Corte di giustizia, Sentenza C-323/24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 dicembre 2025. — Deity Shoes, S.L. contro Mundorama Confort, S.L. e Stay Design, S.L. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Alicante. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegni o modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articoli da 4 a 6 e 14 – Condizioni per la protezione del disegno o modello – Novità – Carattere individuale – Caratteristiche dell’aspetto predeterminate da un terzo – Libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello – Concetto di “utilizzatore informato” – Influenza delle caratteristiche legate alle tendenze della moda. — Causa C-323/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il sistema dei disegni e modelli comunitari non coincide con il diritto d’autore: per ottenere tutela bastano novità e carattere individuale, senza un requisito autonomo di creatività minima. Ha inoltre precisato che la provenienza del modello da cataloghi di fornitori e l’uso di componenti preconfezionati non impediscono automaticamente la protezione, che va valutata confrontando l’impressione generale con i modelli anteriori. Infine, le tendenze della moda non operano come fattore giuridico che riduca di per sé la libertà dell’autore o il peso delle caratteristiche estetiche nell’esame dell’utilizzatore informato.
Protezione dei disegni o modelli UE: non è richiesto un minimo margine di creazione e le caratteristiche predeterminate dai fornitori o legate alle tendenze della moda non escludono di per sé il carattere individuale.
La questione giuridica
Se, ai fini della protezione di un disegno o modello comunitario, oltre ai requisiti di novità e carattere individuale, sia necessario dimostrare che il disegno o modello derivi da un minimo margine di creazione o da una vera attività creativa; se, inoltre, un disegno o modello composto da caratteristiche predeterminate da cataloghi di fornitori e da modifiche limitate a componenti proposti possa comunque avere carattere individuale; e se le tendenze della moda limitino il margine di libertà dell’autore o incidano sull’apprezzamento del carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.
Principio di diritto
Per la protezione di un disegno o modello comunitario non occorre provare, oltre a novità e carattere individuale, che esso sia frutto di un minimo margine di creazione: il regolamento n. 6/2002 richiede solo il confronto con i disegni o modelli anteriori secondo l’impressione generale sull’utilizzatore informato. Inoltre, il fatto che il disegno derivi da cataloghi di fornitori e da modifiche limitate a componenti predefiniti non esclude di per sé il carattere individuale; parimenti, le tendenze della moda non limitano in sé il margine di libertà dell’autore né riducono l’importanza delle caratteristiche che ne derivano nell’analisi dell’impressione generale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 14 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Regolamento (UE) 2024/2822
- Direttiva 2001/29/CE
Protezione dei disegni o modelli comunitari e influenza di cataloghi di fornitori e tendenze della moda
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante in una controversia tra Deity Shoes, S.L. e Mundorama Confort, S.L./Stay Design, S.L. relativa a contraffazione e nullità di disegni o modelli comunitari di calzature. La Corte interpreta gli articoli da 4 a 6 e 14 del regolamento (CE) n. 6/2002, nella versione applicabile ratione temporis.
Fatti e procedimento principale
Deity Shoes è titolare di vari disegni o modelli comunitari di calzature basati su cataloghi di aziende di import-export cinesi, che consentono di personalizzare componenti come colore, materiali, fibbie, lacci e altri elementi decorativi. Le convenute hanno contestato la validità dei disegni o modelli, sostenendo che si tratti di semplici commercializzazioni di prodotti già predisposti dai fornitori e che manchino novità e carattere individuale.
Il giudice del rinvio ha osservato che le caratteristiche dei modelli commercializzati sono per lo più predeterminate dai fornitori e che le modifiche apportate sarebbero marginali e comunque ricavate da componenti già presenti nei cataloghi. Ha quindi chiesto se, in un contesto del genere, sia necessario un vero e proprio sforzo creativo e se le tendenze della moda incidano sulla libertà dell’autore e sull’analisi del carattere individuale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3, lettera a), che definisce il disegno o modello come l’aspetto di un prodotto o di una sua parte;
- l’articolo 4, paragrafo 1, che subordina la protezione a novità e carattere individuale;
- l’articolo 5, sulla novità;
- l’articolo 6, sul carattere individuale e sul margine di libertà dell’autore;
- l’articolo 14, paragrafo 1, sul diritto al disegno o modello comunitario in capo all’autore o ai suoi aventi causa.
Sono richiamati anche i considerando 7, 14 e 19 del regolamento n. 6/2002. La Corte precisa che la causa va esaminata sulla base della versione originaria del regolamento, nonostante la successiva modifica ad opera del regolamento (UE) 2024/2822.
Prima e terza questione: assenza di un requisito autonomo di creazione minima
La Corte afferma che il regolamento n. 6/2002 non richiede, oltre a novità e carattere individuale, la prova che il disegno o modello sia frutto di un minimo margine di creazione. Il sistema del regolamento si fonda sull’aspetto del prodotto e sull’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato, non su una soglia autonoma di creatività come nel diritto d’autore.
Secondo la Corte, il termine "autore" dell’articolo 14 serve solo a individuare il soggetto cui spetta il diritto al disegno o modello comunitario, non a introdurre un ulteriore requisito di merito. Viene richiamata, per distinzione, la giurisprudenza sul concetto di "opera" nella direttiva 2001/29/CE e nella sentenza Cofemel, evidenziando che la logica della tutela dei disegni e modelli è diversa da quella del diritto d’autore.
Seconda e quarta questione: cataloghi di fornitori, componenti predefiniti e tendenze della moda
Quanto al carattere individuale, la Corte precisa che il fatto che un disegno o modello presenti caratteristiche predeterminate da un catalogo di fornitori e che le modifiche apportate siano limitate a componenti da essi proposti non esclude, di per sé, la protezione. L’analisi deve restare ancorata al confronto tra il disegno o modello contestato e uno o più disegni o modelli anteriori, considerati individualmente, secondo l’impressione generale sull’utilizzatore informato.
La Corte respinge anche l’idea che le tendenze della moda riducano la libertà dell’autore in modo analogo ai vincoli tecnici o normativi. Le tendenze, infatti, sono per loro natura mutevoli e non inevitabili; al contrario, la libertà di discostarsene è proprio ciò che consente innovazione nel settore. Perciò, esse non possono comportare che piccole differenze siano automaticamente sufficienti né che le caratteristiche da esse derivanti abbiano minor rilievo nell’impressione generale.
La Corte aggiunge che l’utilizzatore informato è un soggetto particolarmente attento e ben conoscitore del settore; il fatto che certe caratteristiche siano diffuse sul mercato per effetto delle tendenze non incide, di per sé, sul suo livello di attenzione. Resta quindi al giudice nazionale verificare se le differenze tra i disegni o modelli in conflitto siano sufficientemente significative da produrre un’impressione generale diversa, oppure riguardino solo dettagli insignificanti.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- per la tutela del disegno o modello comunitario non è necessario provare un minimo margine di creazione;
- il fatto che il disegno o modello derivi da cataloghi di fornitori e da modifiche limitate a componenti proposti non osta di per sé al carattere individuale;
- le tendenze della moda non limitano in sé il margine di libertà dell’autore e non riducono automaticamente il peso degli elementi da esse derivati nell’esame dell’impressione generale.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore moda e per i consulenti che assistono imprese nel design, la pronuncia conferma che la tutela dei disegni e modelli comunitari dipende soprattutto dal confronto con l’arte anteriore e dall’effetto visivo complessivo sull’utilizzatore informato. La provenienza del progetto da cataloghi o da componenti standardizzati non è, da sola, decisiva; ciò che conta è se il risultato finale generi un’impressione generale diversa rispetto ai modelli precedenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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