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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2291

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2291 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza gli elenchi delle zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’Unione per specifiche categorie di pollame e di carni avicole, in risposta a numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. La Commissione conclude che le zone di restrizione istituite dalle autorità veterinarie britanniche non devono più essere ammesse per tali spedizioni. La modifica avviene mediante l’inserimento di nuove zone negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli elenchi di zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’UE per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica ai paesi terzi/territori e alle rispettive zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con specifico riguardo al Regno Unito e alle zone GB-2.40 da GB-2.60. Incide sull’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna provenienti dalle zone soggette a restrizioni istituite dopo i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati tra il 30 novembre e il 13 dicembre 2021. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; non disciplina altri prodotti o altre specie al di fuori di quelle indicate negli allegati modificati.

Modifica degli elenchi di zone del Regno Unito per pollame e carni avicole

Il regolamento interviene in via urgente sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare gli elenchi delle zone del Regno Unito da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna, a seguito di molteplici focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inserimento del paese terzo, territorio, zona o compartimento negli elenchi pertinenti. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le condizioni di sanità animale per tali ingressi, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi applicabili.

Focolai notificati dal Regno Unito

Il provvedimento si fonda sulle notifiche del Regno Unito relative a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati nel periodo 30 novembre - 13 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio RT-PCR. I considerando elencano numerosi siti interessati in Inghilterra, Scozia e Galles, tra cui Barrow upon Soar, Thirsk, Tutbury, Leominster, Gretna, Crickhowell, Richmond, Newent, Pocklington, Sudbury, Annan, Moffat, Highworth, Clifford, Willington e Alford.

Misure adottate e valutazione della Commissione

Le autorità veterinarie britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia. La Commissione, valutate le informazioni ricevute sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate, conclude che le zone soggette a restrizioni non devono più essere autorizzate per l’ingresso nell’Unione delle partite interessate.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV secondo l’allegato del regolamento.

Nell’allegato V, nella voce relativa al Regno Unito, vengono inserite le nuove zone GB-2.40 fino a GB-2.60 per:

  • pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti;
  • ratiti riproduttori e ratiti da reddito;
  • pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti;
  • ratiti destinati alla macellazione;
  • pulcini di un giorno diversi dai ratiti;
  • pulcini di un giorno di ratiti;
  • partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti;
  • uova da cova di pollame diverso dai ratiti;
  • uova da cova di ratiti;
  • partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, secondo la classificazione riportata nell’allegato.

Nell’allegato XIV, nella voce relativa al Regno Unito, le stesse zone GB-2.40 fino a GB-2.60 vengono inserite per:

  • carni fresche di pollame diverso dai ratiti;
  • carni fresche di ratiti;
  • carni fresche di selvaggina da penna.

Le singole zone sono descritte come aree circolari con raggio di 10 km, individuate da coordinate WGS84 specifiche. L’allegato riporta le coordinate per ciascuna zona e, in alcuni casi, la stessa località è ricompresa in più zone per eventi differenti e date diverse.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea espressamente l’urgenza delle modifiche in ragione dell’evoluzione epidemiologica nel Regno Unito.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che gestiscono importazioni dall’estero, il regolamento comporta la necessità di verificare puntualmente la provenienza delle partite dal Regno Unito, distinguendo tra le diverse zone GB-2.40-GB-2.60 e le categorie di prodotti interessate. Le spedizioni provenienti dalle zone di restrizione così individuate non risultano autorizzate per le categorie elencate negli allegati modificati.

Disposizioni principali

Base normativa e logica degli elenchi di ingresso

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 230, paragrafo 1, e sul regolamento delegato (UE) 2020/692. Ricorda che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi previsti dal diritto dell’Unione.

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per la voce relativa al Regno Unito. Nell’allegato V vengono inserite le nuove zone GB-2.40 a GB-2.60 per il pollame e il materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV vengono inserite le stesse zone per le carni fresche di pollame, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.

Zone interessate e delimitazione geografica

Per ciascuna nuova zona GB-2.40 a GB-2.60 sono indicate nell’allegato le località interessate e un’area di controllo con raggio di 10 km, definita tramite coordinate WGS84. Le zone riguardano località in Inghilterra, Scozia e Galles, tra cui Barrow upon Soar, Thirsk, Tutbury, Leominster, Gretna, Crickhowell, Richmond, Newent, Pocklington, Sudbury, Annan, Moffat, Highworth, Clifford, Willington e Alford.

Categorie di partite soggette a restrizione

Le modifiche coprono, nell’allegato V, pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti, ratiti riproduttori e da reddito, pollame e ratiti destinati alla macellazione, pulcini di un giorno, partite di meno di 20 capi di pollame e uova da cova di pollame e di ratiti. Nell’allegato XIV riguardano carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.

Motivazione sanitaria e urgenza

La Commissione prende atto delle notifiche del Regno Unito relative a numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati con analisi RT-PCR tra il 30 novembre e il 13 dicembre 2021. Poiché le autorità britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km e adottato una politica di abbattimento totale, la Commissione ritiene che l’ingresso nell’Unione dalle zone soggette a restrizioni non debba più essere autorizzato. Considerata la situazione epidemiologica, le modifiche sono dichiarate urgenti.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalesicurezza alimentareimportazioni da paesi terzi

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