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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-495/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020. — Kancelaria Medius SA contro RN. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Credito al consumo – Controllo del carattere abusivo delle clausole – Mancata comparizione del consumatore – Portata dei poteri d’ufficio del giudice. — Causa C-495/19

Giurisprudenza europea62019CJ0495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte afferma che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 non viene meno se il consumatore non compare in giudizio. Anche in contumacia, il giudice deve poter acquisire gli elementi necessari per esaminare d’ufficio le clausole potenzialmente abusive su cui si fonda la pretesa del professionista. Una regola processuale nazionale che obblighi a ritenere vere le sole allegazioni dell’attore, impedendo tale verifica, è incompatibile con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva.

Tutela del consumatore in caso di contumacia: il giudice nazionale deve poter disporre mezzi istruttori d’ufficio per verificare l’eventuale abusività delle clausole contrattuali invocate dal professionista.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osti a una disciplina processuale nazionale che, in caso di mancata comparizione del consumatore debitamente citato, imponga al giudice di decidere in contumacia sulla sola base delle allegazioni del professionista, considerate vere salvo dubbi legittimi, senza consentirgli di adottare i mezzi istruttori necessari per verificare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali poste a fondamento della domanda.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a un’interpretazione della normativa nazionale che, nel giudizio promosso da un professionista contro un consumatore e celebrato in contumacia per mancata comparizione di quest’ultimo, impedisca al giudice di adottare i mezzi istruttori necessari per verificare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole contrattuali dedotte a fondamento della domanda. Se il giudice nutre dubbi sull’abusività, deve poter svolgere il controllo effettivo richiesto dalla direttiva; in difetto, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sarebbe compromesso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 2, lettere b) e c), direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Tutela del consumatore in caso di contumacia e controllo d’ufficio delle clausole abusive

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Poznaniu in una controversia tra una società di recupero crediti e un consumatore, relativa al pagamento di una somma asseritamente dovuta in base a un contratto di credito al consumo. Il nodo è se il giudice nazionale, in caso di mancata comparizione del consumatore, possa essere vincolato a decidere sulla sola base delle allegazioni del professionista, senza poter svolgere un controllo effettivo sulle clausole contrattuali invocate.

Fatti e procedimento principale

Kancelaria Medius SA aveva agito contro RN per ottenere il pagamento di 1231 PLN più interessi, sulla base di un presunto contratto di credito al consumo stipulato con un intermediario poi divenuto suo predecessore legale. A sostegno della domanda era stata prodotta solo copia di un contratto quadro non firmato dal convenuto, insieme a documenti sulla cessione del credito. Il giudice di primo grado, pur in assenza del convenuto, aveva respinto la domanda per insufficienza della prova del credito; in appello, il giudice del rinvio ha dubitato della compatibilità della disciplina polacca sulla sentenza contumaciale con la direttiva 93/13.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • la direttiva 93/13, in particolare gli articoli 1, paragrafo 1; 2, lettere b) e c); 3, paragrafo 1; 6, paragrafo 1; 7, paragrafo 1;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio;
  • l’articolo 47 della Carta, in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva.

La disposizione nazionale in discussione è l’articolo 339 del codice di procedura civile polacco, che prevede la sentenza contumaciale e la presunzione di verità delle allegazioni dell’attore, salvo che emergano dubbi legittimi o un intento elusivo della legge.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo polacco, che riteneva la questione irrilevante. Richiama però la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e osserva che la controversia riguarda effettivamente un contratto di credito al consumo standardizzato, quindi rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.

Nel merito, la Corte chiarisce che:

  • la direttiva 93/13 impone un livello elevato di tutela del consumatore, parte debole del rapporto contrattuale;
  • il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio le clausole abusive non appena disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari;
  • se tali elementi mancano, il giudice deve poter adottare d’ufficio i mezzi istruttori necessari per accertare se la clausola rientri nell’ambito della direttiva e sia eventualmente abusiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che il diritto dell’Unione non armonizza in generale le procedure nazionali di esame delle clausole abusive, ma queste devono rispettare il principio di equivalenza e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Nel caso concreto, la regola processuale nazionale avrebbe impedito al giudice, in contumacia del consumatore, di verificare le clausole su cui il professionista fondava la propria domanda, imponendogli di considerare vere le sole affermazioni fattuali dell’attore.

Secondo la Corte, ciò vanificherebbe il controllo positivo richiesto dalla direttiva 93/13. La mancata comparizione del consumatore non può privare il giudice della possibilità di acquisire gli elementi necessari per esercitare il controllo d’ufficio, soprattutto quando la pretesa si fonda su un contratto standard o su documentazione incompleta. La Corte precisa inoltre che i principi dispositivo e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ostano a che il giudice chieda al professionista di produrre il contenuto del documento su cui si fonda la domanda, poiché ciò serve soltanto a completare il quadro probatorio.

La Corte invita infine il giudice nazionale a verificare, se possibile, un’interpretazione conforme della norma interna, anche facendo leva sulle eccezioni previste dal diritto nazionale, come i "dubbi legittimi" o l’"elusione della legge". Se ciò non fosse possibile, il giudice dovrà disapplicare la disposizione o la giurisprudenza interne incompatibili con la direttiva per assicurare il controllo d’ufficio.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta all’interpretazione di una disposizione nazionale che impedisca al giudice, investito del ricorso di un professionista contro un consumatore e chiamato a decidere in contumacia per mancata comparizione del consumatore, di adottare i mezzi istruttori necessari per valutare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali poste a fondamento della domanda, quando il giudice nutra dubbi sul loro carattere abusivo.

Principio affermato

La tutela effettiva garantita dalla direttiva 93/13 richiede che il giudice possa controllare d’ufficio le clausole abusive anche in un giudizio contumaciale; una normativa che lo costringa a decidere solo sulla base delle affermazioni del professionista è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecredito al consumoprocesso civilecontrollo d’ufficio del giudice

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