Cassazione Penale, Sentenza n. 39200/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per Cassazione proposta dal difensore dell'imputato che censurava: (i) vizi procedurali nella conduzione dell'esame diretto della persona offesa (p.o.) da parte del Tribunale senza tempestiva contestazione da parte delle parti e senza rispetto delle regole sull'esame incrociato (artt. 498 e 500 c.p.p. richiamati); (ii) errata valutazione della credibilità e dell'attendibilità della p.o., considerata tardiva nella segnalazione delle minacce, in violazione dei criteri della giurisprudenza sulle dichiarazioni della persona offesa (art. 192 c.p.p. e principi delle Sezioni Unite); (iii) carenza dei presupposti dell'estorsione (mancata idoneità intimidatoria e inesistenza di ingiusto profitto); (iv) valutazione errata degli indizi in relazione al reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la censura processuale relativa alle modalità d'assunzione dell'esame della p.o. perché non tempestivamente eccepita (nullità relativa sanata dalla mancata opposizione in udienza). Sull'analisi di merito la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito: la persona offesa è risultata credibile e le tardive dichiarazioni sulle minacce trovano plausibile giustificazione nella sequenza investigativa e nell'intimidazione subita; gli elementi dell'estorsione (anche nella forma 'contrattuale') erano presenti e l'ingiusto profitto era implicito nella costrizione negoziale; la ritenuta responsabilità per simulazione di reato è motivata da riscontri probatori. Conseguentemente la condanna di primo grado (pena complessiva confermata in appello: anni 6, giorni 15 di reclusione ed euro 2.000 di multa) è stata sostanzialmente confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria prevista nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 498 c.p.p.
Regole sull'esame delle parti e deroghe: la Corte ha rilevato che eventuali vizi nella conduzione dell'istruttoria devono essere tempestivamente eccepiti, altrimenti la nullità relativa si considera sanata e non può essere utilmente invocata in Cassazione salvo che abbia effettivamente pregiudicato il contraddittorio
art. 500 c.p.p.
Contestazione delle affermazioni rese in fase di indagine: la questione relativa a sollecitare il P.M. alla contestazione è stata ritenuta parte della conduzione dell'istruttoria e non decisiva in assenza di tempestiva eccezione
art. 192 c.p.p.
Disciplina della valutazione delle dichiarazioni; la Corte ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate quanto a credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca (più rigorose rispetto a testimoni ordinari), e che l'assenza di riscontri non comporta di per sé l'insussistenza della prova
art. 181 c.p.p.
Nullità relative: la Suprema Corte ricorda che l'indebita compressione del diritto al controesame integra una nullità relativa sanata ove la parte interessata non abbia eccepito immediatamente
art. 191 c.p.p.
Inutilizzabilità della deposizione non configurata: la Corte distingue tra inutilizzabilità della prova e nullità relativa, confermando la permanenza utilizzabile della deposizione in assenza di eccezione tempestiva
art. 629 c.p.
Elemento dell'estorsione (ingiusto profitto e intimidazione): la Corte conferma l'applicabilità della figura dell'estorsione anche nella forma 'contrattuale' quando la vittima è costretta a entrare in un negozio patrimoniale per effetto di minacce, essendo l'ingiusto profitto implicito nella costrizione della volontà negoziale
art. 367 c.p.
Simulazione di reato: la Corte ritiene che le incongruenze nella denuncia di rapina, i riscontri raccolti e le dichiarazioni di testimoni giustificano la ricostruzione di simulazione, motivando la condanna per tale delitto
Sez. U, n. 41461/2012 (giurisprudenza)
Richiamato come principio di legittimità: le dichiarazioni della persona offesa richiedono valutazione più penetrante e rigorosa ma non sono soggette automaticamente ai vincoli dell'art. 192 comma terzo; riscontro necessario solo in casi specifici (es. costituzione di parte civile per istanze economiche)
Massime di principio
- Le eccezioni sulla conduzione dell'istruttoria devono essere sollevate immediatamente in udienza: la mancata tempestiva contestazione trasforma la nullità relativa in inammissibile in sede di impugnazione
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate quanto a credibilità e attendibilità intrinseca, fondare la condanna anche in assenza di riscontri esterni; la loro tardività non invalida automaticamente la credibilità se sussistono giustificazioni plausibili (es. intimidazione)
- L'estorsione 'contrattuale' si configura quando la vittima è costretta, per effetto di minacce, a concludere o a mantenere un rapporto negoziale: l'ingiusto profitto è in tali casi implicito nella compressione della libertà negoziale
- La valutazione della prova in Cassazione è essenzialmente sindacabile entro i limiti delle contraddizioni manifeste: motivazioni logiche e coerenti dei giudici di merito non sono agevolmente rivedibili in sede di legittimità
- Per contestare efficacemente la credibilità della persona offesa è necessario fornire elementi concreti di contraddizione o di inverosimiglianza e non solo deduzioni ipotetiche sulla tardività delle denunce
- Le denunce o integrazioni redatte dalla pubblica autorità per relationem richiedono un esame contestuale: omissioni formali in atti investigativi non dimostrano automaticamente mendacità se risultano spiegabili nel contesto investigativo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39123/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39128/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39129/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2024 del 25/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →