Sentenza del 22/02/2022 n. 419 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Presupposti di legittimità per motivare per relationem un atto tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguarda la rettifica del classamento e della rendita catastale di un'unità immobiliare: il contribuente contestava la notificazione tardiva dell'avviso (richiamando il DM 701/1994), la genericità e la mancata motivazione dell'avviso di accertamento e chiedeva la declaratoria di nullità dell'atto con conferma del classamento dichiarato con DOCFA (XX/XX/2008, categoria C/1 classe 7 a). In primo grado il contribuente ha prodotto perizia tecnica e comparazioni con immobili analoghi a sostegno della classificazione DOCFA. L'Agenzia sosteneva che l'avviso fosse sufficiente con il mero riporto dei dati catastali e che il contribuente potesse provare in giudizio le caratteristiche contrarie.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse viziato da insufficiente motivazione: l'Ufficio non ha indicato gli elementi e i criteri tecnici (descrizione del compendio, criterio di stima prescelto e ragioni della scelta) necessari a comprendere l'iter logico che ha portato alla rettifica del classamento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la motivazione può essere resa per relationem solo se gli atti richiamati sono allegati o se il loro contenuto essenziale è integralmente riprodotto nell'atto notificato. Precisato ciò, l'appello è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese di giudizio (liquidate in euro 300,00 oltre accessori).
Norme richiamate
DM 701/1994
regolamento catastale (richiamato dalle parti sul tema dei termini per variazioni classamento/proposta DOCFA)
Il Collegio osserva che il DM 701/1994 è richiamato dalle parti ma non esonera l'Ufficio dall'obbligo di adeguata motivazione dell'avviso di rettifica; l'Ufficio aveva invocato termini connessi alle variazioni DOCFA ma non ha dimostrato che la notificazione fosse conforme ai presupposti motivazionali richiesti.
Ordinanza Cass. n. 25588/2021
rinvia esplicito della Corte di Cassazione richiamato in motivazione
Conferma che la motivazione per relationem è ammessa solo se gli atti richiamati sono allegati all'atto notificato o se ne è riprodotto il contenuto essenziale (oggetto, contenuto, destinatari) in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuare le parti rilevanti.
Cass. sent. n. 20251/2015 e altre pronunce della Cassazione (es. n. 6914/2011, 13110/2012, 9032/2013, 9323/2017, 21066/2017, 4396/2018, 24417/2018, 28574/2020, 3183/2021)
numerosi precedenti di legittimità citati dalla decisione
Giurisprudenza consolidata che qualifica la motivazione dell'avviso di accertamento come requisito sostanziale: deve descrivere l'iter logico e i criteri di stima adottati, non essere mero elenco di dati, e deve porre il contribuente nelle condizioni di conoscere e contestare la pretesa impositiva.
D.L. 137/2020, art. 27, comma 1 e 2
richiamato quanto alla modalità di svolgimento dell'udienza
Norma richiamata per spiegare che la trattazione si è tenuta secondo le disposizioni emergenziali previste dal decreto (modalità di udienza), non influendo sulla valutazione del merito.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è lecita solo se gli atti richiamati sono allegati all'atto impositivo o se il loro contenuto essenziale (oggetto, contenuto, destinatari) è integralmente riprodotto: senza ciò l'atto è privo della motivazione necessaria.
- La motivazione dell'avviso di accertamento ha natura sostanziale: deve esporre l'iter logico e i criteri tecnici (descrizione dell'immobile, criterio di stima adottato, ragioni della scelta) che hanno portato alla rettifica del classamento o della rendita, non è sufficiente il mero riporto di dati catastali o della nuova classe attribuita.
- Se l'Amministrazione non fornisce elementi di comparazione o una descrizione tecnica che giustifichi la diversa valutazione, il contribuente deve poter comprendere la pretesa per decidere se impugnare e per esercitare una difesa efficace; in assenza di ciò l'atto è vulnerabile in giudizio.
- Il richiamo a regolamenti o termini (es. DM 701/1994) non sostituisce l'obbligo motivazionale: le eccezioni procedurali vanno dimostrate e la legittimità sostanziale dell'atto passa comunque per la corretta esposizione delle ragioni tecniche.
- In prassi, quando l'Ufficio intende motivare per relationem, è buona prassi allegare gli atti richiamati o inserire nell'atto notificato il contenuto essenziale degli stessi (comprese parti tecniche rilevanti), per evitare l'annullamento per difetto di motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2022Sentenza del 22/02/2022 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 22 feb 2022Sentenza del 22/02/2022 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 feb 2022Sentenza del 22/02/2022 n. 215 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 feb 2022Sentenza del 22/02/2022 n. 296 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 feb 2022Sentenza del 22/02/2022 n. 417 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 22 feb 2022Sentenza del 22/02/2022 n. 418 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →