Corte di giustizia, Ordinanza C-72/20
Order of the Court of 4 June 2020. — Refan Bulgaria OOD v European Union Intellectual Property Office (EUIPO). — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-72/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di Refan Bulgaria OOD volta a far ammettere il ricorso contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il diniego di registrazione come marchio UE della forma tridimensionale di un fiore. Ha ritenuto che i motivi dedotti non dimostrassero alcuna questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire e le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancato accesso all'impugnazione perché la domanda non dimostra un مسئito significativo per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso avverso la sentenza del Tribunale, relativa al diniego di registrazione come marchio UE di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un fiore, sollevi una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione tale da consentirne l'esame; in particolare, se le doglianze sulla determinazione del territorio rilevante per valutare il carattere distintivo e sulla valutazione del carattere distintivo del segno siano idonee a superare il filtro di ammissibilità.
Principio di diritto
Un ricorso contro una sentenza del Tribunale in materia di decisioni di una commissione di ricorso dell'EUIPO non è ammesso a proseguire se la domanda di autorizzazione non indica in modo chiaro, preciso e completo quale questione di diritto, realmente distinta dalla rivalutazione dei fatti, sia significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione e per quali specifici motivi. Doglianze che si limitano a contestare l'apprezzamento del Tribunale sul territorio rilevante o sul carattere distintivo del segno, senza dimostrare la portata sistemica della questione, non superano il filtro di cui all'articolo 58 bis dello Statuto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso UE in materia di marchio tridimensionale: forma di un fiore
L'ordinanza riguarda un ricorso proposto da Refan Bulgaria OOD avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto l'azione di annullamento contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO relativa alla registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un fiore come marchio dell'Unione europea.
Parti e contesto processuale
La ricorrente in cassazione è Refan Bulgaria OOD. La controparte è l'EUIPO, che era la parte resistente nel procedimento davanti al Tribunale. La Corte interviene non sul merito della controversia di marchio, ma sul previo vaglio di ammissibilità del ricorso ai sensi del meccanismo introdotto per i ricorsi contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell'EUIPO.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, che disciplina l'impugnazione delle sentenze del Tribunale;
- l'articolo 58 bis dello Statuto, che subordina la trattazione di taluni ricorsi a una decisione preliminare della Corte sulla loro ammissibilità;
- gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda di autorizzazione contenente l'indicazione precisa della questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione;
- l'articolo 137 del regolamento di procedura, richiamato per la regolazione delle spese, in combinato disposto con l'articolo 184, paragrafo 1.
Questioni sollevate dalla ricorrente
A sostegno della domanda di autorizzazione, Refan Bulgaria deduce due argomenti principali:
- il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la decisione dell'EUIPO nonostante la commissione di ricorso e gli esaminatori non avessero indicato il territorio rilevante da prendere in considerazione ai fini dell'analisi del carattere distintivo del marchio richiesto;
- il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il segno privo di carattere distintivo sulla base di una presunzione non dimostrata e senza definire chiaramente le caratteristiche dei prodotti coperti dal segno.
Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità
La Corte ricorda che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dal ricorso siano significative per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi e deve indicare con chiarezza la norma violata, l'errore di diritto asserito e l'incidenza di tale errore sull'esito della decisione impugnata.
Quanto al primo argomento, la Corte rileva che la ricorrente si limita, in sostanza, a sostenere che il Tribunale avrebbe erroneamente confermato una decisione dell'EUIPO senza che fosse stato individuato il territorio pertinente. Tuttavia, non spiega perché tale censura, anche se fondata, solleverebbe una questione di rilievo sistemico per il diritto dell'Unione.
Quanto al secondo argomento, la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale sulla descrittività del segno. Una critica diretta all'apprezzamento fattuale del Tribunale non è di per sé idonea a dimostrare l'esistenza di una questione significativa ai sensi dell'articolo 58 bis dello Statuto. Inoltre, la ricorrente non indica perché un eventuale errore del Tribunale avrebbe una portata tale da incidere sull'unità, coerenza o sviluppo del diritto dell'Unione.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Il ricorso non è quindi ammesso a proseguire. Poiché l'ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alla controparte, la Corte dispone che Refan Bulgaria OOD sopporti le proprie spese.
Principio affermato
Ai fini dell'ammissione di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell'EUIPO, il ricorrente deve dimostrare in modo preciso e dettagliato che il ricorso solleva una questione di diritto significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La mera contestazione della valutazione compiuta dal Tribunale, specie se di natura fattuale, non basta a superare il filtro di cui all'articolo 58 bis dello Statuto.
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