Cassazione Civile, Ordinanza n. 28635/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno 2003, inizialmente annullato dalla CTP e poi riformato in appello dalla CTR del Lazio su impugnazione dell’Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione delle norme processuali e tributarie, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto tardiva l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché l’avviso sarebbe stato notificato prima della redazione del PVC della Guardia di Finanza; (2) violazione dei principi costituzionali e delle norme tributarie in tema di contraddittorio endoprocedimentale, per non avere la CTR applicato lo Statuto del contribuente come principio generale dell’ordinamento tributario; (3) violazione delle norme processuali sul giudicato interno e sulla rinuncia alle domande/eccezioni, per avere la CTR ritenuto rinunciate le doglianze che in primo grado erano state accolte e che l’appellato non avrebbe riproposto in appello.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari dell’Agenzia: ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per cassazione, poiché eseguita anche presso la Direzione Regionale dell’Agenzia, in conformità alla giurisprudenza sul carattere unitario dell’ente; ha inoltre dichiarato tempestivo il ricorso, applicando il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ratione temporis e la sospensione feriale. Nel merito, ha rigettato il primo motivo ritenendo che la questione del PVC e del preteso contraddittorio fosse stata dedotta solo in memoria e quindi tardivamente; ha dichiarato assorbito il secondo motivo; ha rigettato il terzo motivo affermando che, nel processo tributario, l’art. 56 d.lgs. 546/1992 si riferisce all’appellato e impone la riproposizione solo delle questioni non espressamente decise e non delle domande/eccezioni già respinte, per le quali opera l’impugnazione o il giudicato interno. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
È applicato il termine lungo di impugnazione, nella versione ratione temporis vigente, in mancanza di notificazione della sentenza.
L. 742/1969, art. 1
il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno
La sospensione feriale si applica al calcolo del termine lungo e differisce la scadenza del termine di impugnazione.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
La censura relativa alla violazione del termine dilatorio e del contraddittorio endoprocedimentale è stata ritenuta tardivamente proposta nel giudizio di merito.
artt. 99, 112, 132 c.p.c.
Richiamati nel motivo di ricorso come norme processuali asseritamente violate dalla CTR.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro di correttezza della motivazione della sentenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato tra le norme processuali del rito tributario applicabili al caso.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giudizio di appello tributario.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno del presunto obbligo di contraddittorio procedimentale.
art. 53 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi del contraddittorio endoprocedimentale nell’accertamento tributario.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi del contraddittorio endoprocedimentale nell’accertamento tributario.
art. 32 d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente tra le norme sull’acquisizione di dati e documenti in sede di accertamento.
art. 51 d.P.R. 633/1972
Richiamato dal ricorrente tra le norme sull’acquisizione di dati e documenti in sede di accertamento IVA.
art. 99 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e iniziativa di parte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di limiti alle domande/eccezioni nuove in appello.
art. 346 c.p.c.
Assunto come paradigma della rinuncia alle domande/eccezioni non riproposte in appello.
art. 56 d.lgs. 546/1992
La Corte afferma che, nel processo tributario, si riferisce all’appellato e impone la riproposizione solo delle questioni non espressamente decise, non di quelle respinte in primo grado.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel terzo motivo in relazione al regime delle eccezioni nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione del ricorso per cassazione è valida se eseguita presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate o presso un suo ufficio periferico, in ragione dell’unitarietà dell’ente e dell’esigenza di massima effettività della tutela giurisdizionale.
- Quando la sentenza impugnata non è stata notificata, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione si calcola applicando la disciplina ratione temporis vigente e tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.
- La deduzione in cassazione di un vizio o di una questione presuppone che essa sia stata tempestivamente introdotta nel giudizio di merito; la tardiva proposizione in memoria non sana la decadenza maturata.
- Nel processo tributario l’art. 56 d.lgs. 546/1992 opera a carico dell’appellato e riguarda solo le questioni non espressamente decise in primo grado e non riproposte in appello; non riguarda invece le domande o eccezioni già respinte, per le quali è necessaria l’impugnazione o si forma giudicato interno.
- La disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale non può essere utilmente invocata in cassazione se la relativa eccezione è stata proposta tardivamente nel giudizio di merito.
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