Cassazione Civile, Ordinanza n. 35583/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo passivo di un conto corrente intestato a una società, sul quale erano confluite due aperture di credito, una delle quali per anticipi salvo buon fine. Gli odierni ricorrenti, quali fideiussori della società, avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo; il Tribunale aveva revocato il decreto ma li aveva comunque condannati al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta, ritenendo parzialmente fondata la pretesa della banca. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame. In cassazione i fideiussori articolano cinque motivi: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, per avere la Corte territoriale ritenuto provato l'inadempimento dei debitori ceduti e quindi il diritto della banca alla restituzione delle somme anticipate, senza che la banca avesse prodotto la documentazione contabile successiva alla chiusura del conto; 2) violazione della disciplina dell'usura, per avere la Corte condiviso la consulenza tecnica d'ufficio che aveva esaminato unitariamente le due aperture di credito, anziché separatamente, ai fini del superamento dei tassi soglia; 3) nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, perché la motivazione si sarebbe riferita a una sola delle due aperture di credito e non conterrebbe indicazione sulla periodicità dell'addebito; 4) violazione delle norme processuali e dell'onere probatorio con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo del denaro, che i ricorrenti assumevano derivante da illegittimi addebiti della banca e che la Corte d'appello aveva respinto per mancanza di prova; 5) violazione delle norme sulle spese, per la mancata compensazione nonostante la revoca del decreto ingiuntivo e l'assunto che i pagamenti dei terzi erano intervenuti solo dopo l'emissione del decreto. La banca intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché, per il primo, il ricorso mirava a una rivalutazione del merito e delle prove; per il secondo, non coglieva la ratio decidendi, che era fondata sulla considerazione che anche adottando il criterio alternativo prospettato dagli appellanti non si sarebbe comunque superata la soglia usuraria; per il terzo, la censura non confrontava adeguatamente la motivazione e si risolveva in una critica di interpretazione della clausola contrattuale senza dedurre violazione dei canoni legali di interpretazione; per il quarto, non si confrontava con l'accertamento della Corte territoriale circa l'assenza di addebiti illegittimi e difettava di specificità quanto alla mancata contestazione; per il quinto, la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non risultava violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per difetto di attività difensiva della banca; è dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti sull'onere della prova; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una rivalutazione del materiale probatorio in cassazione
art. 2699 c.c.
invocato congiuntamente ad altre norme sulla prova; non viene accolto perché la doglianza è di merito
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni; la valutazione di gravità, precisione e concordanza è riservata al giudice di merito
art. 2909 c.c.
invocato dai ricorrenti; la censura è dichiarata inammissibile
art. 115 c.p.c.
la violazione è non concludente se si contesta in realtà la valutazione delle prove o si deduce un fatto notorio che comunque non dimostra il pagamento dei crediti ceduti
art. 116 c.p.c.
la censura è ammissibile solo se si deduce l'attribuzione di un valore probatorio diverso da quello legale o il ricorso al prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non quando si contesti solo il cattivo esercizio del prudente apprezzamento
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato sulla motivazione è richiamato come unico possibile nei limiti oggi consentiti, ma non è stato specificamente dedotto
art. 1815 c.c.
richiamato in tema di usura; la Corte non entra nel merito per inammissibilità
art. 644 c.p.
richiamato insieme alla disciplina antiusura; la censura è dichiarata inammissibile
artt. 2-4 l. 7 marzo 1996, n. 108
richiamati come disciplina del superamento delle soglie antiusura; la Corte non accoglie la doglianza
art. 112 c.p.c.
invocato per pretesa omessa pronuncia e per la clausola di massimo scoperto; la doglianza è inammissibile
art. 1325 n. 3 c.c.
richiamato in relazione alla causa/oggetto del contratto e alla dedotta nullità della clausola
art. 1346 c.c.
richiamato per indeterminatezza dell'oggetto della clausola; la censura non supera il vaglio di ammissibilità
art. 1418, secondo comma, c.c.
invocato come base della nullità della clausola; non accolto
art. 167, primo comma, c.p.c.
richiamato in tema di contestazione e preclusioni; la doglianza è priva di specificità
art. 91 c.p.c.
richiamato sulla condanna alle spese; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità è limitato al rispetto del principio per cui le spese non gravano sulla parte vittoriosa
art. 92 c.p.c.
richiamato sulla compensazione delle spese; la decisione di compensare o meno è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 645 c.p.c.
richiamato per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; la soccombenza va valutata sull'esito finale della lite
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che attaccano l'apprezzamento delle prove, dirette o presuntive, sono inammissibili se non si deduce uno specifico vizio motivazionale nei limiti oggi ammessi.
- La valutazione dei requisiti delle presunzioni semplici, nonché la scelta dei fatti noti e il giudizio inferenziale, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a un mezzo di prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o dichiara di applicare il prudente apprezzamento a una prova legale; non basta lamentare che il giudice abbia male valutato il materiale istruttorio.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini delle spese, la soccombenza va rapportata all'esito finale della lite: la revoca del decreto non implica automaticamente la vittoria integrale dell'opponente se il credito dell'opposto risulti comunque riconosciuto in tutto o in parte.
- La deduzione di nullità di una clausola contrattuale per indeterminatezza richiede di confrontarsi con la concreta motivazione sull'interpretazione del testo negoziale e, in cassazione, l'eventuale errore va veicolato come violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale.
- La contestazione di un danno risarcibile deve superare la soglia dell'allegazione astratta e trovare supporto probatorio, anche indiziario; in mancanza, il rigetto è legittimo.
- La mancata contestazione di un fatto può rilevare solo se la censura indica specificamente il contenuto degli atti difensivi da cui tale non contestazione risulterebbe.
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