Corte di giustizia, Sentenza C-41/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 giugno 2020. — FX contro GZ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 41, paragrafo 1 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 24, paragrafo 5 – Titolo dichiarato esecutivo, che accerta un credito alimentare – Opposizione all’esecuzione – Competenza del giudice dello Stato membro dell’esecuzione. — Causa C-41/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore di alimenti contro l’esecuzione in Germania di una decisione polacca già dichiarata esecutiva rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 4/2009. Il giudice dello Stato membro dell’esecuzione è competente a conoscere di tale opposizione quando essa è strettamente collegata al procedimento esecutivo, anche se si fonda su eccezioni di pagamento del debito. Il regolamento n. 1215/2012 resta invece escluso, poiché le obbligazioni alimentari sono sottratte al suo ambito materiale.
Opposizione all’esecuzione di un credito alimentare dichiarato esecutivo in uno Stato membro: competenza del giudice dello Stato membro dell’esecuzione e ambito del regolamento n. 4/2009.
La questione giuridica
Se l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore ai sensi dell’articolo 767 ZPO contro l’esecuzione in Germania di una decisione polacca che ha accertato un credito alimentare rientri nel regolamento n. 4/2009 oppure, in subordine, nell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012, e quindi quale giudice sia competente a pronunciarsi sulle eccezioni fondate sul pagamento, totale o parziale, del debito.
Principio di diritto
Un’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore di alimenti contro l’esecuzione, nello Stato membro dell’esecuzione, di una decisione di un altro Stato membro che ha accertato il credito alimentare rientra nel regolamento n. 4/2009, non nel regolamento n. 1215/2012, e compete al giudice dello Stato membro dell’esecuzione quando l’opposizione presenta una stretta connessione con il procedimento esecutivo. Tale giudice può quindi pronunciarsi, secondo il diritto nazionale applicabile e nel rispetto degli articoli 41, paragrafo 1, e 42 del regolamento n. 4/2009, sulla ricevibilità e sul merito delle prove addotte dal debitore per dimostrare l’avvenuto pagamento, totale o parziale, del debito; ciò non integra né una modifica della decisione d’origine né un riesame nel merito.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 2, regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 3, regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 8, regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 16, regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 41, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 42, regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 64, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 4/2009
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera e), regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 24, paragrafo 5, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 767 ZPO
- Articolo 120 FamFG
- Articolo 40 AUG
- Articolo 66 AUG
Opposizione all’esecuzione di un credito alimentare dichiarato esecutivo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Köln in una controversia tra un debitore di alimenti domiciliato in Germania e la figlia minore creditrice domiciliata in Polonia. La Corte è chiamata a stabilire se l’opposizione all’esecuzione proposta in Germania contro una decisione polacca che ha accertato il credito alimentare rientri nel regolamento n. 4/2009 oppure nel regolamento n. 1215/2012, e quale giudice sia competente a decidere sulle eccezioni relative all’estinzione del debito.
Contesto normativo europeo
La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 4/2009, che costituisce lo strumento UE speciale per le obbligazioni alimentari e disciplina competenza, riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni. Sono rilevanti in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, sull’ambito di applicazione;
- l’articolo 2, che definisce "decisione", "Stato membro di origine" e "Stato membro dell’esecuzione";
- l’articolo 3, sulle competenze in materia di obbligazioni alimentari;
- l’articolo 8, sulla limitazione dell’azione del debitore;
- l’articolo 41, paragrafo 1, che stabilisce che il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione;
- l’articolo 42, che vieta il riesame del merito nello Stato richiesto. La Corte richiama inoltre il regolamento n. 1215/2012, che esclude dal proprio ambito le obbligazioni alimentari all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), e prevede all’articolo 24, paragrafo 5, la competenza esclusiva in materia di esecuzione delle decisioni.
Procedimento principale e questione posta al giudice UE
Nel procedimento principale, il Sąd Okręgowy w Krakowie aveva condannato FX al pagamento di un assegno alimentare mensile in favore di GZ. Su richiesta della creditrice, l’Amtsgericht Köln aveva apposto la formula esecutiva alla decisione polacca; successivamente FX aveva proposto opposizione all’esecuzione ex articolo 767 ZPO, sostenendo di aver già pagato in tutto o in parte il debito, direttamente o tramite il Fondo per gli Assegni alimentari polacco. Il giudice del rinvio dubitava:
- se tale opposizione rientrasse nella materia delle obbligazioni alimentari ai sensi del regolamento n. 4/2009;
- in caso contrario, se potesse essere qualificata come materia di esecuzione delle decisioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012.
Ragionamento della Corte: prevalenza del regolamento n. 4/2009
La Corte osserva che il regolamento n. 4/2009 è una lex specialis per il settore alimentare e ha sostituito le corrispondenti disposizioni del regolamento n. 44/2001, oggi richiamate solo indirettamente dal regolamento n. 1215/2012. Poiché quest’ultimo esclude espressamente le obbligazioni alimentari dal proprio ambito materiale, la controversia relativa all’esecuzione di una decisione in materia alimentare rientra nel regolamento n. 4/2009, in particolare nel capo IV dedicato a riconoscimento, esecutività ed esecuzione. La Corte afferma che l’opposizione all’esecuzione ex articolo 767 ZPO è strettamente connessa al procedimento esecutivo; di conseguenza, quando è diretta contro l’esecuzione di una decisione che accerta un credito alimentare, essa segue il medesimo regime del procedimento di esecuzione e rientra nell’ambito del regolamento n. 4/2009.
Competenza del giudice dello Stato membro dell’esecuzione
Pur non contenendo il regolamento n. 4/2009 una norma espressa sulla competenza nella fase esecutiva, la Corte ricava dall’articolo 41, paragrafo 1, che il procedimento esecutivo è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione e che le decisioni straniere esecutive sono trattate alle stesse condizioni delle decisioni nazionali. Da ciò la Corte desume implicitamente che anche le azioni strettamente collegate all’esecuzione, come l’opposizione all’esecuzione del procedimento principale, rientrano nella competenza dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione. Diversamente, imporre il rinvio sistematico al giudice dello Stato di origine aggraverebbe e rallenterebbe la procedura, in contrasto con gli obiettivi di semplicità e rapidità del regolamento.
Eccezione di pagamento e limiti del giudizio di esecuzione
La Corte precisa che l’eccezione fondata sul pagamento del debito non mira né a modificare la decisione originaria né a ottenere una nuova decisione nello Stato dell’esecuzione; non comporta neppure un riesame del merito, vietato dall’articolo 42 del regolamento n. 4/2009. L’opposizione serve soltanto a contestare la misura in cui il titolo resta eseguibile sulla base di fatti sopravvenuti o non dedotti prima. Nel caso concreto, l’articolo 66 AUG, letto in combinato disposto con l’articolo 767 ZPO, limita le eccezioni a circostanze sorte dopo la decisione che ha accertato il credito. La Corte osserva inoltre che l’eventuale intervento del Fondo per gli Assegni alimentari, richiamato dall’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009, incide solo sulle modalità di adempimento e sulle prove del pagamento, non sul merito della decisione originaria.
Decisione e portata pratica
La Corte risponde che l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore di alimenti contro l’esecuzione di una decisione di altro Stato membro che ha accertato il credito:
- rientra nel regolamento n. 4/2009;
- è di competenza internazionale dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione, se strettamente connessa al procedimento esecutivo. Spetta dunque al giudice del rinvio pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito delle prove offerte dal debitore per dimostrare l’avvenuto pagamento, totale o parziale, del debito alimentare, applicando il diritto nazionale rilevante in quanto compatibile con il regolamento dell’Unione.
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