e alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale. Inizialmente la Regione aveva sospeso il procedimento in applicazione della l.r. Sardegna n. 5/2024, che prevedeva una moratoria generalizzata per gli impianti da fonti rinnovabili. Successivamente, dopo l’abrogazione di tale disciplina, la Regione aveva dichiarato improcedibile e poi archiviato l’istanza in applicazione della l.r. Sardegna n. 20/2024, la quale qualificava l’area come non idonea e vietava in modo automatico la realizzazione degli impianti, estendendo il divieto anche ai procedimenti già pendenti. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità unionale e costituzionale del d.m. 21 giugno 2024 e, soprattutto, della disciplina regionale, sostenendo che essa introducesse un divieto assoluto incompatibile con il quadro statale ed europeo in materia di fonti rinnovabili. Con i motivi aggiunti ha impugnato gli atti regionali di improcedibilità, conferma dell’improcedibilità e archiviazione, chiedendo anche la condanna della Regione a concludere il procedimento autorizzativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Gli atti originariamente impugnati riguardavano infatti la sospensione del procedimento disposta in applicazione della l.r. n. 5/2024, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28/2025; inoltre, la sospensione era stata superata dagli atti successivi di improcedibilità e archiviazione, impugnati con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati accolti in relazione alla censura assorbente concernente l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, che ha dichiarato l’illegittimità della disposizione per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., con i principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili, con l’art. 20 del d.lgs. 199/2021, con il d.m. 21 giugno 2024 e con lo Statuto speciale della Sardegna. Secondo il giudice, la qualificazione di un’area come non idonea non può tradursi in un divieto assoluto e automatico di realizzazione dell’impianto. Gli uffici regionali devono invece valutare caso per caso, nel procedimento autorizzativo, la compatibilità concreta del progetto con le caratteristiche urbanistiche, paesaggistiche, idrogeologiche e ambientali dell’area. Sono stati pertanto annullati tutti gli atti impugnati con i motivi aggiunti ed è stato imposto alla Regione di riavviare il procedimento e concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della controversia e per i mutamenti normativi e giurisprudenziali sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto agrivoltaico.
art. 20 d.lgs. 199/2021
Attribuisce alle Regioni il potere di individuare aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, ma tale potere non consente di introdurre divieti assoluti e aprioristici nelle aree non idonee.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee [...] Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale [...] è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
La disposizione è stata ritenuta costituzionalmente illegittima perché collegava alla classificazione dell’area come non idonea un divieto assoluto e automatico, impedendo ogni valutazione concreta nel procedimento autorizzativo.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
È stato richiamato quale parametro costituzionale della declaratoria di illegittimità della disciplina regionale, in relazione ai vincoli europei e ai principi fondamentali statali in materia di energia.
d.m. 21 giugno 2024
Disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili; non legittima l’automatica trasformazione della non idoneità in un divieto assoluto.
art. 3 l.r. Sardegna n. 5/2024
La disposizione, sulla cui base era stata disposta la moratoria regionale, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; gli atti fondati su tale disciplina sono stati superati dagli atti successivi.
Massime di principio
- La qualificazione legislativa di un’area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di installazione.
- L’amministrazione competente deve valutare caso per caso la compatibilità concreta del progetto con il regime urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e ambientale dell’area, anche quando essa sia stata individuata come non idonea.
- Una disciplina regionale che vieti automaticamente la realizzazione di impianti FER nelle aree non idonee e applichi tale divieto anche ai procedimenti autorizzativi già pendenti contrasta con i principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili e con i principi fondamentali statali in materia di energia.
- Quando gli atti conclusivi di un procedimento sono adottati sulla base di una norma regionale incostituzionale che impone un divieto automatico, tali atti devono essere annullati e l’amministrazione deve riavviare il procedimento svolgendo una valutazione concreta, non meramente automatica, del progetto.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina posta a fondamento di un provvedimento di sospensione determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro tale provvedimento quando esso sia stato comunque superato da successivi atti conclusivi, autonomamente impugnati.
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