Sentenza n. 4533/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata sulla richiesta di appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendo la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Il giudizio riguardava, in concreto, la mancata fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare la domanda presso l'Ambasciata. Il TAR ha rilevato che, in assenza della formale presentazione della domanda di visto, non era configurabile un silenzio decisorio sulla domanda stessa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione dalla quale risultava che l'Ambasciata aveva convocato la ricorrente per il 29 settembre 2025. Tale convocazione ha fatto venir meno l'inerzia oggetto del ricorso e, conseguentemente, l'interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia di merito sull'illegittimità del silenzio. Il possibile esito era stato previamente comunicato alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio presuppone un'inerzia attuale dell'amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere; il venir meno dell'inerzia durante il giudizio determina la sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti avviso del possibile esito di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse nel corso della camera di consiglio.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio è procedibile solo se, al momento della decisione, permane un'inerzia attuale dell'amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere.
- La convocazione dell'interessato per l'appuntamento necessario alla formalizzazione di una domanda amministrativa può far venir meno l'inerzia oggetto del giudizio e determinare la sopravvenuta carenza d'interesse, anche quando il procedimento sostanziale non sia ancora definito.
- In assenza della formale presentazione della domanda di visto, non è configurabile un silenzio dell'amministrazione sulla domanda stessa; il giudizio può riguardare soltanto l'eventuale inerzia relativa agli adempimenti preliminari necessari alla sua formalizzazione.
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