Regolamento (UE) 2021/2289
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il modello e i contenuti minimi con cui gli Stati membri devono redigere e presentare alla Commissione i piani strategici della PAC. Definisce inoltre le regole di funzionamento del sistema elettronico sicuro di scambio informazioni SFC2021, ripartendo responsabilità tra Commissione e Stati membri. L’allegato I dettaglia in modo molto analitico le sezioni che il piano deve contenere, dalla strategia agli interventi, dal piano finanziario ai sistemi di controllo e alla digitalizzazione. L’allegato II disciplina le misure tecniche, organizzative e di sicurezza informatica per l’uso di SFC2021.
Regolamento di esecuzione sulle modalità di presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e sull’uso del sistema elettronico sicuro SFC2021 per gli scambi di informazioni con la Commissione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’elaborazione, presentazione, modifica e trasmissione alla Commissione dei piani strategici della PAC previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, nonché agli scambi di informazioni effettuati ai sensi di tale regolamento e degli atti delegati o di esecuzione adottati in sua applicazione. Riguarda in particolare il contenuto dei piani strategici, gli allegati eventuali, il formato delle informazioni da trasmettere, la governance del sistema SFC2021 e, in deroga, alcune comunicazioni relative al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 da effettuarsi secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione
Il regolamento definisce le modalità operative per la presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e disciplina il sistema elettronico sicuro di scambio informazioni tra Stati membri e Commissione. Il contesto è quello della nuova PAC post-2023, nella quale il piano strategico nazionale diventa lo strumento centrale di programmazione, approvazione e monitoraggio.
Ambito e funzione del regolamento
Il testo si applica agli Stati membri quando predispongono, trasmettono e aggiornano i piani strategici della PAC finanziati da FEAGA e FEASR. Le regole dettate riguardano sia il contenuto sostanziale del piano sia la forma della sua presentazione, con l’obiettivo di consentire una valutazione coerente e completa da parte della Commissione.
Presentazione del contenuto del piano strategico della PAC
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato I, che organizza il piano in sezioni tematiche dettagliate. In apertura è richiesta una dichiarazione strategica che illustri obiettivi, principali risultati attesi, architettura verde e scelte finanziarie, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione.
La parte centrale del piano riguarda la valutazione delle esigenze e la strategia di intervento. Per ciascun obiettivo specifico del regolamento (UE) 2021/2115, lo Stato membro deve presentare:
- un’analisi SWOT;
- l’identificazione e descrizione delle esigenze, comprese quelle territoriali;
- il collegamento tra esigenze e obiettivi specifici;
- l’indicazione delle priorità e delle esigenze non coperte o coperte solo parzialmente;
- la strategia di intervento, con descrizione della logica complessiva, degli indicatori di risultato, dei target finali e intermedi, delle dotazioni finanziarie e dell’eventuale ricorso a InvestEU.
Il regolamento richiede inoltre che il piano spieghi il contributo nazionale agli obiettivi UE al 2030 della strategia “Dal produttore al consumatore” e della strategia sulla biodiversità, così da valutare la coerenza con gli impegni ambientali e climatici dell’Unione. È prevista la possibilità di allegare ulteriori informazioni in un allegato separato.
Coerenza strategica, architettura ambientale e altri contenuti trasversali
Una sezione specifica è dedicata alla coerenza della strategia, inclusa l’architettura ambientale e climatica. Il piano deve chiarire il contributo della condizionalità, la complementarità tra condizioni di base, condizionalità e interventi ambientali, il livello di ambizione rispetto all’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché l’allineamento con i target nazionali derivanti dalla normativa ambientale e climatica richiamata.
Per ciascuna BCAA devono essere descritti attuazione, ambito territoriale, agricoltori interessati e, quando rilevante, le modalità specifiche di applicazione. Il regolamento dettaglia in particolare gli elementi da descrivere per le BCAA 1-9, compresi:
- il rapporto prati permanenti/superficie agricola totale;
- la protezione delle torbiere e zone umide;
- le deroghe fitosanitarie;
- le fasce tampone;
- la gestione dell’erosione;
- la copertura del suolo;
- la rotazione delle colture;
- le superfici o elementi non produttivi e gli elementi del paesaggio;
- i prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale.
Sono previsti anche contenuti ulteriori per eventuali BCAA nazionali aggiuntive e per il contributo della PAC a progetti integrati di tutela della natura, ove applicabile.
Definizioni, pagamenti diretti, assistenza tecnica e rete PAC
L’allegato I disciplina poi gli elementi comuni a più interventi: definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore in attività, giovane agricoltore, nuovo agricoltore, requisiti minimi per i pagamenti diretti, zona rurale e altre definizioni rilevanti. Le informazioni da fornire variano a seconda che lo Stato membro modifichi o integri le definizioni rispetto ai testi di base.
Per gli interventi in forma di pagamenti diretti, il piano deve spiegare territorializzazione, diritti all’aiuto, convergenza interna, riserva nazionale, trasferimenti dei diritti, riduzioni dei pagamenti, eventuali soglie o limiti per soggetti giuridici collegati e il contributo agli strumenti di gestione del rischio.
Sono disciplinate anche l’assistenza tecnica, con indicazione di obiettivi, ambito, beneficiari e quota del FEASR utilizzabile, e la rete PAC, comprensiva di obiettivi, governance, risorse e calendario di attivazione. Il piano deve inoltre illustrare coordinamento, distinzione e complementarità tra FEASR e altri fondi UE nelle aree rurali, nonché gli strumenti finanziari eventualmente previsti.
Descrizione degli interventi e contenuti finanziari
La sezione 5 richiede una descrizione analitica di ciascun intervento, includendo tipo di intervento, settore interessato, indicatore di output, ambito territoriale, contributo agli obiettivi specifici, ammissibilità, impegni, condizioni, dati finanziari, importi unitari previsti e compatibilità con gli aiuti di Stato. Per gli interventi diretti e di sviluppo rurale sono richieste ulteriori informazioni specifiche, ad esempio per i piccoli agricoltori, il sostegno ridistributivo, i giovani agricoltori, i regimi per clima/ambiente/benessere animale, il sostegno accoppiato, gli interventi di sviluppo rurale ex articoli 70-77, e i profili di conformità OMC (scatola verde/scatola blu).
La sezione 6 disciplina il piano finanziario: tabella riassuntiva, eventuali trasferimenti tra fondi ex articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto dei requisiti minimi di spesa e indicazione delle eventuali allocazioni a InvestEU, LIFE ed Erasmus. Il piano finanziario dettagliato deve poi riportare il livello atteso dei pagamenti e i tassi di cofinanziamento FEASR.
Governance, controlli, monitoraggio e condizionalità sociale
La sezione 7 impone di identificare gli organismi di governance e gestione, nonché i sistemi di monitoraggio e rendicontazione. È richiesto un quadro completo dei sistemi di controllo e delle sanzioni per il SIGC, per gli interventi non soggetti a SIGC, per la condizionalità e per la condizionalità sociale. Per la condizionalità sociale, se applicata dal 2024 o 2025, la descrizione deve essere inserita nella prima modifica del piano approvata prima dell’inizio dell’applicazione.
AKIS, digitalizzazione e allegati
La sezione 8 riguarda modernizzazione, AKIS e digitalizzazione: organizzazione strategica dell’AKIS, cooperazione tra consulenza, ricerca e reti PAC, organizzazione della consulenza aziendale, sostegno all’innovazione e strategia di digitalizzazione, con attenzione alla riduzione dei divari digitali.
La sezione 9 elenca gli allegati del piano strategico: valutazione ex ante e VAS, analisi SWOT, consultazione con i partner, interventi per il cotone, finanziamenti nazionali integrativi e, se del caso, aiuti nazionali transitori, con specifiche tabelle e informazioni richieste per ciascun allegato.
Regole su SFC2021 e riparto di responsabilità
L’allegato II disciplina in modo tecnico il sistema SFC2021. La Commissione deve garantire operatività, funzionalità di compilazione, controlli automatici, sicurezza IT, firma elettronica e registrazione storica dei dati. Gli Stati membri devono inserire e verificare i dati, separare le funzioni, gestire accessi e autorizzazioni, garantire riservatezza, adottare politiche di sicurezza informatica e aggiornarle annualmente.
Il sistema prevede scambio elettronico ufficiale e sicuro dei dati, con prevalenza dei dati strutturati rispetto a quelli non strutturati. In caso di forza maggiore o malfunzionamento, è ammessa temporaneamente una trasmissione in altra forma previo accordo della Commissione, con successivo caricamento nel sistema. Le prescrizioni includono anche tutele in materia di protezione dei dati personali e riservatezza commerciale.
Disposizioni principali
Presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC
L’articolo 1 impone agli Stati membri di presentare il contenuto dei piani strategici della PAC di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione. L’allegato I struttura il piano in sezioni obbligatorie: dichiarazione strategica, valutazione delle esigenze, strategia di intervento, coerenza, elementi comuni agli interventi, descrizione degli interventi, piano finanziario, governance, monitoraggio, controlli, AKIS/digitalizzazione e allegati.
Allegati aggiuntivi al piano strategico
L’articolo 2 consente agli Stati membri di allegare informazioni supplementari come allegati separati, oltre a quelli obbligatori dell’articolo 115 del regolamento (UE) 2021/2115. Tali allegati aggiuntivi non sono soggetti all’approvazione prevista dagli articoli 118 e 119 del regolamento (UE) 2021/2115.
Sistema elettronico sicuro SFC2021
L’articolo 3 dispone che gli scambi di informazioni previsti dal regolamento (UE) 2021/2115 e dagli atti delegati o di esecuzione adottati in sua applicazione siano effettuati tramite il sistema elettronico sicuro denominato SFC2021. In deroga, le informazioni del titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 da trasmettere in base all’atto di esecuzione ex articolo 143, paragrafo 4, seguono invece il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 e il relativo sistema informatico.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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