Corte di giustizia, Sentenza C-430/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020. — SC C.F. SRL contro A.J.F.P.M. e D.G.R.F.P.C. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunalul Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Rispetto dei diritti della difesa – Procedimento fiscale – Esercizio del diritto a detrazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diniego del diritto a detrazione a motivo del comportamento asseritamente inadeguato dei fornitori del soggetto passivo – Atto amministrativo emesso dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente interessato l’accesso alle informazioni e ai documenti posti a fondamento di detto atto – Sospetta frode fiscale – Prassi nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione al possesso di documenti giustificativi diversi dalla fattura fiscale – Ammissibilità. — Causa C-430/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia su un contenzioso fiscale rumeno relativo a IVA e imposta sulle società, nel quale il contribuente lamentava di non aver potuto accedere agli elementi del fascicolo posti a base dell’atto impositivo. La Corte afferma che la violazione dei diritti della difesa comporta l’annullamento dell’atto solo se il giudice nazionale ritiene che il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente. Quanto all’IVA, la Corte ribadisce che la detrazione non può essere negata sulla base di semplici sospetti e dell’assenza di documenti ulteriori rispetto alla fattura, salvo prova da parte dell’amministrazione che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
Rinvio pregiudiziale su diritti della difesa e diritto a detrazione IVA: accesso al fascicolo amministrativo e divieto di imporre, in presenza di meri sospetti, oneri probatori ulteriori rispetto alla fattura.
La questione giuridica
Se il principio del rispetto dei diritti della difesa imponga l’annullamento di un atto impositivo adottato senza consentire al contribuente di accedere alle informazioni del fascicolo utilizzate contro di lui; se, in materia di IVA e, per riflesso, di imposta sulle società, i principi di neutralità, proporzionalità, certezza del diritto ed equivalenza ostino al diniego della detrazione/deduzione fondato su sospetti non provati circa i fornitori e sulla mancata produzione, oltre alla fattura, di ulteriori documenti giustificativi; e se il solo fatto di acquistare da un soggetto con regime fiscale diverso configuri evasione.
Principio di diritto
Il principio generale del rispetto dei diritti della difesa esige l’annullamento dell’atto impositivo se il contribuente non ha potuto accedere, su richiesta, alle informazioni del fascicolo amministrativo utilizzate contro di lui e il giudice nazionale accerta che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso; inoltre, in materia di IVA, l’amministrazione non può negare la detrazione sulla base di meri sospetti non corroborati imponendo al destinatario della fattura ulteriori prove o documenti non previsti dall’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 167 e seguenti della direttiva 2006/112/CE
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 94
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Rinvio pregiudiziale su diritti della difesa e detrazione IVA
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Cluj in una controversia tra una società rumena e le autorità fiscali nazionali. Il contenzioso concerne, da un lato, la legittimità di un avviso di accertamento adottato senza pieno accesso del contribuente agli atti utilizzati contro di lui e, dall’altro, il diniego del diritto alla detrazione IVA e, per connessione nel diritto interno, di deduzioni in materia di imposta sulle società.
Fatti e procedimento principale
La società SC C.F. SRL è stata sottoposta a verifica fiscale per IVA e imposta sulle società. Le autorità hanno ritenuto fittizie alcune operazioni con due fornitori, sostenendo che questi non avessero capacità tecnica e logistica per prestare i servizi fatturati. La società ha contestato la relazione di verifica e ha chiesto accesso all’intero fascicolo amministrativo, lamentando di non essere stata informata del modo in cui l’indagine penale, poi archiviata, avesse inciso sul controllo fiscale.
Il giudice del rinvio ha rilevato che le autorità attribuivano alla società la responsabilità per il comportamento dei fornitori e che il carattere fittizio delle operazioni veniva desunto, tra l’altro, dal fatto che la società non aveva prodotto documenti diversi dalla fattura fiscale. Il giudice osserva però che la normativa rumena indica la fattura come documento giustificativo necessario per la detrazione/deduzione.
Questioni pregiudiziali
Il Tribunalul Cluj ha sottoposto quattro quesiti, raggruppabili in due blocchi:
- se il principio del rispetto dei diritti della difesa imponga l’annullamento dell’atto amministrativo quando il contribuente non ha potuto accedere alle informazioni del fascicolo utilizzate contro di lui;
- se, in assenza di prova di frode, i principi dell’IVA ostino al diniego della detrazione/deduzione basato sui sospetti relativi ai fornitori;
- se sia compatibile con il diritto dell’Unione una prassi nazionale che subordina il beneficio alla produzione di documenti ulteriori rispetto alla fattura, non chiaramente definiti;
- se il solo fatto di acquistare da un soggetto con regime fiscale diverso possa integrare evasione fiscale.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo rumeno. Ricorda che le questioni pregiudiziali sono presunte rilevanti e che il giudice nazionale deve fornire il contesto di fatto e di diritto necessario ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura. Inoltre, osserva che, per la parte relativa all’imposta sulle società, il rinvio è comunque ammissibile poiché il diritto nazionale si sarebbe conformato, per le situazioni interne, alle soluzioni del diritto dell’Unione, rendendo utile un’interpretazione uniforme.
Diritti della difesa e accesso al fascicolo
Quanto alla prima questione, la Corte ribadisce che il rispetto dei diritti della difesa è un principio generale del diritto dell’Unione applicabile quando l’amministrazione intende adottare un atto lesivo, anche nei procedimenti di verifica fiscale finalizzati alla riscossione dell’IVA o alla lotta contro la frode. Parte integrante di tale principio è il diritto di essere ascoltati e di poter prendere cognizione, su richiesta, delle informazioni e dei documenti del fascicolo che l’autorità intende utilizzare.
La Corte precisa tuttavia che il diritto dell’Unione non stabilisce in modo autonomo le conseguenze processuali della violazione: esse spettano al diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. In particolare, la decisione non deve essere annullata automaticamente in ogni caso; l’annullamento è richiesto solo se il giudice nazionale constata che, in assenza dell’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio verificare concretamente tale incidenza.
Diritto alla detrazione IVA e onere della prova
Per le questioni dalla seconda alla quarta, la Corte richiama il carattere fondamentale del diritto a detrazione nell’ambito del sistema comune dell’IVA, quale espressione della neutralità fiscale. Il diritto può essere negato soltanto se l’amministrazione dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che il contribuente ha commesso frode o abuso oppure sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione commessa a monte o a valle della catena di operazioni.
La Corte sottolinea che l’amministrazione deve fornire tale prova senza imporre al destinatario della fattura verifiche che non gli incombono. In particolare, non può esigere in via generale che il contribuente verifichi la disponibilità dei beni o dei servizi in capo all’emittente della fattura, né che controlli l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento dell’IVA da parte di quest’ultimo, né che produca documenti supplementari non previsti dall’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.
La produzione di documenti ulteriori rispetto alla fattura non può dunque essere imposta in modo generalizzato, perché ciò inciderebbe in maniera sproporzionata sul diritto alla detrazione e, quindi, sul principio di neutralità fiscale. La Corte aggiunge che le modalità di prova della frode restano disciplinate dal diritto nazionale, purché non compromettano l’efficacia del diritto dell’Unione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- se il contribuente non ha potuto accedere alle informazioni del fascicolo utilizzate per adottare l’atto impositivo e il giudice nazionale accerta che il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente, il principio dei diritti della difesa impone l’annullamento della decisione;
- i principi dell’IVA, in particolare neutralità fiscale e certezza del diritto, ostano a che, in presenza di meri sospetti non provati sull’effettiva realtà delle operazioni, al destinatario della fattura sia negata la detrazione solo perché non produce, oltre alla fattura, ulteriori prove dell’esistenza delle operazioni stesse.
Implicazioni operative
La pronuncia è rilevante per i contenziosi tributari in cui l’Amministrazione fonda il recupero dell’IVA su indizi relativi ai fornitori o su documentazione ritenuta insufficiente. Per i professionisti, il messaggio centrale è duplice: da un lato, il diritto di accesso agli atti rilevanti è parte essenziale del contraddittorio; dall’altro, la detrazione IVA non può essere negata con automatismi probatori o sulla base del solo sospetto di irregolarità altrui, in assenza di una prova oggettiva della partecipazione del cessionario/prestatore alla frode.
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