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Sentenza

Sentenza n. 820/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all’art. 6-bis d.l. 387/1987;

Giustizia amministrativa202401158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio dell'INPS sull'istanza di ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri e collocato a riposo il 31 dicembre 2020 dopo oltre 36 anni di servizio utile e all'età di 56 anni, ha chiesto all'INPS il ricalcolo dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio. L'INPS non ha risposto entro trenta giorni e il ricorrente ha impugnato il silenzio, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo la necessità di coinvolgere il Ministero della Difesa, e la decadenza dal diritto per mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dal comma 2 della medesima disposizione.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. L'INPS è l'unico soggetto obbligato all'erogazione dell'indennità di buonuscita e, pertanto, è il solo legittimato passivo nella controversia relativa al pagamento e al ricalcolo del TFS; nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata nei confronti dell'amministrazione di appartenenza. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 non ha natura decadenziale, poiché la legge non collega espressamente alla sua inosservanza l'estinzione del diritto; esso è funzionale esclusivamente a consentire il collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. Nel merito, il TAR ha applicato l'interpretazione del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 6-bis d.l. 387/1987 attribuisce i sei scatti stipendiali, oltre che ai fini pensionistici, anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. L'art. 4 d.lgs. 165/1997 incide soltanto sulla base pensionabile e non modifica il calcolo dell'indennità di buonuscita. Inoltre, l'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, l'applicazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto. Il ricorso è stato quindi accolto: è stato accertato il diritto del ricorrente e l'INPS è stato condannato a rideterminare l'indennità includendo i sei scatti. Sulla maggiore somma spettano interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, limitatamente alle rate del TFS già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna rata. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio

    La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso e, a determinate condizioni anagrafiche e contributive, anche al personale che chieda il collocamento a riposo; il beneficio rileva anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La norma opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita né l'attribuzione dei sei scatti prevista dall'art. 6-bis d.l. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    Per le forze di polizia a ordinamento militare, la disposizione conferma l'applicazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, comprensivo della disciplina dell'indennità di buonuscita.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Gli interessi legali sulla maggiore somma dovuta sono riconosciuti senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Concorre, insieme all'art. 16, comma 6, l. 412/1991, a disciplinare il riconoscimento degli interessi senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 12, comma 7, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010

    Poiché il TFS può essere liquidato in più rate, gli interessi sul maggior importo decorrono dalla scadenza originaria di ciascuna rata già scaduta.

Massime di principio

  • L'INPS è il solo soggetto legittimato passivo nelle controversie aventi a oggetto l'erogazione o il ricalcolo dell'indennità di buonuscita, poiché il pagamento del TFS compete esclusivamente all'ente previdenziale e non all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non determina la decadenza dal diritto ai sei scatti stipendiali in assenza di un'espressa previsione normativa che ricolleghi a tale inosservanza l'estinzione del diritto; il termine è funzionale soltanto alla decorrenza del pensionamento dal primo gennaio dell'anno successivo.
  • Per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare, l'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 mantiene applicabile l'art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
  • I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 rilevano nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita; l'art. 4 d.lgs. 165/1997, riferito alla base pensionabile, non ha inciso su tale regime.
  • Quando il TFS è liquidato in più rate, gli interessi legali sulla maggiore somma derivante dal ricalcolo decorrono, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla scadenza originaria delle singole rate già scadute.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazione

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