Cassazione Penale, Ordinanza n. 04355/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le censure investissero soltanto la misura della pena all'esito di un concordato in appello e quindi motivi non consentiti. Ha conseguentemente condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di assise di appello aveva accolto una richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., avanzata nell'interesse di più imputati, e aveva rideterminato la pena nella misura concordata dalle parti. Due degli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, limitando le doglianze alla misura della pena inflitta. La Corte di cassazione ha ritenuto che i ricorsi fossero inammissibili perché diretti contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello per motivi non consentiti: dopo la riforma del 2017 sono proponibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale, a un contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, oppure a un vizio di illegalità della pena; non sono invece deducibili doglianze sui motivi rinunciati o sulla mera determinazione della pena se non trasfusa in illegalità della sanzione. Poiché nel caso concreto la pena applicata coincideva con quella concordata, non vi era spazio per ulteriori doglianze.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza di appello resa a seguito di concordato è impugnabile in cassazione solo per vizi che attengono alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale, alla difformità tra accordo e decisione, oppure a una illegalità della pena; non sono ammissibili censure sui motivi rinunciati o sulla mera quantificazione della pena se conforme all'accordo.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando il ricorso non rientra nei motivi consentiti.
legge n. 103 del 2017
Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p. nel codice di rito, disciplinando il concordato in appello.
Massime di principio
- Contro la sentenza di appello pronunciata all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso delle parti, al consenso del Procuratore generale, alla corrispondenza tra accordo e decisione, o a un'eventuale illegalità della pena.
- Le doglianze che investono motivi di appello rinunciati, ovvero la sola discrezionalità nella determinazione della pena quando questa sia stata applicata nella misura concordata, sono inammissibili.
- La mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta come motivo di ricorso contro una sentenza di concordato in appello, salvo che emerga un vizio rientrante nei limiti di impugnabilità consentiti.
- Quando la pena applicata coincide con quella concordata dalle parti, non è configurabile un sindacato di legittimità sulla sola misura sanzionatoria se non nei ristretti casi di illegalità della sanzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04342/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04344/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04346/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04347/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04348/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04349/2026 del 03/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →