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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2290

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

Normativa europea32021R2290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce regole uniformi per calcolare gli indicatori comuni di output e di risultato previsti dal quadro di performance della PAC 2023-2027. Le disposizioni mirano a garantire coerenza tra pianificazione, rendicontazione annuale e valutazione degli interventi, evitando doppie contabilizzazioni e chiarendo il trattamento di anticipi, finanziamenti nazionali integrativi e interventi con più forme di sostegno. L’allegato contiene le regole operative dettagliate per gli Stati membri, inclusi alcuni coefficienti di conversione per gli animali in unità di bestiame.

Stabilisce i metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato dei piani strategici della PAC ai fini di monitoraggio, rendicontazione e valutazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’elaborazione, attuazione e rendicontazione dei piani strategici della PAC disciplinati dal regolamento (UE) 2021/2115, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Riguarda i metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato dell’allegato I di tale regolamento, con regole specifiche per la verifica dell’efficacia dell’attuazione, il monitoraggio, la comunicazione e la valutazione. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; sono richiamati anche i casi di anticipi, finanziamenti nazionali integrativi, interventi Leader, regimi ecologici e taluni interventi settoriali. Non disciplina direttamente i beneficiari finali, ma i criteri con cui gli Stati membri devono conteggiare gli output e i risultati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290: metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato della PAC

Il regolamento attua il nuovo quadro della politica agricola comune introdotto dal regolamento (UE) 2021/2115, fornendo regole uniformi per il calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato. La finalità è assicurare comparabilità, affidabilità e omogeneità nella rendicontazione dell’efficacia dell’attuazione dei piani strategici della PAC, in coerenza con il quadro di monitoraggio, valutazione e verifica previsto dal regolamento di base.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento parte dal presupposto che gli Stati membri debbano predisporre piani strategici della PAC e trasmetterli alla Commissione entro il 1° gennaio 2022. Poiché l’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione, era necessario disciplinare in modo uniforme il calcolo degli indicatori dell’allegato I, così da garantire una base comune per rendicontazione, monitoraggio e valutazione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, proprio per consentire agli Stati membri di utilizzare subito tali regole nella predisposizione dei piani.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le regole si applicano agli Stati membri nella programmazione e attuazione dei piani strategici della PAC finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Il contenuto dell’allegato riguarda sia gli indicatori di output sia gli indicatori di risultato, con particolare attenzione a:

  • verifica dell’efficacia dell’attuazione;
  • rendicontazione annuale;
  • monitoraggio, comunicazione e valutazione;
  • trattamento di anticipi e pagamenti parziali;
  • finanziamenti nazionali integrativi;
  • interventi in settori specifici e interventi Leader.

Indicatori di output: criteri generali di calcolo

Gli Stati membri devono pianificare gli output per esercizio finanziario agricolo. La pianificazione avviene:

  • per intervento; se vi sono più importi unitari, può avvenire per importo unitario, per gruppi di importi unitari o per tutti gli importi unitari;
  • per unità di misura, se un intervento ha più unità di misura;
  • per settore, per gli interventi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori richiamati dall’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115.

La rendicontazione degli output segue lo stesso criterio per esercizio finanziario agricolo e deve riguardare tutti gli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti nell’esercizio. L’allegato impone inoltre che:

  • lo stesso output sia pianificato e rendicontato una sola volta nell’ambito dell’indicatore di output associato;
  • in caso di sostegno misto, composto da sovvenzioni e strumenti finanziari, il calcolo sia distinto per ciascuna forma;
  • il valore rendicontato corrisponda alla quota di spesa effettivamente sostenuta nell’esercizio;
  • per gli interventi non completati possano essere rendicontati output parziali.

Trattamento degli anticipi e degli output aggregati

Gli anticipi versati ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116 non possono essere conteggiati nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per l’esercizio in cui sono stati erogati, se l’output corrispondente non è ancora realizzato. Essi vengono invece imputati all’esercizio in cui l’output è pagato integralmente.

Per il monitoraggio, la comunicazione e la valutazione, gli Stati membri devono comunicare anche valori aggregati degli output. In particolare, devono indicare:

  • l’output totale per intervento, se esistono più importi unitari;
  • l’output totale per unità di misura, se esistono più unità di misura;
  • l’output totale per tipo di intervento, se il tipo comprende diversi interventi;
  • l’output totale per unità di misura e, se del caso, con un’unità di misura comune, quando le unità di misura sono diverse;
  • per O.4, O.36 e O.37, l’output totale degli interventi anche quando non fanno parte dello stesso tipo di intervento.

Per O.3 e O.34 sono previste informazioni annuali specifiche. O.3 riguarda, tra l’altro, il numero totale di beneficiari del sostegno PAC che sono agricoltori, il numero totale di agricoltori che ricevono pagamenti diretti e la ripartizione per genere dei beneficiari agricoltori, con calcolo integrale dei beneficiari. O.34 riguarda gli ettari soggetti a CGO e BCAA e interessati da pratiche ambientali ai sensi degli articoli 31 e 70 e del titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, con calcolo integrale degli ettari.

Output aggregati, sistema integrato e finanziamenti nazionali integrativi

Nel calcolo dei valori aggregati, gli output relativi agli interventi che rientrano nel sistema integrato di gestione e di controllo, nonché quelli di interventi non integrati pagati integralmente nell’anno, sono conteggiati integralmente. Se invece un intervento non rientra nel sistema integrato ed è pagato in più rate su più anni, si conteggiano output parziali.

Se il sostegno è erogato come finanziamenti nazionali integrativi ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115:

  • gli output pianificati includono quelli generati da tali finanziamenti;
  • tali output devono essere rendicontati separatamente rispetto agli altri fondi pubblici;
  • non rilevano per la verifica dell’efficacia dell’attuazione;
  • rilevano invece nel calcolo dei valori aggregati per monitoraggio, comunicazione e valutazione.

Regole anti-doppio conteggio per gli output

L’allegato contiene regole espresse per evitare doppie contabilizzazioni. Se una stessa unità di output è interessata da più interventi o da più operazioni nello stesso intervento, essa si conta una sola volta nel valore aggregato. Sono inoltre disciplinati i casi dei pagamenti parziali o totali nell’ambito del sistema integrato e il trattamento della superficie ammissibile quando si applicano diritti all’aiuto o soglie massime: in tali casi va considerata la superficie dopo i controlli amministrativi e prima dell’applicazione dei limiti.

Indicatori di risultato: collegamento con obiettivi e interventi

Gli Stati membri devono costruire nel piano strategico della PAC un nesso tra obiettivi specifici, indicatori di risultato e interventi. Un indicatore di risultato può essere collegato a più obiettivi specifici, e un intervento può contribuire a più indicatori, purché il contributo sia diretto e significativo. L’attribuzione dell’output generato da un’operazione avviene sempre integralmente all’indicatore o agli indicatori di risultato pertinenti.

Sono previste regole specifiche:

  • gli impegni di gestione e gli investimenti che perseguono la stessa finalità vanno collegati a indicatori distinti, salvo R.43 e R.44;
  • R.35 si applica agli interventi nel settore dell’apicoltura e tali interventi sono rendicontati solo in quell’ambito;
  • le superfici soggette esclusivamente a CGO e BCAA non si computano nei risultati, salvo R.4, che misura la superficie agricola beneficiaria del sostegno al reddito soggetta a condizionalità.

Calcolo degli indicatori di risultato e regole particolari

Nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, i valori degli indicatori di risultato sono normalmente calcolati integralmente nell’esercizio finanziario agricolo del primo pagamento, anche se il pagamento è solo parziale. Fa eccezione R.37, che si conteggia integralmente al completamento dell’operazione. Gli anticipi non sono conteggiati prima della realizzazione dell’output corrispondente.

L’allegato distingue indicatori da calcolare annualmente e indicatori cumulativi. Sono annuali, tra gli altri, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.11, R.12, R.13, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.29, R.30, R.31, R.33, R.34, R.43 e R.44. Sono cumulativi R.1, R.2, R.3, R.9, R.10, R.15, R.16, R.17, R.18, R.26, R.27, R.28, R.32, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41 e R.42.

L’allegato specifica inoltre il perimetro di alcuni indicatori. R.4 riguarda tutti i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e il sostegno per aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici ex articoli 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115. R.6 e R.7 coprono tutti i pagamenti diretti, salvo il pagamento specifico per il cotone di cui all’articolo 36. R.7 include anche il sostegno per aree con vincoli di cui agli articoli 71 e 72. Per interventi forestali ai sensi dell’articolo 72, è possibile il collegamento a R.30 solo se non vi sono interventi agricoli ex articolo 71 e se non si applica l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 alle aree designate ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per R.38, relativo agli interventi Leader, gli Stati membri devono fissare nel piano strategico, in sede di presentazione per approvazione ai sensi dell’articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115, un obiettivo che indichi la popolazione rurale prevista interessata dalle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060. Dopo la selezione di tutte le strategie, il piano va eventualmente modificato per aggiungere il contributo aggiuntivo previsto dall’attuazione delle strategie selezionate.

Per gli indicatori di superficie R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.29, R.31, R.33 e R.34, il regolamento li riferisce alle pratiche ambientali volontarie che vanno oltre i requisiti obbligatori e che sono pagate in ettari nell’ambito dei regimi ecologici, degli impegni agro-climatico-ambientali e degli interventi settoriali pertinenti. È però ammessa una deroga che consente di collegarli anche ad altri interventi, purché le pratiche sovvenzionate superino i requisiti obbligatori e contribuiscano in modo diretto e significativo agli indicatori pertinenti.

Anti-doppio conteggio, denominatori e ripartizioni dei risultati

Per gli indicatori di risultato valgono regole anti-doppio conteggio analoghe a quelle previste per gli output. Una stessa unità che contribuisce a un indicatore di risultato e sia oggetto di più interventi o operazioni collegati allo stesso indicatore si conta una sola volta. Tuttavia, per R.1, R.2, R.3, R.10 e R.28 la doppia contabilizzazione può essere accettata. Anche qui, per gli interventi del sistema integrato si considera il numero di unità che hanno ricevuto pagamenti parziali o totali nell’esercizio N-1 in relazione agli interventi dichiarati nell’anno N-2.

I denominatori degli indicatori di risultato corrispondono ai valori di contesto e sono fissati per l’intero periodo del piano strategico, salvo aggiornamento giustificato tramite modifica del piano ai sensi dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115. I denominatori di R.6, R.7 e R.11 sono invece aggiornati ogni anno.

Gli Stati membri devono rendicontare, in linea generale, un solo valore per ciascun indicatore di risultato, salvo alcune ripartizioni obbligatorie:

  • per settore, per R.11;
  • per sottocategorie, per R.17;
  • per conversione e mantenimento dell’agricoltura biologica, per R.29;
  • per tipo di terreno, per R.33;
  • per genere, per R.36;
  • per specie animale, per R.43 e R.44.

Coefficienti di conversione degli animali

Per convertire gli animali in unità di bestiame si applicano, di regola, i coefficienti Eurostat. In alternativa possono essere usati coefficienti semplificati, indicati nell’allegato, per bovini, equini, ovini e caprini, suini e pollame. I coefficienti possono essere aumentati o ridotti, oppure possono essere aggiunte eccezionalmente altre categorie di animali, purché ciò sia debitamente giustificato e spiegato nel piano strategico della PAC sulla base di evidenze scientifiche.

Valutazione complessiva

Nel complesso, il regolamento svolge una funzione tecnica ma essenziale: traduce in regole operative il sistema di performance della nuova PAC, riducendo margini di discrezionalità nazionale nel conteggio degli indicatori. Per gli operatori del settore agricolo e per i consulenti che assistono gli Stati membri o i beneficiari, il testo è rilevante soprattutto per la corretta imputazione temporale dei pagamenti, la distinzione tra output e risultato, la gestione dei casi di cofinanziamento nazionale integrativo e la prevenzione delle duplicazioni nei calcoli di monitoraggio e valutazione.

Disposizioni principali

Oggetto e rinvio all’allegato

L’articolo 1 rinvia all’allegato per i metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Pianificazione e rendicontazione degli indicatori di output

Gli Stati membri devono pianificare e rendicontare gli output per esercizio finanziario agricolo, per intervento o per settore nei casi previsti, senza conteggiare più volte lo stesso output. Se un intervento combina sovvenzioni e strumenti finanziari, l’output va calcolato separatamente per ciascuna forma di sostegno. Il valore rendicontato corrisponde alla percentuale della spesa effettivamente sostenuta nell’esercizio, con possibilità di rendicontare output parziali per interventi non completati.

Trattamento degli anticipi negli output

Gli interventi pagati mediante anticipi, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), dell’articolo 32, paragrafo 5, e dell’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, non sono inclusi nella relazione annuale per l’esercizio in cui l’anticipo è versato; sono rendicontati solo nell’esercizio in cui l’output è pagato integralmente.

Output aggregati per monitoraggio, comunicazione e valutazione

Gli Stati membri devono comunicare anche valori aggregati degli output, compresi l’output totale per intervento, per unità di misura o per tipo di intervento, nonché specifici dati annuali per gli indicatori O.3 e O.34. Per gli output aggregati, gli interventi rientranti nel sistema integrato e quelli non integrati pagati integralmente si conteggiano integralmente; per gli interventi non integrati pagati in più rate su più anni si conteggiano output parziali.

Finanziamenti nazionali integrativi

Se il sostegno è erogato come finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, gli output devono essere pianificati e rendicontati separatamente, non rilevano per la verifica dell’efficacia dell’attuazione, ma sono inclusi nei valori aggregati per monitoraggio, comunicazione e valutazione.

Evitare la doppia contabilizzazione degli output

L’allegato impone che una medesima unità di output sia conteggiata una sola volta, anche se interessata da più interventi o operazioni. Sono previste regole specifiche per i pagamenti parziali/totali nell’ambito del sistema integrato e per la superficie ammissibile quando si applicano diritti all’aiuto o soglie massime.

Collegamento tra obiettivi specifici, indicatori di risultato e interventi

Gli Stati membri devono indicare nel piano strategico i collegamenti tra obiettivi specifici, indicatori di risultato e interventi. Un indicatore di risultato può essere associato a più obiettivi; gli interventi devono essere collegati agli indicatori cui contribuiscono direttamente e in modo significativo; una stessa operazione può contribuire a più indicatori. Sono previste regole speciali per R.35, per il sostegno Leader e per le superfici soggette solo a condizionalità.

Calcolo degli indicatori di risultato

Per i risultati, i valori sono normalmente calcolati integralmente al momento del primo pagamento, con deroghe specifiche per R.37 e per gli anticipi, che non entrano nel calcolo prima della realizzazione dell’output corrispondente. L’allegato distingue indicatori da calcolare annualmente e indicatori cumulativi, e precisa l’ambito materiale di alcuni indicatori chiave come R.4, R.6, R.7, R.38 e quelli legati alle pratiche ambientali.

Doppia contabilizzazione e denominatori dei risultati

Sono fissate regole per evitare la doppia contabilizzazione anche per gli indicatori di risultato, con alcune deroghe per R.1, R.2, R.3, R.10 e R.28. I valori di contesto usati come denominatori restano fissi per l’intero periodo, salvo aggiornamento mediante modifica del piano; i denominatori di R.6, R.7 e R.11 sono aggiornati annualmente.

Ripartizioni richieste e conversione degli animali

Per alcuni indicatori di risultato sono richieste ripartizioni per settore, sottocategoria, conversione/mantenimento del biologico, tipo di terreno, genere e specie animale. Per convertire gli animali in unità di bestiame si applicano i coefficienti Eurostat, oppure i coefficienti semplificati indicati nell’allegato, modificabili in casi giustificati nel piano strategico sulla base di evidenze scientifiche.

Come è indicizzato

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