Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33958/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per ricettazione di capi contraffatti a marchio Fred Perry e Burberry. Le censure erano principalmente: violazione di legge (art. 648 c.p.) e vizio di motivazione con riferimento alla grossolanità del falso, alla mancata prova della registrazione dei marchi, alla mancata prova della destinazione dei capi alla vendita e alla conferma della responsabilità di Pierro nonostante non fosse trovato nell'opificio; e, separatamente, violazione di legge (art. 62-bis c.p.) per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Per Anna Boccia, Rosa De Rosa e Antonietta De Rosa i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; la Corte ha confermato che non occorre provare la registrazione di marchi di larghissimo uso e che la grossolanità del falso non esclude il reato di contraffazione né rende irrilevante la materiale disponibilità dei beni ai fini della ricettazione. Per Antonio Pierro il ricorso è stato rigettato: la Corte ha escluso l'utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sequestro rese da terzi (non assunte in contraddittorio), ma ha ritenuto comunque provato il suo concorso nella ricettazione sulla base della sua qualificazione come unico conduttore del locale e dell'uso di macchinari per produzione seriale dei capi. Conseguentemente i primi tre sono condannati al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; Pierro è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La condotta di detenzione e disponibilità di beni contraffatti può integrare la ricettazione; non è necessario provare la registrazione del marchio quando si tratta di marche di larghissimo uso.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche per i ricorrenti; nulla di specifico è stato riconosciuto a loro favore.

  • art. 473 cod. pen. (contraffazione, alterazione o uso di marchi)

    La norma tutela la pubblica fede nei marchi; la Corte chiarisce che il reato è di pericolo e non richiede l'effettivo inganno dell'acquirente, sicché la cosiddetta "contraffazione grossolana" non esclude la rilevanza penale.

  • art. 474 cod. pen. (richiamato nella motivazione)

    Richiamato per confronto: anche quando si valuta la grossolanità del falso in relazione all'inganno, il principio applicato alla contraffazione è analogo a quello già affermato per i reati della stessa materia.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (procedimento con contraddittorio scritto)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto secondo la norma richiamata; tuttavia la Corte ha ribadito limiti sull'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali non assunte in contraddittorio.

  • art. 191 cod. proc. pen. ( inutilizzabilità di assunzioni non conformi )

    La mancata assunzione in contraddittorio di dichiarazioni predibattimentali comporta la loro inutilizzabilità d'ufficio; di qui l'esclusione del valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel verbale di sequestro.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per ricorso inammissibile)

    In caso di inammissibilità del ricorso, si applica l'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se previsto, di somme a favore della Cassa delle ammende.

  • Artt. 512, 512-bis, 500 comma 4, 513, 392 c.p.p. (ipotesi di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali)

    artt. 512, 512-bis, 500, comma 4, 513 e 392 c.p.p.

    La Corte ricorda che le dichiarazioni predibattimentali possono essere trasferite nel fascicolo del dibattimento solo nei casi espressamente previsti dal codice; in assenza di tali ipotesi restano inutilizzabili.

Massime di principio

  • La mera grossolanità del falso non esclude la rilevanza penale: il reato di contraffazione è volto a tutelare la pubblica fede e può configurarsi anche senza prova dell'effettivo inganno degli acquirenti.
  • Per marchi di larghissimo uso e notorietà non è sempre necessaria la prova formale della registrazione: grava su chi la nega l'onere di dimostrare l'insussistenza dei presupposti di protezione.
  • La disponibilità materiale di capi contraffatti può essere sufficiente per inferire la provenienza delittuosa e integrare il reato di ricettazione, specialmente se è provata l'organizzazione o attrezzatura per la produzione.
  • Le dichiarazioni rese in atti predibattimentali (es. verbali di sequestro) non assunte in contraddittorio sono in linea di principio inutilizzabili nel dibattimento, salvo le eccezioni espressamente previste dal codice di procedura penale.
  • La posizione di chi gestisce o conduce un locale attrezzato per produzione/detenzione di beni contraffatti può essere ritenuta sufficientemente causale rispetto all'attività delittuosa e configurare il concorso nel reato anche in assenza di dichiarazioni terze utilizzabili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche immediate per il ricorrente (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende) ai sensi degli articoli procedurali richiamati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.